Art. 2 
 
  Dopo l'articolo 14 del «Regolamento di organizzazione degli  uffici
amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV,
e' aggiunto il seguente: 
 
 «14-bis. Formazione dei magistrati amministrativi di prima nomina. 
 
    1. I magistrati amministrativi di prima nomina partecipano  a  un
periodo  iniziale  di  formazione,  della  durata  di  quattro  mesi,
specificamente  finalizzato  alla  conoscenza  e   acquisizione,   in
concreto, dell'esercizio delle funzioni  giurisdizionali  in  ciascun
grado di giudizio. 
    2. L'attivita' formativa, diretta dall'Ufficio Studi, si svolge a
livello centrale mediante corsi settimanali. 
    3. La partecipazione dei magistrati di prima nomina ai corsi puo'
avvenire in presenza o mediante collegamenti da remoto.  Nell'ipotesi
in cui il numero di magistrati di prima nomina sia inferiore a  dieci
unita',  la  formazione  puo'  svolgersi  anche  in  sede  decentrata
mediante l'individuazione di un magistrato referente, da individuarsi
nel Presidente della Sezione cui e' assegnato il singolo magistrato. 
    4. Sono oggetto obbligatorio della formazione, con partecipazione
in   presenza,   le   tecniche   di   redazione   dei   provvedimenti
giurisdizionali o consultivi, l'utilizzo di tutte le  apparecchiature
informatiche nonche' le regole di deontologia e disciplinari. 
    5. La formazione puo' altresi' avere ad oggetto, tra l'altro,  la
disciplina in materia di appalti pubblici, profili rilevanti in  tema
di diritto dell'Unione europea e sulla C.E.D.U.  nonche'  in  materia
urbanistica e sull'espropriazione per pubblica utilita'. 
    6. L'elaborazione del programma e'  affidata  all'Ufficio  Studi,
previo parere del Comitato di indirizzo, e autorizzata dal  Consiglio
di Presidenza della giustizia amministrativa  sentito  il  Segretario
generale della giustizia amministrativa. 
    7. Durante il periodo di formazione il magistrato di prima nomina
partecipa alle udienze presso l'Ufficio di appartenenza  con  esonero
dalla trattazione delle cause di merito  durante  il  primo  mese  di
formazione, salvo ipotesi eccezionali  e  previa  autorizzazione  del
CPGA. Nei successivi due mesi il carico di merito e' ridotto  di  due
terzi mentre nel quarto mese e' ridotto di un terzo. 
    8. L'assenza all'udienza fissata in giorni coincidenti con quelli
dedicati  alla  formazione  e'  da  intendersi  giustificata,   senza
possibilita' di recupero del carico di lavoro.».