Art. 8 Regime autorizzativo in zona 1 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 5 sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi: a) la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b) e c) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma la possibilita' di realizzare interventi su manufatti legittimamente esistenti di manutenzione ordinaria di cui allo stesso articolo, stesso comma, lettera a), del testo unico suddetto, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione; c) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, previa autorizzazione del Comitato di gestione.