Art. 2 
 
           Disposizioni concernenti il personale impiegato 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  utilizza,  in  via
d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative  gia'  stipulate  al
fine di garantire idonea copertura al personale di  cui  al  comma  2
dell'art. 1 del presente provvedimento. 
  2. Il personale del Dipartimento della protezione civile  impiegato
ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove  necessario,  ad
utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art.  28
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre
2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione  civile
del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n.  5475,  per
far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni
e servizi, anche in assenza della prescritta  previa  autorizzazione,
fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione.