Art. 5 Modalita' di trasferimento delle risorse 1. Il trasferimento delle risorse e' disposto, su base annuale, in unica soluzione. 2. Ai fini del riconoscimento del contributo da erogare i soggetti inseriti nella tabella triennale 2021-2023 dovranno produrre, entro il mese di maggio successivo a quello di riferimento del consuntivo, le relazioni analitiche sull'attivita' svolta nell'annualita' di riferimento del contributo e sulla programmazione dell'anno successivo, corredate dal bilancio consuntivo della medesima annualita', dalla documentazione contabile delle spese sostenute. 3. L'erogazione del contributo spettante a ciascun soggetto inserito in tabella triennale 2021-2023 e' subordinato a: parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge n. 113/1991 espresso sulla documentazione prodotta di cui al precedente comma 2; verifica amministrativo-contabile delle spese sostenute e rendicontate da parte dell'ufficio competente. 4. E' possibile richiedere un'anticipazione fino al cinquanta per cento del contributo riconosciuto presentando formale istanza sottoscritta dal legale rappresentante, o da altro soggetto espressamente delegato per le finalita' del presente decreto, accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma richiesta a titolo di anticipo predisposta secondo il modello approvato con decreto direttoriale 16 marzo 2017, n. 557. 5. Nella fattispecie di cui al precedente comma 2, il saldo del contributo dovuto sara' erogato, secondo le modalita' indicate al comma 1. 6. In caso di mancata rendicontazione o di esito negativo espresso dal Comitato tecnico-scientifico sulle attivita' svolte dall'ente nell'anno di riferimento, il MUR procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme erogate a titolo di anticipo, oltre ogni eventuale somma a titolo risarcitorio, e all'esclusione del soggetto dalla Tabella triennale cui si riferisce il presente decreto. 7. Nel caso in cui l'importo rendicontato o accertato a seguito delle verifiche amministrative risulti inferiore al costo di funzionamento ammesso inizialmente, il contributo a carico del MUR sara' ricalcolato, sulla base del costo di funzionamento stesso ammesso inizialmente, tenendo conto della rispettiva percentuale di contributo assegnata, fatto salvo il recupero di eventuali somme anticipate.