Art. 3 
 
                Riduzione delle risorse spettanti al 
                         Comune di Manciano 
 
  1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al  Comune  di  Manciano
(GR) sono ridotte annualmente in misura  pari  alla  riduzione  delle
entrate  erariali  conseguente  al  trasferimento  in  proprieta'  al
medesimo comune dell'immobile  denominato  «Ex  Casa  del  Fascio  di
Manciano»,  meglio  individuato  nel  provvedimento   del   direttore
regionale dell'Agenzia del demanio - Direzione  regionale  Toscana  e
Umbria prot. n. 2014/2345 del 18 dicembre  2014,  a  decorrere  dalla
data del trasferimento. 
  2. La misura di detta riduzione e' quantificata  in  euro  2.030,37
annui, corrispondenti all'ammontare  dei  proventi  rivenienti  dagli
utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito. 
  3. Per l'anno 2014, la disposizione di cui al comma 2 e'  applicata
in proporzione  al  periodo  di  possesso  da  parte  del  Comune  di
Manciano. 
  4. Al fine del recupero  delle  somme  di  cui  ai  commi  2  e  3,
ammontanti  ad  euro  14.285,91,  sino  all'anno  2021  compreso,  il
Ministero  dell'interno  provvede  al  versamento  delle  stesse   al
capitolo dell'entrata del  bilancio  dello  Stato  n.  3575/02  entro
l'anno in corso. 
  5. A decorrere dal  2022,  il  Ministero  dell'interno  provvede  a
versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
n. 3575/02 la somma di euro 2.030,37.