Art. 8 
 
                   Regime autorizzativo in zona 1 
 
  1. Salvo quanto  disposto  dai  precedenti  articoli  4  e  5  sono
sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione  provvisoria  i
seguenti interventi: 
    a) la manutenzione straordinaria, il restauro  e  il  risanamento
conservativo,  finalizzati  al  riuso  dei  manufatti  legittimamente
esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b) e  c)
del testo unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
e  successive  modificazioni  ed   integrazioni.   Resta   ferma   la
possibilita' di realizzare  interventi  su  manufatti  legittimamente
esistenti di manutenzione ordinaria  di  cui  allo  stesso  articolo,
stesso  comma,  lettera  a),  del  testo  unico   suddetto,   dandone
comunicazione al Comitato di gestione. Tutti  gli  interventi  devono
essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie  e  i
materiali della tradizione storica locale; 
    b) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste  forestali
previste dai piani di assestamento forestale; e' vietata in ogni caso
la loro impermeabilizzazione; 
    c)  le  opere  tecnologiche  e  i  piccoli  impianti   funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico ed  antincendio,  previa  autorizzazione  del  Comitato  di
gestione.