Art. 3 
 
  Dopo l'art. 14-bis del «Regolamento di organizzazione degli  uffici
amministrativi della giustizia amministrativa», inserito nel capo IV,
e' aggiunto il seguente: 
 
                 «14-ter. Ufficio per il Massimario. 
 
    1.  E'  istituito  l'Ufficio  del  Massimario,  con  il   compito
istituzionale  di  analizzare  sistematicamente   la   giurisprudenza
amministrativa di  primo  e  secondo  grado,  nonche'  i  pareri  del
Consiglio di Stato. 
    2. L'Ufficio e' diretto dal Presidente aggiunto del Consiglio  di
Stato che, sentito il Consiglio di Presidenza, nomina annualmente  un
coordinatore organizzativo, e un  vice  coordinatore,  scelti  fra  i
magistrati addetti, in modo da assicurare l'alternanza tra magistrati
del Consiglio di Stato  e  dei  Tribunali  amministrativi  regionali,
nonche', ove possibile, la parita' di genere.  Il  coordinatore  puo'
fruire di una riduzione del carico di lavoro  fino  alla  meta',  con
proporzionale riduzione del compenso per l'Ufficio. 
    3. All'Ufficio del  Massimario  e'  attributo,  in  posizione  di
autonomia ed in conformita' alle linee-guida adottate  dal  Consiglio
di Presidenza, il compito di provvedere: 
      a)  all'esame,  alla  selezione   e   alla   massimazione   dei
provvedimenti della giustizia amministrativa di maggiore interesse; 
      b)  alla  redazione  annuale  della  raccolta  ragionata  delle
massime elaborate, da presentare al Consiglio di Presidenza entro  il
1° marzo dell'anno successivo; 
      c)  alla  predisposizione  e  pubblicazione  di  una  sintetica
esposizione dei piu' recenti  provvedimenti  di  speciale  rilievo  e
importanza ("news"); 
      d) alla compilazione e pubblicazione, con cadenza periodica, di
una  raccolta  delle  decisioni  piu'   rilevanti   della   giustizia
amministrativa, nonche' della Corte di giustizia dell'Unione europea,
della Corte europea dei diritti dell'Uomo, della Corte costituzionale
e delle sezioni unite della  Corte  di  Cassazione,  unitamente  alle
novita' normative di interesse ("newsletter"); 
      e) alla redazione di relazioni periodiche di studio relative ai
principali orientamenti della giustizia amministrativa; 
      f) alla elaborazione di appositi dossier, al fine di  segnalare
al Presidente del  Consiglio  di  Stato  i  casi  di  normazione  non
aggiornata, non coordinata, o comunque di complessa interpretazione e
applicazione. 
    4. L'Ufficio del Massimario approva a maggioranza dei  due  terzi
dei suoi componenti un regolamento per il proprio  funzionamento,  su
proposta del Direttore, nel quale sono  disciplinati  i  compiti  del
coordinatore  organizzativo,  i  casi  di  sostituzione  vicaria,  le
metodologie di  assegnazione  dei  compiti  ai  relatori,  cadenza  e
modalita' delle riunioni e  delle  assemblee,  nonche'  quanto  altro
ritenuto utile per assicurarne il funzionamento e l'autonomia. 
    5.  All'Ufficio  sono  addetti  fino  ad  un  massimo  di  dodici
magistrati amministrativi a tempo pieno, di cui quattro  in  servizio
presso  il  Consiglio  di  Stato   ed   otto   presso   i   Tribunali
amministrativi regionali, tra i quali non piu' di due  con  qualifica
di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e tre  con  qualifica
di Presidente di Tribunale  amministrativo  regionale  o  di  sezione
interna. 
    Per la selezione dei magistrati sono indetti interpelli periodici
per i  posti  disponibili  alla  data  dell'interpello,  in  modo  da
salvaguardare   la   proporzione   tra   magistrati   del   Tribunale
amministrativo regionale e del Consiglio di Stato. 
    6. Fermo  il  possesso  degli  altri  requisiti  richiesti  dalla
delibera  del  Consiglio  di  Presidenza  del  18  dicembre  2001   e
successive  modificazioni  per  il  conferimento  di   incarichi   ai
magistrati amministrativi, possono essere nominati i  magistrati  che
non beneficiano di incarichi soggetti al regime dell'autorizzazione o
del conferimento d'ufficio, ad eccezione di non piu' di uno fra: 
      1) incarichi di docenza presso universita' pubbliche o  private
ovvero presso enti di formazione pubblici o privati; 
      2)  incarichi  di  studio  individuale  o  come  componente  di
apposite Commissioni di studio, con esclusione  degli  incarichi,  in
qualunque modo denominati, di esperto o consulente giuridico. 
    Restano comunque consentiti, senza limiti, gli incarichi previsti
a titolo gratuito. 
    In ogni caso il Consiglio di Presidenza valuta la  compatibilita'
dell'incarico con l'impegno richiesto. 
    Per tutta la durata dell'incarico presso l'Ufficio del Massimario
i magistrati addetti non possono beneficiare di incarichi soggetti al
regime dell'autorizzazione o del conferimento d'ufficio ad  eccezione
degli incarichi di cui ai precedenti punti 1 e 2. 
    7. Non possono essere nominati: i magistrati  che  compongono  il
Consiglio di Presidenza,  i  magistrati  facenti  parte  dell'Ufficio
Studi e formazione, i magistrati gia' titolari di incarichi  interni,
nonche' i magistrati che nel biennio precedente alla data di scadenza
del bando siano stati fuori ruolo per un periodo superiore al 50%. E'
data preferenza, a parita' degli altri  criteri,  ai  magistrati  con
minore anzianita' di ruolo e, a ulteriore parita', ai magistrati  del
genere  meno  rappresentato  nella  graduatoria.  Nel   valutare   le
dichiarazioni di disponibilita', ove queste ultime eccedano  i  posti
disponibili, si formera' una graduatoria separata tra componenti  del
Tribunale amministrativo regionale e Consiglio di  Stato,  secondo  i
criteri  indicati  nel  bando  tipo  approvato   dal   Consiglio   di
Presidenza. Nel caso di rinuncia o di decadenza, per i primi due anni
il  Consiglio  di  Presidenza  attingera',  per   scorrimento,   alla
graduatoria  gia'  formata;  successivamente  sara'   indetto   nuovo
interpello. 
    8. I magistrati selezionati  sono  nominati  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, su  proposta  del  Consiglio  di  Presidenza  che
delibera previo interpello, rimangono in  carica  per  la  durata  di
quattro anni e, alla scadenza, non possono essere  confermati,  salva
la partecipazione a nuovo interpello; in ogni caso non  e'  possibile
far parte dell'Ufficio Studi e  formazione  ovvero  dell'Ufficio  del
Massimario per un periodo complessivo superiore ad otto  anni,  anche
non continuativi. 
    I  magistrati  che  rivestono  incarichi   incompatibili   devono
dichiararlo all'atto  della  presentazione  della  domanda  e,  entro
trenta  giorni  dalla  nomina,  devono  rinunciare  all'incarico;  in
mancanza decadono dalla nomina e il Consiglio di  Presidenza  procede
allo scorrimento della graduatoria. 
    9.  Ciascun  Presidente  di  Tribunale  amministrativo  regionale
nomina uno o piu'  referenti  dell'Ufficio  del  Massimario,  con  il
compito di segnalare le decisioni di maggiore interesse e attualita',
da   trasmettere   al   componente   dell'Ufficio    territorialmente
competente; l'incarico e'  svolto  in  modo  gratuito  e  costituisce
titolo valutabile per la nomina  quale  componente  dell'Ufficio  del
Massimario. 
    10. Al coordinatore organizzativo,  al  vice  coordinatore  e  ai
magistrati addetti e' corrisposto il compenso annuale lordo spettante
alle corrispondenti posizioni dei componenti dell'Ufficio  Studi.  Ai
componenti dell'Ufficio, ove  ricorrano  i  presupposti  di  legge  e
previa autorizzazione nominativa del direttore, spetta il trattamento
di missione. 
    11.  L'Ufficio  si   avvale   della   struttura   di   segreteria
dell'Ufficio Studi. 
    12. Nel rispetto  della  proporzione  prevista  al  comma  4,  il
Consiglio di Presidenza puo' autorizzare l'Ufficio ad avvalersi,  per
progetti specifici, della collaborazione  di  un  massimo  di  cinque
magistrati amministrativi a riposo, a titolo gratuito e  senza  oneri
per il bilancio della giustizia amministrativa,  sulla  base  di  una
convenzione tra il magistrato interessato e  il  Segretario  generale
della giustizia amministrativa.».