Art. 7. Designazione e presentazione Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore. Le menzioni facoltative, esclusi i marchi e i nomi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Monti Lessini» puo' essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nello schedario viticolo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento. Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve dalle quali sono stati ottenuti detti i vini. Nella designazione e presentazione dei vini «Monti Lessini» spumanti millesimati, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve. L'annata puo' essere omessa per i vini spumanti non etichettati come millesimati.