Art. 11 
 
      Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni 
 
  1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato  di
gestione provvisoria o dei Comuni competenti, per quanto disposto dai
precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 e' subordinato al rispetto, da parte
del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici  relativi
alle istanze prodotte siano corredati di tutte le  autorizzazioni,  i
nulla osta, i pareri, comprese le eventuali  prescrizioni,  da  parte
degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto
richiesto dalla normativa vigente. 
  2. Il Comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformita'
con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 12. 
  3. Qualora la  richiesta  di  autorizzazione  di  cui  al  comma  1
interessi  piani,  progetti,   interventi   o   attivita'   ricadenti
all'interno di siti della rete Natura 2000  gli  elaborati  trasmessi
devono  contenere  anche  la  documentazione   necessaria   ai   fini
dell'espressione del «sentito» di valutazione di  incidenza  previsto
dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni,  in  conformita'
con  le  Linee  guida  nazionali  per  la  Valutazione  di  incidenza
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019. 
  4. L'autorizzazione  e'  rilasciata  entro  sessanta  giorni  dalla
ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte;
tale termine puo' essere prorogato, per una  sola  volta,  di  trenta
giorni per necessita' di istruttoria. 
  5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente art. 11  e'
informato il Ministero della transizione ecologica.