Art. 2 Disposizioni concernenti il personale impiegato 1. Il Dipartimento della protezione civile utilizza, in via d'urgenza e ove necessario, polizze assicurative gia' stipulate al fine di garantire idonea copertura al personale di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente provvedimento. 2. Il personale del Dipartimento della protezione civile impiegato ai sensi del comma 2 dell'art. 1 e' autorizzato, ove necessario, ad utilizzare la carta di credito dipartimentale, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e dei decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 settembre 2012, n. 4499 e del 13 dicembre 2013, n. 5475, per far fronte a spese urgenti ed impreviste connesse ad acquisti di beni e servizi, anche in assenza della prescritta previa autorizzazione, fermi restando i previsti obblighi di rendicontazione.