Art. 3 Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Manciano 1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Manciano (GR) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Ex Casa del Fascio di Manciano», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione regionale Toscana e Umbria prot. n. 2014/2345 del 18 dicembre 2014, a decorrere dalla data del trasferimento. 2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 2.030,37 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di possesso da parte del Comune di Manciano. 4. Al fine del recupero delle somme di cui ai commi 2 e 3, ammontanti ad euro 14.285,91, sino all'anno 2021 compreso, il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 entro l'anno in corso. 5. A decorrere dal 2022, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la somma di euro 2.030,37.