Art. 7. Aree dirigenziali 1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, i segretari comunali e provinciali e i professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree dirigenziali, sono aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva: A) Area delle Funzioni centrali; B) Area delle Funzioni locali; C) Area dell'Istruzione e della ricerca; D) Area della Sanita'. 2. La composizione delle Aree di cui al comma 1 verra' definita in apposita successiva sessione negoziale, che dovra' concludersi entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.