Art. 6 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. La valutazione e selezione delle domande e' curata dal  Comitato
tecnico-scientifico di  cui  all'articolo  2-quater  della  legge  n.
113/1991, costituito con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca 21 ottobre 2020 n. 785 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. Il Comitato valuta e seleziona le domande di partecipazione  nel
rispetto dei criteri riportati al  successivo  comma  3,  assicurando
l'uniformita' di giudizio e di applicazione. 
  3.  La  graduatoria  viene  compilata   dal   Comitato   attraverso
l'assegnazione di un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
    a) qualita' dei soggetti proponenti (max venti punti) in  termini
di: 
      i) tradizione storica, esperienza e  competenza  acquisita  nel
campo della divulgazione scientifica, capacita' gestionale, operativa
e di  fund-raising; 
      ii) collaborazioni con altri enti e partecipazioni  a  progetti
e/o programmi nazionali, comunitari o internazionali; 
      iii)   efficacia   della   comunicazione   esterna   e    della
presentazione del sito web; 
    b) qualita' delle attivita' istituzionali (max  venti  punti)  in
termini di: 
      i) rilevanza dell'offerta didattica e scientifica,  continuita'
e capacita' di programmazione triennale, valorizzazione  ed  utilizzo
del patrimonio (materiale ed immateriale) disponibile; 
      ii)  fruibilita'  e  risultati  delle  iniziative  e   ampiezza
dell'utenza raggiunta; 
    c) qualita' della struttura (max venti punti) in termini di: 
      i) disponibilita' di una sede idonea, di attrezzature adeguate,
di un patrimonio e di collezioni di rilievo qualitativo; 
      ii) consistenza della dotazione organica del personale a  tempo
indeterminato anche in rapporto alle attivita' istituzionali; 
      iii) personale qualificato, della dotazione organica di cui  al
precedente  punto  ii),  destinato  stabilmente   ad   attivita'   di
diffusione  della  cultura  scientifica  e  di   valorizzazione   del
patrimonio tecnico-scientifico. 
  4. Sono approvate, tenuto conto delle risorse  disponibili  di  cui
all'art. 4 comma 1 del  presente  decreto,  le  domande  che  abbiano
conseguito, nella sommatoria dei punteggi, un  punteggio  complessivo
di almeno quaranta punti, rappresentante la sommatoria delle  lettere
a), b) e c) del comma 3, sui sessanta totali conseguibili. 
  5. La tabella triennale  2021-2023  e'  adottata  con  decreto  del
Ministro  dell'universita'  e  delle  ricerca,  sentito  il  Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2-quater della legge n.  113/1991
e  previa  acquisizione  del  parere  delle  competenti   commissioni
parlamentari e sara' pubblicata sul sito istituzionale del MUR. 
  6. Gli esiti delle  procedure  di  selezione  sono  tempestivamente
comunicati ai soggetti proponenti attraverso il  servizio  telematico
Sirio, unitamente alle relative motivazioni contenute in  una  scheda
di valutazione distinta per ogni domanda di partecipazione.