Art. 5 Divieti in zona 1 1. Nelle aree di zona 1 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilita' di eseguire gli interventi di cui all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni per gli edifici legittimamente esistenti cosi' come disciplinato nel successivo art. 8 del presente decreto; b) lo svolgimento di attivita' sportive con veicoli a motore; c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni, come indicato all'art. 4, comma 1, lettera g) e le attivita' di rilevante interesse pubblico; d) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti; e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco; f) la realizzazione di nuove opere di mobilita' e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera b); g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.