Art. 6 
 
  Gli  oneri  per  interessi,  relativi  all'anno  finanziario  2021,
faranno carico al capitolo 2216 (unita' di  voto  parlamentare  21.1)
dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli
anni successivi. 
  L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario
2029 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537  (unita'  di  voto
parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso. 
  L'ammontare   della   provvigione   di    collocamento,    prevista
dall'articolo 2 del presente  decreto,  sara'  scritturato,  ad  ogni
cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di  Tesoreria  fra  i
«pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo  2247  (unita'  di
voto  parlamentare  21.1;  codice  gestionale  109)  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per l'anno finanziario 2021. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 30 agosto 2021 
 
                                             p. Il direttore generale 
                                                    del Tesoro        
                                                     Iacovoni