Art. 4. Norme per la viticoltura Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Monti Lessini» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'. Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo dei vigneti, quelli ubicati in terreni eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono essere allevate a spalliera semplice o doppia, a pergola veronese o pergoletta con potatura tradizionale, che assicuri l'apertura dell'interfila. Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e che non rispondono ai requisiti di cui al comma precedente, e' consentita la rivendicazione della presente denominazione per un periodo massimo di quindici anni. Trascorso tale periodo, i vigneti di cui al paragrafo precedente saranno automaticamente cancellati dai rispettivi schedari. E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole veronesi a tetto piatto la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro. Tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare devono avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.000, ad esclusione delle varieta' Durella e Garganega per le quali il numero di ceppi per ettaro non puo' essere inferiore a 2.500. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura; e' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso. La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varieta' di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti: ===================================================================== | | | Titolo alcolometrico | | Tipologia | Produzione max T/ha | naturale minimo | +====================+=====================+========================+ |Durello | 16 | 9.5 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |Pinot Nero | 12 | 10.50 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |Bianco | 12 | 10.50 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |«Monti Lessini» vino| | | |spumante di qualita'| 16 | 9 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |«Monti Lessini» vino| | | |spumante di qualita'| | | |riserva | 16 | 9 | +--------------------+---------------------+------------------------+ |«Monti Lessini» vino| | | |spumante di qualita'| | | |«cremant» | 16 | 9 | +--------------------+---------------------+------------------------+ Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. La Regione Veneto, su richiesta motivata del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria interessate puo', con proprio provvedimento, stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro rivendicabile rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento del limite massimo previsto nel presente articolo, saranno presi in carico per la produzione di vino ad indicazione geografica tipica, se ne hanno le caratteristiche.