Art. 5 
 
                          Divieti in zona 1 
 
  1. Nelle aree di zona 1 di cui  al  precedente  art.  2,  oltre  ai
divieti generali di cui  all'art.  4,  vigono  i  seguenti  ulteriori
divieti: 
    a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di  destinazione
d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la  possibilita'  di  eseguire
gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e  c),  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  380/2001  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni   per   gli    edifici
legittimamente esistenti cosi' come disciplinato nel successivo  art.
8 del presente decreto; 
    b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; 
    c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione  del
regime naturale delle acque, fatte salve  le  opere  necessarie  alla
difesa del suolo e alla sicurezza delle  popolazioni,  come  indicato
all'art. 4, comma 1, lettera g) e le attivita' di rilevante interesse
pubblico; 
    d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione  dei  tracciati  viari
rurali esistenti; 
    e)  l'apposizione  di  cartelli  e  manufatti   pubblicitari   di
qualunque natura e scopo, con esclusione della  segnaletica  stradale
di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco; 
    f) la realizzazione di  nuove  opere  di  mobilita'  e  di  nuovi
tracciati stradali, ad eccezione di  quanto  stabilito  dall'art.  8,
comma 1, lettera b); 
    g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione  dei  tracciati  viari
rurali esistenti.