(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati  alla
produzione dei vini «Monti Lessini» devono essere quelle tradizionali
della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino  derivato
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Sono pertanto da considerarsi  esclusi  ai  fini  dell'iscrizione
allo schedario  viticolo  dei  vigneti,  quelli  ubicati  in  terreni
eccessivamente umidi e fertili. 
    Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o  doppia,  a
pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri
l'apertura dell'interfila. 
    Per  vigneti  piantati  prima  dell'approvazione   del   presente
disciplinare e che non  rispondono  ai  requisiti  di  cui  al  comma
precedente,  e'   consentita   la   rivendicazione   della   presente
denominazione per un periodo massimo di quindici anni. 
    Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo  precedente
saranno automaticamente cancellati dai rispettivi schedari. 
    E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a  tetto
piatto la tradizionale potatura, a secco ed in  verde,  che  assicuri
l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica  massima  di
50 mila gemme/ettaro. 
    Tutti  i  vigneti  piantati  dopo  l'approvazione  del   presente
disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore
a 3.000, ad esclusione delle varieta'  Durella  e  Garganega  per  le
quali il numero di ceppi per  ettaro  non  puo'  essere  inferiore  a
2.500. 
    I sesti d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  comunque  atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
    E' vietata ogni pratica  di  forzatura;  e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    La produzione massima di uva per ettaro in coltura  specializzata
delle varieta' di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'art. 2 e i  rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                    |                     |  Titolo alcolometrico  |
|      Tipologia     | Produzione max T/ha |    naturale minimo     |
+====================+=====================+========================+
|Durello             |          16         |           9.5          |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Pinot Nero          |          12         |          10.50         |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|Bianco              |          12         |          10.50         |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|«Monti Lessini» vino|                     |                        |
|spumante di qualita'|          16         |            9           |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|«Monti Lessini» vino|                     |                        |
|spumante di qualita'|                     |                        |
|riserva             |          16         |            9           |
+--------------------+---------------------+------------------------+
|«Monti Lessini» vino|                     |                        |
|spumante di qualita'|                     |                        |
|«cremant»           |          16         |            9           |
+--------------------+---------------------+------------------------+
 
     Nelle annate favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2,  devono  essere
riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione  globale  non
superi del 20% i  limiti  medesimi,  fermo  restando  i  limiti  resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. 
    La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di  tutela
e sentite le organizzazioni professionali  di  categoria  interessate
puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i  quantitativi
di uva per ettaro rivendicabile  rispetto  a  quelli  sopra  fissati,
dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. 
    I  rimanenti  quantitativi  fino  al  raggiungimento  del  limite
massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in  carico  per
la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se  ne  hanno
le caratteristiche.