Art. 6 
 
Strumenti  compensativi  nell'esame  per   il   conseguimento   della
  qualificazione professionale di tipo carta  di  qualificazione  del
  conducente. 
 
  1. Il CED della Direzione generale per la motorizzazione  e  per  i
servizi ai cittadini  e  alle  imprese  in  materia  di  trasporti  e
navigazione,   acquisita    l'informazione    della    presenza    di
certificazione di diagnosi DSA con le modalita' informatiche  di  cui
all'art. 5,  organizza  sedute  di  esame,  per  il  conseguimento  o
l'integrazione  dell'abilitazione  professionale  di  tipo  carta  di
qualificazione del conducente, con sistema informatizzato, dedicate a
candidati con certificazione  di  diagnosi  DSA  nelle  quali,  ferma
restando ogni altra disposizione vigente relativa alle  modalita'  di
svolgimento della predetta prova: 
    a) il candidato dispone di centodieci minuti per l'esame relativo
tanto alla parte comune quanto a quella specialistica  del  programma
di qualificazione iniziale, invece di novanta minuti; 
    b) il candidato dispone di sessanta minuti per  l'esame  relativo
alla sola parte comune  del  programma  di  qualificazione  iniziale,
invece di cinquanta; 
    c) il candidato dispone di cinquanta minuti per l'esame  relativo
alla  sola  parte  specialistica  del  programma  di   qualificazione
iniziale, invece di quaranta; 
    d) il candidato ha diritto all'ausilio del file  audio  dei  quiz
che gli sono sottoposti. 
  2. Fino alla messa a disposizione dei file audio di cui al comma 1,
lettera d), lo strumento compensativo ivi previsto e'  sostituito  da
esame   orale,   autorizzato   dal   direttore   dell'ufficio   della
motorizzazione su richiesta del candidato ed espletato da funzionario
dal medesimo direttore nominato,  usando  una  scheda  di  quiz  come
traccia dell'esame orale stesso.