Art. 6 Divieti in zona 2 1. Nelle aree di zona 2 di cui al precedente art. 2, oltre ai divieti generali di cui all'art. 4, vigono i seguenti ulteriori divieti: a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, lettera a); b) la realizzazione di nuovi edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo salvo quanto disposto all'art. 9, comma 1, lettera e) e lettera f).