Art. 3 Dopo l'art. 14-bis del «Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV, e' aggiunto il seguente: «14-ter. Ufficio per il Massimario. 1. E' istituito l'Ufficio del Massimario, con il compito istituzionale di analizzare sistematicamente la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, nonche' i pareri del Consiglio di Stato. 2. L'Ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente un coordinatore organizzativo, e un vice coordinatore, scelti fra i magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, nonche', ove possibile, la parita' di genere. Il coordinatore puo' fruire di una riduzione del carico di lavoro fino alla meta', con proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio. 3. All'Ufficio del Massimario e' attributo, in posizione di autonomia ed in conformita' alle linee-guida adottate dal Consiglio di Presidenza, il compito di provvedere: a) all'esame, alla selezione e alla massimazione dei provvedimenti della giustizia amministrativa di maggiore interesse; b) alla redazione annuale della raccolta ragionata delle massime elaborate, da presentare al Consiglio di Presidenza entro il 1° marzo dell'anno successivo; c) alla predisposizione e pubblicazione di una sintetica esposizione dei piu' recenti provvedimenti di speciale rilievo e importanza ("news"); d) alla compilazione e pubblicazione, con cadenza periodica, di una raccolta delle decisioni piu' rilevanti della giustizia amministrativa, nonche' della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte costituzionale e delle sezioni unite della Corte di Cassazione, unitamente alle novita' normative di interesse ("newsletter"); e) alla redazione di relazioni periodiche di studio relative ai principali orientamenti della giustizia amministrativa; f) alla elaborazione di appositi dossier, al fine di segnalare al Presidente del Consiglio di Stato i casi di normazione non aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e applicazione. 4. L'Ufficio del Massimario approva a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti un regolamento per il proprio funzionamento, su proposta del Direttore, nel quale sono disciplinati i compiti del coordinatore organizzativo, i casi di sostituzione vicaria, le metodologie di assegnazione dei compiti ai relatori, cadenza e modalita' delle riunioni e delle assemblee, nonche' quanto altro ritenuto utile per assicurarne il funzionamento e l'autonomia. 5. All'Ufficio sono addetti fino ad un massimo di dodici magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui quattro in servizio presso il Consiglio di Stato ed otto presso i Tribunali amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e tre con qualifica di Presidente di Tribunale amministrativo regionale o di sezione interna. Per la selezione dei magistrati sono indetti interpelli periodici per i posti disponibili alla data dell'interpello, in modo da salvaguardare la proporzione tra magistrati del Tribunale amministrativo regionale e del Consiglio di Stato. 6. Fermo il possesso degli altri requisiti richiesti dalla delibera del Consiglio di Presidenza del 18 dicembre 2001 e successive modificazioni per il conferimento di incarichi ai magistrati amministrativi, possono essere nominati i magistrati che non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio, ad eccezione di non piu' di uno fra: 1) incarichi di docenza presso universita' pubbliche o private ovvero presso enti di formazione pubblici o privati; 2) incarichi di studio individuale o come componente di apposite Commissioni di studio, con esclusione degli incarichi, in qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico. Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti a titolo gratuito. In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la compatibilita' dell'incarico con l'impegno richiesto. Per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio del Massimario i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad eccezione degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2. 7. Non possono essere nominati: i magistrati che compongono il Consiglio di Presidenza, i magistrati facenti parte dell'Ufficio Studi e formazione, i magistrati gia' titolari di incarichi interni, nonche' i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%. E' data preferenza, a parita' degli altri criteri, ai magistrati con minore anzianita' di ruolo e, a ulteriore parita', ai magistrati del genere meno rappresentato nella graduatoria. Nel valutare le dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano i posti disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti del Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di Stato, secondo i criteri indicati nel bando tipo approvato dal Consiglio di Presidenza. Nel caso di rinuncia o di decadenza, per i primi due anni il Consiglio di Presidenza attingera', per scorrimento, alla graduatoria gia' formata; successivamente sara' indetto nuovo interpello. 8. I magistrati selezionati sono nominati dal Presidente del Consiglio di Stato, su proposta del Consiglio di Presidenza che delibera previo interpello, rimangono in carica per la durata di quattro anni e, alla scadenza, non possono essere confermati, salva la partecipazione a nuovo interpello; in ogni caso non e' possibile far parte dell'Ufficio Studi e formazione ovvero dell'Ufficio del Massimario per un periodo complessivo superiore ad otto anni, anche non continuativi. I magistrati che rivestono incarichi incompatibili devono dichiararlo all'atto della presentazione della domanda e, entro trenta giorni dalla nomina, devono rinunciare all'incarico; in mancanza decadono dalla nomina e il Consiglio di Presidenza procede allo scorrimento della graduatoria. 9. Ciascun Presidente di Tribunale amministrativo regionale nomina uno o piu' referenti dell'Ufficio del Massimario, con il compito di segnalare le decisioni di maggiore interesse e attualita', da trasmettere al componente dell'Ufficio territorialmente competente; l'incarico e' svolto in modo gratuito e costituisce titolo valutabile per la nomina quale componente dell'Ufficio del Massimario. 10. Al coordinatore organizzativo, al vice coordinatore e ai magistrati addetti e' corrisposto il compenso annuale lordo spettante alle corrispondenti posizioni dei componenti dell'Ufficio Studi. Ai componenti dell'Ufficio, ove ricorrano i presupposti di legge e previa autorizzazione nominativa del direttore, spetta il trattamento di missione. 11. L'Ufficio si avvale della struttura di segreteria dell'Ufficio Studi. 12. Nel rispetto della proporzione prevista al comma 4, il Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi, per progetti specifici, della collaborazione di un massimo di cinque magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e senza oneri per il bilancio della giustizia amministrativa, sulla base di una convenzione tra il magistrato interessato e il Segretario generale della giustizia amministrativa.».