Art. 6 Criteri di valutazione 1. La valutazione e selezione delle domande e' curata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2-quater della legge n. 113/1991, costituito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 21 ottobre 2020 n. 785 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il Comitato valuta e seleziona le domande di partecipazione nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3, assicurando l'uniformita' di giudizio e di applicazione. 3. La graduatoria viene compilata dal Comitato attraverso l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: a) qualita' dei soggetti proponenti (max venti punti) in termini di: i) tradizione storica, esperienza e competenza acquisita nel campo della divulgazione scientifica, capacita' gestionale, operativa e di fund-raising; ii) collaborazioni con altri enti e partecipazioni a progetti e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali; iii) efficacia della comunicazione esterna e della presentazione del sito web; b) qualita' delle attivita' istituzionali (max venti punti) in termini di: i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica, continuita' e capacita' di programmazione triennale, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile; ii) fruibilita' e risultati delle iniziative e ampiezza dell'utenza raggiunta; c) qualita' della struttura (max venti punti) in termini di: i) disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate, di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo; ii) consistenza della dotazione organica del personale a tempo indeterminato anche in rapporto alle attivita' istituzionali; iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui al precedente punto ii), destinato stabilmente ad attivita' di diffusione della cultura scientifica e di valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico. 4. Sono approvate, tenuto conto delle risorse disponibili di cui all'art. 4 comma 1 del presente decreto, le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un punteggio complessivo di almeno quaranta punti, rappresentante la sommatoria delle lettere a), b) e c) del comma 3, sui sessanta totali conseguibili. 5. La tabella triennale 2021-2023 e' adottata con decreto del Ministro dell'universita' e delle ricerca, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n. 113/1991 e previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e sara' pubblicata sul sito istituzionale del MUR. 6. Gli esiti delle procedure di selezione sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti attraverso il servizio telematico Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in una scheda di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.