Art. 2 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono beneficiare degli interventi di cui al presente  decreto
le imprese della pesca e dell'acquacoltura che risultino  stabilmente
operative nel territorio italiano, le cui produzioni rientrano  nelle
categorie  dell'elenco  dei  prodotti  di  cui  all'allegato  I   del
regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
in data 11 dicembre 2013. 
  2. Il contributo e' riconosciuto per impresa  unica  come  definita
all'art. 2, paragrafo 2 del regolamento UE n. 1408/2013 e all'art. 2,
paragrafo 2 del regolamento UE n. 717/2014. 
  3. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a) tutte le imprese di pesca che,  alla  data  del  3  giugno
2021, abbiano in armamento un'imbarcazione da pesca, in forma singola
o associata per le  quali  l'attivita'  di  pesca  marittima  risulta
essere l'attivita' prevalente in termini di reddito. 
  4. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera b) tutte le imprese acquicole che dispongano, alla  data  del
1° gennaio 2021, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa
sul territorio nazionale e che svolgono  l'attivita'  di  allevamento
degli  animali  di  acquacoltura  e  per  le  quali  l'attivita'   di
acquacoltura  risulta  essere  attivita'  prevalente  in  termini  di
reddito. 
  5. Possono beneficiare del contributo di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera c) le imprese che svolgono l'attivita' di pesca professionale
nelle acque interne, sia in forma autonoma che associata.