(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni di vinificazione,  elaborazione  ed  invecchiamento
dei vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate  all'interno  del
territorio amministrativo dei Comuni di cui al precedente art. 3. 
    Tuttavia, e' consentito che tali  operazioni  vengano  effettuate
nell'intero territorio della Provincia di Alessandria  e  nei  Comuni
astigiani  di  Viarigi,  Montemagno,  Casorzo,   Grazzano   Badoglio,
Moncalvo, Penango, Calliano, Tonco, Montiglio  Monferrato  e  Robella
d'Asti. 
    Sono fatte salve le autorizzazioni in deroga  concesse  ai  sensi
del disciplinare allegato al decreto ministeriale 25 maggio 2004. 
    La resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovra'  essere
superiore a: 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese: 
        resa uva/vino: 70%; 
        produzione massima di vino l/ha: 5600; 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese vigna: 
        resa uva/vino: 70%; 
        produzione massima di vino l/ha: 5600; 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva: 
        resa uva/vino: 70%; 
        produzione massima di vino l/ha: 5600; 
      per il Grignolino del Monferrato Casalese Riserva vigna: 
        resa uva/vino: 70% 
        produzione massima di vino l/ha: 5600. 
    Qualora tale resa superi la percentuale sopra  indicata,  ma  non
oltre il 75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto  alla  denominazione  di
origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto
alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. 
    Il vino «Grignolino  Monferrato  Casalese»  Riserva  deve  essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento minimo cosi' definito: 
      durata: trenta mesi di cui almeno diciotto mesi in  contenitori
di legno; 
      decorrenza: 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. 
    Per il vino «Grignolino Monferrato Casalese» Riserva  e'  ammessa
la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti  per  non
piu' del 5 % del totale  del  volume  nel  corso  dell'invecchiamento
obbligatorio. 
    La resa massima dell'uva in vino finito al  termine  del  periodo
obbligatorio di invecchiamento non dovra' essere superiore a: 
      resa uva/vino: 65%; 
      produzione massima di vino l/ha: 5200.