(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini di  cui  all'art.  1  devono  essere  quelle
tradizionali della zona e comunque atte a conferire  alle  uve  e  al
vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    In particolare, le  condizioni  di  coltura  dei  vigneti  devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono: 
      terreni: calcarei - argillosi - e loro eventuali combinazioni; 
      giacitura:  esclusivamente  collinare.  Sono  da  escludere   i
terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati; 
      esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione  delle
uve; 
      densita' d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in  funzione
delle caratteristiche  peculiari  delle  uve  e  del  vino.  I  nuovi
impianti e i reimpianti,  dal  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente disciplinare, dovranno avere un numero di ceppi  per  ettaro
non inferiore a 4.000; 
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forme di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente;
sistemi di potatura: il  Guyot  tradizionale,  il  cordone  speronato
basso e/o altre forme comunque atte  a  non  modificare  la  qualita'
delle uve). 
    Altre pratiche colturali: 
      e' vietata ogni pratica di forzatura; 
      e' ammessa l'irrigazione di soccorso. 
    La resa  massima  di  uva  per  ettaro  dei  vigneti  in  coltura
specializzata ed il titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo
delle uve destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono
essere rispettivamente le seguenti: 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese: 
        resa uva t/ha: 8; 
        titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50 % 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: 
        resa uva t/ha: 8; 
        titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol; 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: 
        resa uva t/ha: 8; 
        titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00%; 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: 
        resa uva t/ha: 8; 
        titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol. 
    Nelle annate favorevoli i  quantitativi  di  uve  ottenuti  e  da
destinare  alla  produzione  del  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Grignolino  del  Monferrato  Casalese»  devono   essere
riportati nel limite di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% il limite medesimo,  fermo  restando  il  limite  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.