Art. 9 
 
                   Regime autorizzativo in zona 2 
 
  1. Salvo quanto disposto  dai  precedenti  articoli  4  e  6,  sono
sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione  provvisoria  i
seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: 
    a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione
naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di  quelle
che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano  gia'
state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le  quali
non sia stato dato inizio ai lavori; 
    b)  le  opere  tecnologiche  e  i  piccoli  impianti   funzionali
all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico,
elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle  fonti
di energia rinnovabile; resta ferma  la  possibilita'  di  realizzare
interventi di manutenzione e  adeguamento  dandone  comunicazione  al
Comitato di gestione;  resta  ferma  la  possibilita'  di  realizzare
interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e  adeguamento
degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone  comunicazione
al Comitato di gestione; 
    c) le opere di bonifica e trasformazione  agraria,  favorendo  le
produzioni agricole tipiche del  luogo  con  particolare  riguardo  a
quelle con denominazione d'origine; 
    d) gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,  finalizzati
al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come  definiti
dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia  decreto
del  Presidente   della   Repubblica   n.   380/2001   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni.  Resta   ferma   per   gli   edifici
legittimamente esistenti, la possibilita' di realizzare interventi di
manutenzione ordinaria, cosi' come definiti  dall'art.  3,  comma  1,
lettere a), del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
380/2001, dandone comunicazione al Comitato di  gestione.  Tutti  gli
interventi  devono  essere  eseguiti  utilizzando  e  rispettando  le
tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; 
    e) la realizzazione di nuovi edifici e  l'ampliamento  di  quelli
esistenti  esclusivamente  funzionali  alla  conduzione   del   fondo
agricolo, con le limitazioni previste dai Piani  regolatori  generali
approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica,
e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n.  357/1997;  devono  in
ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie  edilizie  e  i
materiali della tradizione storica locale; 
    f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di
approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti
norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.