Art. 10 
 
     Riduzione delle risorse spettanti al Comune di San Godenzo 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di San Godenzo
(FI) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo  comune  dell'immobile  denominato  «Ex  Pertinenza  miniera
societa' idrocarburi nazionali localita' Castagno  D'Andrea»,  meglio
individuato nel provvedimento del  direttore  regionale  dell'Agenzia
del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/9722
del 12 giugno 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione  e'  quantificata  in  euro  373,51
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione al periodo di possesso da  parte  del  Comune  di  San
Godenzo. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  2.821,04,  sino  all'anno  2021  compreso,   il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 373,51.