Art. 5 
 
              Modalita' di trasferimento delle risorse 
 
  1. Il trasferimento delle risorse e' disposto, su base annuale,  in
unica soluzione. 
  2. Ai fini del riconoscimento del contributo da erogare i  soggetti
inseriti nella tabella triennale 2021-2023 dovranno  produrre,  entro
il mese di maggio successivo a quello di riferimento del  consuntivo,
le relazioni  analitiche  sull'attivita'  svolta  nell'annualita'  di
riferimento  del  contributo   e   sulla   programmazione   dell'anno
successivo,  corredate  dal  bilancio   consuntivo   della   medesima
annualita', dalla documentazione contabile delle spese sostenute. 
  3.  L'erogazione  del  contributo  spettante  a  ciascun   soggetto
inserito in tabella triennale 2021-2023 e' subordinato a: 
    parere  favorevole  del  Comitato  tecnico-scientifico   di   cui
all'articolo  2-quater  della  legge   n. 113/1991   espresso   sulla
documentazione prodotta di cui al precedente comma 2; 
    verifica  amministrativo-contabile  delle   spese   sostenute   e
rendicontate da parte dell'ufficio competente. 
  4. E' possibile richiedere un'anticipazione fino al  cinquanta  per
cento  del  contributo  riconosciuto  presentando   formale   istanza
sottoscritta  dal  legale  rappresentante,  o   da   altro   soggetto
espressamente  delegato  per  le  finalita'  del  presente   decreto,
accompagnata da idonea garanzia  fideiussoria  per  l'intero  importo
della somma richiesta a titolo di  anticipo  predisposta  secondo  il
modello approvato con decreto direttoriale 16 marzo 2017, n. 557. 
  5. Nella fattispecie di cui al precedente comma  2,  il  saldo  del
contributo dovuto sara' erogato, secondo  le  modalita'  indicate  al
comma 1. 
  6. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo  espresso
dal Comitato tecnico-scientifico  sulle  attivita'  svolte  dall'ente
nell'anno di riferimento, il MUR procede alla revoca  del  contributo
assegnato e al recupero delle somme erogate  a  titolo  di  anticipo,
oltre ogni eventuale somma a titolo  risarcitorio,  e  all'esclusione
del soggetto dalla Tabella triennale cui  si  riferisce  il  presente
decreto. 
  7. Nel caso in cui l'importo rendicontato  o  accertato  a  seguito
delle  verifiche  amministrative  risulti  inferiore  al   costo   di
funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a  carico  del  MUR
sara' ricalcolato, sulla  base  del  costo  di  funzionamento  stesso
ammesso inizialmente, tenendo conto della rispettiva  percentuale  di
contributo assegnata, fatto salvo  il  recupero  di  eventuali  somme
anticipate.