Art. 2 
 
  Le  offerte  degli  operatori  relative   alla   tranche   di   cui
all'articolo 1 del presente decreto dovranno pervenire entro  le  ore
11 del giorno  31  agosto  2021,  con  l'osservanza  delle  modalita'
indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del «decreto di massima». 
  La provvigione di collocamento, pari a 0,150% del capitale nominale
sottoscritto,  verra'  corrisposta  secondo  le  modalita'   di   cui
all'articolo 8 del «decreto di massima» indicato nelle premesse.