(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                     Norme per la vinificazione 
 
    Le operazioni  di  appassimento  e  di  vinificazione  delle  uve
destinate  alla  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Monti Lessini», nonche' di affinamento dei vini  laddove
prevista, devono essere effettuate all'interno  dei  comuni  compresi
totalmente  o  parzialmente  nella  zona  di  produzione   delimitata
dall'art. 3. 
    Tuttavia,  tenuto  conto  delle   situazioni   tradizionali,   e'
consentito che tali operazioni  siano  effettuate  anche  nei  Comuni
limitrofi di: Monteforte, Soave, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane,
Verona, S. Mauro di Saline, Velo Veronese e Selva di  Progno  per  la
Provincia di Verona e Lonigo, Sarego, Brendola, Altavilla  Vicentina,
Sovizzo, Monteviale, Vicenza, Caldogno, Villaverla, Thiene, Santorso,
Torrebelvicino, Valdagno, San Pietro Mussolino, Valli del  Pasubio  e
Velo d'Astico per la Provincia di Vicenza. 
    La elaborazione dei vini spumanti deve avvenire solo  all'interno
del territorio delle Provincie di Verona e Vicenza. 
    Nelle vinificazioni sono ammesse soltanto le pratiche  enologiche
leali  e  costanti  atte  a  conferire  al  vino  le  sue   peculiari
caratteristiche. 
    La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore
al 70%. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non
l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. 
    Oltre detto limite invece decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto. 
    Per lo spumante la  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito,  a
eccezione della tipologia «cremant», non  deve  essere  superiore  al
70%, calcolata al netto dei prodotti aggiunti alla presa di spuma. 
    La vinificazione delle uve destinate alla produzione  del  «Monti
Lessini» passito puo' avvenire solo dopo che le  stesse  siano  state
sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore  ai
due mesi, avvalendosi anche di sistemi e/o  tecnologie  che  comunque
non aumentino la temperatura dell'appassimento rispetto  al  processo
naturale. 
    La resa massima dell'uva in vino per ottenere il «Monti  Lessini»
passito non deve essere superiore al 40%. 
    Le  operazioni  di  conservazione  e  vinificazione   delle   uve
destinate alla produzione della tipologia passito devono  aver  luogo
unicamente nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3. 
    L'appassimento  puo'  essere  condotto  anche  con  l'ausilio  di
impianti di condizionamento ambientale purche' operanti a temperature
analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei  processi  tradizionali
di appassimento. 
    Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' deve essere ottenuto
esclusivamente a mezzo rifermentazione naturale in bottiglia, secondo
il  metodo  classico,  in  ottemperanza  alle  vigenti  norme   sulla
produzione degli spumanti  con  permanenza  sui  lieviti  per  almeno
diciotto mesi. 
    Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio  zero  o
pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. 
    Il vino «Monti Lessini» spumante di qualita' riserva deve  essere
ottenuto ricorrendo esclusivamente alla pratica della rifermentazione
in bottiglia secondo il metodo classico, con permanenza del vino  sui
lieviti per almeno trentasei mesi. 
    Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio  zero  o
pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec. 
    Il vino «Monti Lessini»  spumante  di  qualita'  «Cremant»  viene
ottenuto con mosto ottenuto dalla pressatura  di  grappoli  interi  o
diraspati raccolti a mano; la quantita' di mosto ottenuto non  supera
100 litri per 150  chili  di  uva;  il  tenore  massimo  di  anidride
solforosa non deve essere superiore a 150 mg/l; il tenore di zuccheri
deve essere inferiore a 50 g/l con permanenza del  vino  sui  lieviti
per almeno diciotto mesi. 
    Tale vino puo' essere commercializzato nei tipi dosaggio  zero  o
pas dose', extrabrut, brut, extra dry, dry e demisec.