Art. 6 
 
                          Divieti in zona 2 
 
  1. Nelle aree di zona 2 di cui  al  precedente  art.  2,  oltre  ai
divieti generali di cui  all'art.  4,  vigono  i  seguenti  ulteriori
divieti: 
    a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto
stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera a); 
    b)  la  realizzazione  di  nuovi  edifici  non  funzionali   alla
conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 9, comma
1, lettera e) e lettera f).