(Allegato A-art. 7)
                               Art. 7. 
 
                    Designazione e presentazione 
 
    Nella presentazione e designazione dei vini  a  denominazione  di
origine  controllata  «Monti  Lessini»  e'  vietata   l'aggiunta   di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da  quella  prevista  dal
presente disciplinare, ivi compresi gli  aggettivi  «extra»,  «fine»,
«scelto» «selezionato» e similari. 
    E' consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati  non   aventi   significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. 
    Le menzioni facoltative, esclusi i marchi  e  i  nomi  aziendali,
possono essere riportate  nell'etichettatura  soltanto  in  caratteri
tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli  utilizzati  per  la
denominazione di origine del  vino,  salve  le  norme  generali  piu'
restrittive. 
    Nella  designazione  dei  vini   a   denominazione   di   origine
controllata  «Monti  Lessini»  puo'  essere  utilizzata  la  menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che
la relativa superficie sia distintamente specificata nello  schedario
viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che  tale  menzione,  seguita  dal
toponimo, venga riportata sia  nella  denuncia  delle  uve,  sia  nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento. 
    Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini»  deve
essere obbligatoriamente indicata l'annata di  produzione  delle  uve
dalle quali sono stati ottenuti detti i vini. 
    Nella designazione  e  presentazione  dei  vini  «Monti  Lessini»
spumanti millesimati, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata
di produzione delle uve. L'annata  puo'  essere  omessa  per  i  vini
spumanti non etichettati come millesimati.