Art. 10 
 
                   Regime autorizzativo in zona 3 
 
  1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 2, in quanto aree
di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le  disposizioni
contenute negli strumenti urbanistici  vigenti,  compresi  quelli  di
valenza ambientale e paesaggistica qualora piu' restrittivi. 
  2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del  territorio  sono
consentite  previo  parere  obbligatorio  del  Comitato  di  gestione
provvisoria;  le  restanti  opere,  interventi  ed   attivita'   sono
autorizzate dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 12,
comma 6, del presente  decreto.  Sono  fatti  salvi  gli  accordi  di
programma stipulati ai sensi della  normativa  regionale  vigente  in
materia e per i quali siano stati emanati, alla data  di  entrata  in
vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente  della
giunta regionale. 
  3.  Il  Ministero  della  transizione  ecologica,  il  Comitato  di
gestione provvisoria e la Regione Liguria elaborano  e  sottoscrivono
accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con  le  finalita'
del  Parco  le  attivita'  presenti  in  tale  zona,  anche  mediante
l'utilizzo di risorse finanziarie  derivanti  da  piani  e  programmi
regionali,  nazionali  e  comunitari  con  l'applicazione  di  quanto
disposto  dall'art.  7  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  e
successive modifiche ed integrazioni.