Art. 2 Dopo l'articolo 14 del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV, e' aggiunto il seguente: «14-bis. Formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina. 1. I magistrati amministrativi di prima nomina partecipano a un periodo iniziale di formazione, della durata di quattro mesi, specificamente finalizzato alla conoscenza e acquisizione, in concreto, dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali in ciascun grado di giudizio. 2. L'attivita' formativa, diretta dall'Ufficio Studi, si svolge a livello centrale mediante corsi settimanali. 3. La partecipazione dei magistrati di prima nomina ai corsi puo' avvenire in presenza o mediante collegamenti da remoto. Nell'ipotesi in cui il numero di magistrati di prima nomina sia inferiore a dieci unita', la formazione puo' svolgersi anche in sede decentrata mediante l'individuazione di un magistrato referente, da individuarsi nel Presidente della Sezione cui e' assegnato il singolo magistrato. 4. Sono oggetto obbligatorio della formazione, con partecipazione in presenza, le tecniche di redazione dei provvedimenti giurisdizionali o consultivi, l'utilizzo di tutte le apparecchiature informatiche nonche' le regole di deontologia e disciplinari. 5. La formazione puo' altresi' avere ad oggetto, tra l'altro, la disciplina in materia di appalti pubblici, profili rilevanti in tema di diritto dell'Unione europea e sulla C.E.D.U. nonche' in materia urbanistica e sull'espropriazione per pubblica utilita'. 6. L'elaborazione del programma e' affidata all'Ufficio Studi, previo parere del Comitato di indirizzo, e autorizzata dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa sentito il Segretario generale della giustizia amministrativa. 7. Durante il periodo di formazione il magistrato di prima nomina partecipa alle udienze presso l'Ufficio di appartenenza con esonero dalla trattazione delle cause di merito durante il primo mese di formazione, salvo ipotesi eccezionali e previa autorizzazione del CPGA. Nei successivi due mesi il carico di merito e' ridotto di due terzi mentre nel quarto mese e' ridotto di un terzo. 8. L'assenza all'udienza fissata in giorni coincidenti con quelli dedicati alla formazione e' da intendersi giustificata, senza possibilita' di recupero del carico di lavoro.».