Art. 11 Modalita' di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni 1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte del Comitato di gestione provvisoria o dei Comuni competenti, per quanto disposto dai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 e' subordinato al rispetto, da parte del richiedente, della condizione che gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte siano corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente. 2. Il Comitato di gestione rilascia l'autorizzazione in conformita' con il presente decreto e con quanto previsto dal successivo art. 12. 3. Qualora la richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 interessi piani, progetti, interventi o attivita' ricadenti all'interno di siti della rete Natura 2000 gli elaborati trasmessi devono contenere anche la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del «sentito» di valutazione di incidenza previsto dall'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformita' con le Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2019. 4. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine puo' essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessita' di istruttoria. 5. Del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente art. 11 e' informato il Ministero della transizione ecologica.