Allegato B NOTA METODOLOGICA (Riparto contributi ex lege n. 178/2020, art. 1, comma 795) L'art. 1, comma 795 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», dispone che, in considerazione dei flussi migratori e delle conseguenti misure di sicurezza sanitaria per la prevenzione del contagio da COVID-19, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori. Il successivo comma 796 stabilisce che i criteri e le modalita' di concessione dei contributi in questione sono stabiliti, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 795, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ai fini della ripartizione del fondo sono applicati i seguenti criteri, riferiti ai dati registrati nell'anno 2020: a) comuni costieri: 1) numero di migranti sbarcati presso le coste italiane; 2) numero di migranti sbarcati dalle navi quarantena. Per l'attuazione delle misure di contenimento del rischio di diffusione epidemiologica da COVID-19 sono utilizzate apposite navi per lo svolgimento della quarantena, al termine della quale i migranti vengono fatti sbarcare presso i porti della Sicilia, per poi essere destinati al sistema di accoglienza. Per tale tipologia di eventi, che vengono programmati al termine del periodo di quarantena, la partecipazione al fondo e' calcolata nella misura del 50%, rispetto al numero dei migranti sbarcati dalle navi stesse; b) comuni di frontiera terrestre: 1) numero di migranti irregolari rintracciati nei comuni ubicati presso i quattro confini terrestri (sloveno, francese, austriaco e svizzero); 2) numero di respingimenti effettuati presso il confine italo-francese a seguito del ripristino della frontiera. La partecipazione al fondo e' circoscritta ai comuni che sono stati interessati da flussi non inferiori alle 50 unita' nell'arco dell'intero anno solare. Sul totale delle quote destinate a ciascuno dei due sottogruppi di cui alle lettere a) e b) secondo i criteri sopraindicati, pari rispettivamente a 2.280.597,38 euro per i comuni costieri e 2.719.402,62 euro per i comuni di frontiera terrestre, e' introdotto un tetto massimo del 30%.