Art. 2 
 
Adempimenti  del  medico   in   sede   di   verifica   dell'idoneita'
        psico-fisica al conseguimento di una patente di guida 
 
  1. Il medico monocratico o la  commissione  medico  locale  di  cui
all'art. 119 del  codice  della  strada,  in  sede  di  verifica  dei
requisiti di idoneita' psico-fisica del candidato al conseguimento di
una patente di guida, acquisito il certificato di  DSA  eventualmente
esibito ai sensi dell'art. 1, inseriscono  nell'apposito  applicativo
messo  a  disposizione  dal  CED  della  Direzione  generale  per  la
motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di  trasporti  e  navigazione  indicazione  della  esibizione   della
predetta  certificazione  prima  di  concludere  le  operazioni   per
l'emissione del certificato medico dematerializzato. 
  2.  La  ricevuta  di  prenotazione  dell'esame  indica  la   durata
complessiva dello stesso.