Art. 10 Regime autorizzativo in zona 3 1. Nelle aree di zona 3 di cui al precedente art. 2, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo, si applicano le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, compresi quelli di valenza ambientale e paesaggistica qualora piu' restrittivi. 2. Tutte le opere di rilevante trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio del Comitato di gestione provvisoria; le restanti opere, interventi ed attivita' sono autorizzate dai comuni in conformita' a quanto previsto dall'art. 12, comma 6, del presente decreto. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti del presidente della giunta regionale. 3. Il Ministero della transizione ecologica, il Comitato di gestione provvisoria e la Regione Liguria elaborano e sottoscrivono accordi e intese finalizzati a rendere compatibili con le finalita' del Parco le attivita' presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali e comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modifiche ed integrazioni.