Art. 9 Regime autorizzativo in zona 2 1. Salvo quanto disposto dai precedenti articoli 4 e 6, sono sottoposti ad autorizzazione del Comitato di gestione provvisoria i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio: a) l'apertura di nuove strade destinate ad attivita' di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonche' di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano gia' state autorizzate da parte delle competenti autorita' e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori; b) le opere tecnologiche e i piccoli impianti funzionali all'utilizzo degli edifici esistenti e all'approvvigionamento idrico, elettrico ed antincendio, nonche' gli impianti per l'uso delle fonti di energia rinnovabile; resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione e adeguamento dandone comunicazione al Comitato di gestione; resta ferma la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e adeguamento degli impianti a fune legittimamente esistenti dandone comunicazione al Comitato di gestione; c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo le produzioni agricole tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine; d) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, finalizzati al riuso dei manufatti legittimamente esistenti, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Resta ferma per gli edifici legittimamente esistenti, la possibilita' di realizzare interventi di manutenzione ordinaria, cosi' come definiti dall'art. 3, comma 1, lettere a), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dandone comunicazione al Comitato di gestione. Tutti gli interventi devono essere eseguiti utilizzando e rispettando le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; e) la realizzazione di nuovi edifici e l'ampliamento di quelli esistenti esclusivamente funzionali alla conduzione del fondo agricolo, con le limitazioni previste dai Piani regolatori generali approvati e vigenti, dai Piani di valenza ambientale e paesaggistica, e dalle prescrizioni della valutazione di incidenza condotta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997; devono in ogni caso essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie e i materiali della tradizione storica locale; f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori.