Art. 5. Norme per la vinificazione Le operazioni di appassimento e di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini», nonche' di affinamento dei vini laddove prevista, devono essere effettuate all'interno dei comuni compresi totalmente o parzialmente nella zona di produzione delimitata dall'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, e' consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei Comuni limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane, Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di Progno per la Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla Vicentina, Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso, Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del Pasubio e Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo all'interno del territorio delle Provincie di Verona e Vicenza. Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. Per lo spumante la resa massima dell'uva in vino finito, a eccezione della tipologia «cremant», non deve essere superiore al 70%, calcolata al netto dei prodotti aggiunti alla presa di spuma. La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Monti Lessini» passito puo' avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per ottenere il «Monti Lessini» passito non deve essere superiore al 40%. Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve destinate alla produzione della tipologia passito devono aver luogo unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. L'appassimento puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' deve essere ottenuto esclusivamente a mezzo rifermentazione naturale in bottiglia, secondo il metodo classico, in ottemperanza alle vigenti norme sulla produzione degli spumanti con permanenza sui lieviti per almeno diciotto mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' riserva deve essere ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino sui lieviti per almeno trentasei mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' «Cremant» viene ottenuto con mosto ottenuto dalla pressatura di grappoli interi o diraspati raccolti a mano; la quantita' di mosto ottenuto non supera 100 litri per 150 chili di uva; il tenore massimo di anidride solforosa non deve essere superiore a 150 mg/l; il tenore di zuccheri deve essere inferiore a 50 g/l con permanenza del vino sui lieviti per almeno diciotto mesi. Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio zero o pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec.