Art. 20 
 
Corsi di qualificazione iniziale e formazione  periodica  frequentati
  da conducenti titolari di patente di guida non italiana 
 
  1. I  titolari  di  patente  di  guida,  rilasciata  da  uno  Stato
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia: 
    a) corsi  di  qualificazione  iniziale,  qualora  sul  territorio
nazionale abbiano residenza normale ai sensi  dell'art.  118-bis  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) corsi di formazione periodica, qualora ricorra  la  condizione
di cui alla  lettera  a)  o  svolgano  l'attivita'  professionale  di
trasporto di persone o cose alle dipendenze di un'impresa avente sede
in Italia. 
  2. I titolari di patente di guida,  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono
ammessi a frequentare in Italia, previa esibizione  del  permesso  di
soggiorno in corso di validita', corsi di qualificazione  iniziale  e
di formazione periodica,  qualora  ricorrano  le  condizioni  di  cui
all'art. 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre
2005, n. 285.