Art. 2 
 
Nomina del Commissario Straordinario per la realizzazione di  approdi
  temporanei e di interventi complementari  per  la  salvaguardia  di
  Venezia e della  sua  laguna  ((  e  ulteriori  interventi  per  la
  salvaguardia della Laguna di Venezia )). 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge
1°aprile 2021, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
maggio 2021, n. 75, il Presidente dell'Autorita' di Sistema  Portuale
del   Mare   Adriatico   Settentrionale   e'   nominato   Commissario
straordinario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi da  1
a 4, del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il  compito  di
procedere alla progettazione, all'affidamento  e  all'esecuzione  dei
seguenti interventi, (( previa  valutazione  di  impatto  ambientale,
secondo  quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia,  e
garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano  morfologico  e
ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti )): 
    a) realizzazione di punti di attracco temporanei (( in numero non
superiore )) a cinque nell'area di Marghera((, di cui due disponibili
gia' per la stagione crocieristica 2022, )) destinati anche alle navi
adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari  o  superiore  a
25.000 GT; 
    b) manutenzione dei canali esistenti; 
    c) interventi accessori per il miglioramento  dell'accessibilita'
nautica e della sicurezza della navigazione. 
  (( 1-bis. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Commissario
straordinario, qualora nell'attuazione degli interventi  affidati  ai
sensi  del  presente  articolo  verifichi  eventuali   disponibilita'
rispetto alle risorse assegnate ai sensi del comma  5,  derivanti  da
economie  di  gara  accertate  a   seguito   dell'avvenuto   collaudo
dell'opera, puo' promuovere  studi  idrogeologici,  geomorfologici  e
archeologici volti alla salvaguardia di Venezia e della  sua  Laguna.
)) 
  2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente  articolo,
al Commissario straordinario non spetta alcun  compenso,  gettone  di
presenza, indennita' comunque denominata o rimborso di spese. 
  (( 2-bis. Il Commissario straordinario  invia  al  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, entro il 31 marzo  2022
e  successivamente  ogni  sei  mesi,   ai   fini   della   successiva
trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli
interventi di cui al comma 1, recante l'indicazione  dello  stato  di
realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate  e  da
intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita'  rilevate
nel corso del processo di realizzazione. )) 
  3. Fermo quanto previsto dai  commi  2  e  4  dell'articolo  4  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, il Commissario  straordinario,  al
fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di cui al
comma 1, con proprio  provvedimento  puo'  rilasciare,  modificare  o
integrare le autorizzazioni e le concessioni ai sensi degli  articoli
16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche'  disciplinare
l'utilizzo  dei  beni  demaniali,  interessati  o   coinvolti   dalla
realizzazione di detti interventi. (( Qualora la realizzazione  degli
interventi di cui al comma 1 comporti la necessita' di  una  variante
al  piano  regolatore  portuale,  in  deroga  all'articolo  5,  comma
2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,  e  ferma  restando  la
procedura di verifica di assoggettabilita' a  valutazione  ambientale
strategica (VAS), ai sensi dell'articolo 6, commi  3-ter  e  12,  del
decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  da  espletare  entro  i
termini  previsti  dal  comma  2   dell'articolo   4   del   medesimo
decreto-legge n. 32 del 2019, l'approvazione dei  progetti  da  parte
del Commissario  straordinario,  d'intesa  con  il  Presidente  della
regione Veneto, ha effetto di variante.  In  deroga  all'articolo  5,
comma  5,  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  gli   eventuali
adeguamenti  tecnico-funzionali  del   piano   regolatore   portuale,
occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al  comma  1,
sono   approvati   dal   Commissario   straordinario   con    proprio
provvedimento. )) 
  4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'
sostenibili adottato, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentita la regione Veneto, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti  ((  i
termini  e  le  attivita'  connessi  ))  alla   realizzazione   degli
interventi di cui al comma  1,  nonche'  una  quota  percentuale  del
quadro economico degli  interventi  da  realizzare  eventualmente  da
destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto  tecnico  e
le attivita' connesse alla  realizzazione  di  detti  interventi,  il
Commissario si puo' avvalere, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza  pubblica,  di  strutture  dell'amministrazione  centrale   o
territoriale   interessata,   nonche'   di    societa'    controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o  da  altri
soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei  quadri  economici
degli  interventi  da  realizzare   nell'ambito   della   percentuale
individuata ai sensi del primo periodo. Il Commissario  straordinario
puo' nominare fino a due  sub-commissari.  L'eventuale  compenso  del
sub-commissario((, da determinare )) in misura non superiore a quella
indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e' posto  a  carico  del  quadro  economico  dell'intervento  da
realizzare, nell'ambito della quota percentuale individuata ai  sensi
del primo periodo. I quadri economici di cui al presente  comma  sono
desumibili dal sistema di cui  al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 229. 
  (( 4-bis. All'articolo  95,  comma  27-bis,  del  decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: «da adottare» sono inserite  le
seguenti: «entro il 31 dicembre 2021». )) 
  (( 4-ter. L'aggiornamento del Piano morfologico e ambientale  della
Laguna di Venezia e' approvato entro il 31 dicembre 2021. )) 
  (( 4-quater. All'articolo 4,  comma  6-ter,  del  decreto-legge  18
aprile 2019, n. 32, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
giugno 2019, n. 55, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Al
fine  della  piu'  celere  realizzazione  degli  interventi  per   la
salvaguardia della Laguna di Venezia nell'intero territorio comunale,
per gli anni dal 2020 al 2024, le risorse di  cui  al  primo  periodo
sono ripartite, per ciascun anno, nel modo seguente: euro  28.225.000
al Comune di Venezia, euro 5.666.666,66 al Comune di  Chioggia,  euro
1.775.000  al  Comune  di  Cavallino-Treporti,  euro  1.166.666,67  a
ciascuno dei Comuni di Mira e Jesolo, nonche' euro 500.000 a ciascuno
dei Comuni di Musile di Piave,  Campagna  Lupia,  Codevigo  e  Quarto
d'Altino». )) 
  5. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata  la  spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro  per  l'anno
2022, 15 milioni di euro per l'anno 2023,  42  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo
5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 3, del decreto-legge 1°  aprile
          2021, n. 45 (Misure urgenti in materia di trasporti  e  per
          la disciplina del traffico crocieristico  e  del  trasporto
          marittimo delle merci nella laguna di Venezia), convertito,
          con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2021, n. 75: 
                «Art.  3  (Disposizioni  urgenti  per   il   traffico
          crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia). -  1.
          Al  fine  di  contemperare  lo  svolgimento  dell'attivita'
          crocieristica nel territorio di Venezia e della sua  laguna
          con la salvaguardia dell'unicita' e  delle  eccellenze  del
          patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale  di  detto
          territorio,  l'Autorita'  di  sistema  portuale  del   Mare
          Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   procede
          all'esperimento di un concorso di idee  articolato  in  due
          fasi, ai sensi dell'articolo  156,  comma  7,  del  decreto
          legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  avente  ad  oggetto
          l'elaborazione  di  proposte  ideative  e  di  progetti  di
          fattibilita'   tecnica   ed   economica    relativi    alla
          realizzazione e gestione di punti di attracco  fuori  dalle
          acque protette della laguna di Venezia  utilizzabili  dalle
          navi  adibite  al  trasporto  passeggeri  di  stazza  lorda
          superiore a 40.000 tonnellate e dalle navi portacontenitori
          adibite a  trasporti  transoceanici,  anche  tenendo  conto
          delle risultanze di eventuali studi esistenti. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, e'  autorizzata,
          nell'anno 2021,  la  spesa  di  2,2  milioni  di  euro.  Ai
          relativi  oneri   si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del Fondo  speciale  di  conto
          capitale iscritto, ai fini del bilancio  triennale  2021  -
          2023,  nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva   e
          speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2021,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture
          e dei trasporti.». 
              - Si  riporta  l'articolo  4,  commi  da  1  a  4,  del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello nazionale. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo scopo di
          poter celermente stabilire le  condizioni  per  l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i  quali  si  procede  comunque  all'iterautorizzativo.   I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima deldecreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute   nella   parte   seconda   del   medesimodecreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
              3. Per  l'esecuzione  degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agliarticoli 30, 34 e 42  del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli   derivanti   dalledirettive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
              3-bis.   E'   autorizzata   l'apertura   di    apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degliarticoli 21-bis, 21-ter e  21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto daldecreto legislativo 29 dicembre 2011,
          n. 229. 
              4. I Commissari straordinari  trasmettono  al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui  aldecreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145e del Commissario unico nazionale per la depurazione  di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243convertito,  con  modificazioni,  dallalegge  27
          febbraio  2017,  n.  18e  all'articolo  5,  comma  6,   del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 12  dicembre  2019  n.  141e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
              (Omissis).». 
              - Per l'articolo 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84
          (Riordino della legislazione in materia portuale), si  veda
          nei riferimenti normativi all'articolo 1. 
              - Si riportano gli articoli 17 e 18, della citata legge
          28 gennaio 1994, n. 84: 
                «Art.  17  (Disciplina  della  fornitura  del  lavoro
          portuale temporaneo). - 1. Il presente articolo  disciplina
          la fornitura di  lavoro  temporaneo  alle  imprese  di  cui
          agliarticoli 16 e  18  per  l'esecuzione  delle  operazioni
          portuali  e  dei  servizi  portuali  autorizzati  ai  sensi
          dell'articolo 16, comma 3.  La  presente  disciplina  della
          fornitura del  lavoro  portuale  temporaneo  e'  disciplina
          speciale. 
              2. Le Autorita' di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, autorizzano l'erogazione
          delle prestazioni di  cui  al  comma  1  da  parte  di  una
          impresa,  la  cui  attivita'  deve  essere   esclusivamente
          rivolta   alla   fornitura   di   lavoro   temporaneo   per
          l'esecuzione delle operazioni e dei  servizi  portuali,  da
          individuare secondo una procedura  accessibile  ad  imprese
          italiane e comunitarie.  Detta  impresa,  che  deve  essere
          dotata  di  adeguato  personale  e  risorse   proprie   con
          specifica     caratterizzazione     di     professionalita'
          nell'esecuzione  delle  operazioni   portuali,   non   deve
          esercitare direttamente o indirettamente  le  attivita'  di
          cui agliarticoli 16  e  18  e  le  attivita'  svolte  dalle
          societa' di cui all'articolo 21, comma 1, lettera  a),  ne'
          deve essere detenuta direttamente o indirettamente da una o
          piu' imprese di cui agliarticoli 16,  18  e  21,  comma  1,
          lettera a), e neppure deve detenere partecipazioni anche di
          minoranza in una o piu' imprese di cui agliarticoli 16,  18
          e 21, comma 1, lettera a), impegnandosi, in caso contrario,
          a dismettere dette attivita'  e  partecipazioni  prima  del
          rilascio dell'autorizzazione. 
              3. L'autorizzazione di cui al comma 2 viene  rilasciata
          dall'Autorita'  di  sistema   portuale   o,   laddove   non
          istituita, dall'autorita' marittima entro centoventi giorni
          dall'individuazione  dell'impresa   stessa   e,   comunque,
          subordinatamente all'avvenuta dismissione di ogni eventuale
          attivita'  e  partecipazione  di  cui  al  medesimo  comma.
          L'impresa subentrante e' tenuta a corrispondere  il  valore
          di mercato di dette attivita' e partecipazioni  all'impresa
          che le dismette. 
              4. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima individua le procedure per
          garantire la continuita' del rapporto di  lavoro  a  favore
          dei soci e dei dipendenti dell'impresa di cui  all'articolo
          21,  comma  1,  lettera  b),  nei  confronti   dell'impresa
          autorizzata. 
              5. Qualora non si realizzi quanto previsto dai commi  2
          e 3, le prestazioni di cui al comma 1, vengono  erogate  da
          agenzie promosse  dalle  Autorita'  di  sistema  portualeo,
          laddove non istituite, dalle autorita' marittime e soggette
          al controllo delle stesse e la cui gestione e' affidata  ad
          un  organo  direttivo  composto  da  rappresentanti   delle
          imprese di cui agliarticoli 16,18e21, comma 1, lettera  a).
          Ai fini delle prestazioni di  cui  al  comma  1,  l'agenzia
          assume i lavoratori impiegati  presso  le  imprese  di  cui
          all'articolo 21,  comma  1,  lettera  b),  che  cessano  la
          propria attivita'. Con decreto del Ministro dei trasporti e
          della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  sono  adottate  le  norme  per
          l'istituzione ed il funzionamento dell'agenzia. 
              6. L'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia  di  cui  al
          comma 5, qualora non abbiano personale sufficiente per  far
          fronte alla fornitura  di  lavoro  temporaneo  prevista  al
          comma 1, possono rivolgersi, quali  imprese  utilizzatrici,
          ai soggetti abilitati  alla  fornitura  di  prestazioni  di
          lavoro temporaneo previsti all'articolo 2  della  legge  24
          giugno 1997, n. 196. 
              7. Nell'ambito delle  trattative  per  la  stipula  del
          contratto  collettivo  nazionale  dei  lavoratori  portuali
          previste al comma 13 le parti sociali individuano: 
                a) i casi in cui il contratto di fornitura di  lavoro
          temporaneo puo' essere concluso ai sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, lettera a), della legge n. 196 del 1997; 
                b) le qualifiche professionali alle quali si  applica
          il divieto previsto dall'articolo 1, comma 4,  lettera  a),
          della legge n. 196 del 1997; 
                c) la percentuale massima dei  prestatori  di  lavoro
          temporaneo in rapporto ai lavoratori occupati  nell'impresa
          utilizzatrice, secondo  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 8, della legge n. 196 del 1997; 
                d) i casi  per  i  quali  puo'  essere  prevista  una
          proroga dei contratti di  lavoro  a  tempo  determinato  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 4,  della  legge  n.  196  del
          1997; 
                e)  le  modalita'  di  retribuzione  dei  trattamenti
          aziendali previsti all'articolo 4, comma 2, della legge  n.
          196 del 1997. 
              8. Al fine di  favorire  la  formazione  professionale,
          l'impresa di cui al comma 2 e l'agenzia di cui al  comma  5
          realizzano  iniziative  rivolte  al  soddisfacimento  delle
          esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo.
          Dette iniziative possono  essere  finanziate  anche  con  i
          contributi previsti dall'articolo 5 della legge n. 196  del
          1997. 
              9. 
              10. Le Autorita'  di  sistema  portualeo,  laddove  non
          istituite,  le  autorita'  marittime   adottano   specifici
          regolamenti volti a controllare le attivita' effettuate dai
          soggetti di cui ai commi 2 e 5 anche al fine di  verificare
          l'osservanza dell'obbligo di  parita'  di  trattamento  nei
          confronti delle imprese di cui agliarticoli 16,  18  e  21,
          comma 1, lettera a),  e  della  capacita'  di  prestare  le
          attivita'  secondo  livelli  quantitativi   e   qualitativi
          adeguati. Detti regolamenti dovranno prevedere tra l'altro: 
                a) criteri per la determinazione e applicazione delle
          tariffe da approvare dall'Autorita' di  sistema  portualeo,
          laddove non istituita, dall'autorita' marittima; 
                b) disposizioni per la determinazione  qualitativa  e
          quantitativa degli organici dell'impresa di cui al comma  2
          e dell'agenzia di cui al comma 5 in rapporto alle effettive
          esigenze delle attivita' svolte; 
                c) predisposizione di piani e programmi di formazione
          professionale  sia  ai  fini  dell'accesso  alle  attivita'
          portuali,  sia   ai   fini   dell'aggiornamento   e   della
          riqualificazione dei lavoratori; 
                d) procedure di verifica  e  di  controllo  da  parte
          delle  Autorita'  di  sistema  portuale  o,   laddove   non
          istituite, delle  autorita'  marittime  circa  l'osservanza
          delle regolamentazioni adottate; 
                e) criteri per la salvaguardia  della  sicurezza  sul
          lavoro. 
              11. Ferme restando le competenze dell'Autorita' garante
          della concorrenza e del mercato, le  Autorita'  di  sistema
          portuale o, laddove non istituite, le autorita'  marittime,
          che hanno rilasciato le autorizzazioni di cui al  comma  2,
          possono sospenderne l'efficacia o,  nei  casi  piu'  gravi,
          revocarle  allorquando  accertino   la   violazione   degli
          obblighi     nascenti     dall'esercizio     dell'attivita'
          autorizzata. Nel caso in cui la violazione sia commessa  da
          agenzie  di  cui  al  comma  5,  le  Autorita'  di  sistema
          portualeo, laddove non istituite,  le  autorita'  marittime
          possono disporre la sostituzione  dell'organo  di  gestione
          dell'agenzia stessa. 
              12.  La  violazione  delle   disposizioni   tariffarie,
          previste dai regolamenti di cui al comma 10, e' punita  con
          la sanzione amministrativa pecuniaria  da  5164,57  euro  a
          30987,41 euro. 
              13. Le Autorita' di sistema portuale,  o,  laddove  non
          istituite, le autorita' marittime, inseriscono  negli  atti
          di autorizzazione di cui al presente articolo,  nonche'  in
          quelli  previsti  dall'articolo  16   e   negli   atti   di
          concessione di cui all'articolo 18,  disposizioni  volte  a
          garantire un  trattamento  normativo  ed  economico  minimo
          inderogabile  ai  lavoratori  e  ai  soci   lavoratori   di
          cooperative dei soggetti di  cui  al  presente  articolo  e
          agliarticoli 16, 18  e  21,  comma  1,  lettera  b).  Detto
          trattamento minimo  non  puo'  essere  inferiore  a  quello
          risultante dal vigente contratto collettivo  nazionale  dei
          lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi,  stipulato
          dalle    organizzazioni    sindacali    dei     lavoratori,
          comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale,
          dalle   associazioni   nazionali    di    categoria    piu'
          rappresentative  delle   imprese   portuali   di   cui   ai
          sopracitati articoli  e  dall'Associazione  porti  italiani
          (Assoporti). 
              14.  Le  Autorita'  di  sistema  portualeesercitano  le
          competenze di cui al presente articolo previa deliberazione
          del comitato portuale, sentita la  commissione  consultiva.
          Le autorita' marittime esercitano le competenze di  cui  al
          presente articolo sentita la commissione consultiva. 
              15.  Per  l'anno  2008  ai  lavoratori   addetti   alle
          prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto  di
          lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
          ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle  societa'  derivate
          dalla trasformazione  delle  compagnie  portuali  ai  sensi
          dell'articolo 21, comma  1,  lettera  b),  e'  riconosciuta
          un'indennita'  pari  a  un  ventiseiesimo  del  trattamento
          massimo  mensile  d'integrazione  salariale   straordinaria
          previsto dalle vigenti disposizioni,  nonche'  la  relativa
          contribuzione  figurativa  e  gli  assegni  per  il  nucleo
          familiare, per  ogni  giornata  di  mancato  avviamento  al
          lavoro, nonche' per le giornate di  mancato  avviamento  al
          lavoro  che  coincidano,  in  base  al  programma,  con  le
          giornate definite festive, durante le quali  il  lavoratore
          sia risultato disponibile. Detta indennita' e' riconosciuta
          per un numero di giornate di mancato avviamento  al  lavoro
          pari alla differenza tra il numero massimo di  26  giornate
          mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente
          lavorate in ciascun mese,  incrementato  del  numero  delle
          giornate  di  ferie,  malattia,  infortunio,   permesso   e
          indisponibilita'. L'erogazione dei trattamenti  di  cui  al
          presente  comma  da  parte  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale e'  subordinata  all'acquisizione  degli
          elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa  o
          agenzia, delle giornate di  mancato  avviamento  al  lavoro
          predisposti  dal  Ministero  dei  trasporti  in  base  agli
          accertamenti effettuati in  sede  locale  dalle  competenti
          Autorita' di  sistema  portualeo,  laddove  non  istituite,
          dalle autorita' marittime. 
              15-bis.  Al  fine  di   sostenere   l'occupazione,   il
          rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici
          dell'impresa  o  dell'agenzia  fornitrice  di   manodopera,
          l'Autorita' di sistema portuale puo' destinare  una  quota,
          comunque non  eccedente  il  15  per  cento  delle  entrate
          proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci sbarcate
          ed  imbarcate,  al  finanziamento  della  formazione,   del
          ricollocamento del personale, ivi incluso il reimpiego  del
          personale   inidoneo   totalmente   o   parzialmente   allo
          svolgimento di  operazioni  e  servizi  portuali  in  altre
          mansioni, e delle misure di incentivazione al pensionamento
          dei  lavoratori  dell'impresa  o  dell'agenzia  di  cui  al
          presente articolo. Al fine  di  evitare  grave  pregiudizio
          all'operativita'  del  porto,  le  Autorita'   di   sistema
          portuale  possono  finanziare  interventi   finalizzati   a
          ristabilire  gli  equilibri  patrimoniali  dell'impresa   o
          dell'agenzia fornitrice di manodopera nell'ambito di  piani
          di risanamento approvati dall'Autorita' stessa.». 
              «Art.  18  (Concessione  di  aree  e  banchine).  -  1.
          L'Autorita'  di  sistema  portualee,  dove  non  istituita,
          ovvero  prima  del   suo   insediamento,   l'organizzazione
          portuale o l'autorita' marittima danno  in  concessione  le
          aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito  portuale
          alle  imprese  di  cui  all'articolo  16,  comma   3,   per
          l'espletamento  delle  operazioni  portuali,  fatta   salva
          l'utilizzazione degli immobili da parte di  amministrazioni
          pubbliche per  lo  svolgimento  di  funzioni  attinenti  ad
          attivita' marittime e portuali. E'  altresi'  sottoposta  a
          concessione   da   parte    dell'Autorita'    di    sistema
          portuale(196),  e  laddove  non  istituita   dall'autorita'
          marittima,  la  realizzazione  e  la  gestione   di   opere
          attinenti alle attivita' marittime e portuali  collocate  a
          mare nell'ambito degli specchi acquei esterni  alle  difese
          foranee  anch'essi  da  considerarsi  a  tal  fine   ambito
          portuale, purche' interessati dal traffico portuale e dalla
          prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione
          di impianti destinati ad operazioni  di  imbarco  e  sbarco
          rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo. Le
          concessioni  sono  affidate,  previa   determinazione   dei
          relativi canoni, anche commisurati all'entita' dei traffici
          portuali  ivi  svolti,  sulla  base  di  idonee  forme   di
          pubblicita', stabilite dal Ministro dei trasporti  e  della
          navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con
          proprio decreto. Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
          indicati: 
                a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza
          e controllo delle Autorita'  concedenti,  le  modalita'  di
          rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti
          a nuovo concessionario; 
                b) i limiti minimi dei  canoni  che  i  concessionari
          sono tenuti a versare. 
              1-bis. Sono fatti salvi, fino alla scadenza del  titolo
          concessorio, i canoni stabiliti dalle Autorita' di  sistema
          portuale relativi a concessioni gia' assentite alla data di
          entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          indicati i criteri cui devono  attenersi  le  Autorita'  di
          sistema portualeo marittime nel rilascio delle  concessioni
          al fine di riservare nell'ambito portuale  spazi  operativi
          allo svolgimento delle  operazioni  portuali  da  parte  di
          altre imprese non concessionarie. 
              3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  adegua   la   disciplina
          relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative
          comunitarie. 
              4.  Per  le  iniziative  di  maggiore   rilevanza,   il
          presidente  dell'Autorita'   di   sistema   portuale   puo'
          concludere, previa delibera del comitato portuale,  con  le
          modalita' di cui al  comma  1,  accordi  sostitutivi  della
          concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
              4-bis. Le concessioni per l'impianto e l'esercizio  dei
          depositi e stabilimenti di cui all'articolo 52  del  codice
          della   navigazione   e   delle   opere   necessarie    per
          l'approvvigionamento degli stessi, dichiarati strategici ai
          sensi dellalegge 23  agosto  2004,  n.  239,  hanno  durata
          almeno decennale. 
              5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di  cui  al
          comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere
          infrastrutturali. 
              6. Ai fini del rilascio della  concessione  di  cui  al
          comma  1  e'  richiesto   che   i   destinatari   dell'atto
          concessorio: 
                a) presentino, all'atto della domanda,  un  programma
          di attivita', assistito da idonee garanzie, anche  di  tipo
          fideiussorio, volto  all'incremento  dei  traffici  e  alla
          produttivita' del porto; 
                b)  possiedano  adeguate  attrezzature  tecniche   ed
          organizzative,  idonee  anche  dal  punto  di  vista  della
          sicurezza a soddisfare le esigenze di un  ciclo  produttivo
          ed operativo a  carattere  continuativo  ed  integrato  per
          conto proprio e di terzi; 
                c) prevedano un organico di lavoratori rapportato  al
          programma di attivita' di cui alla lettera a). 
              7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area
          demaniale deve esercitare direttamente l'attivita'  per  la
          quale ha ottenuto la concessione, non puo' essere al  tempo
          stesso concessionaria di altra area demaniale nello  stesso
          porto, a meno che l'attivita' per  la  quale  richiede  una
          nuova concessione sia differente  da  quella  di  cui  alle
          concessioni gia' esistenti nella stessa area  demaniale,  e
          non puo' svolgere attivita' portuali in  spazi  diversi  da
          quelli che le  sono  stati  assegnati  in  concessione.  Su
          motivata richiesta dell'impresa concessionaria, l'autorita'
          concedente puo' autorizzare l'affidamento ad altre  imprese
          portuali,   autorizzate   ai   sensi   dell'articolo    16,
          dell'esercizio  di  alcune  attivita'  comprese  nel  ciclo
          operativo. 
              8. L'Autorita'  di  sistema  portuale  o,  laddove  non
          istituita, l'autorita' marittima sono tenute ad  effettuare
          accertamenti con cadenza annuale al fine di  verificare  il
          permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio
          della  concessione  e   l'attuazione   degli   investimenti
          previsti nel programma di attivita'  di  cui  al  comma  6,
          lettera a). 
              9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti
          da   parte   del   concessionario,   nonche'   di   mancato
          raggiungimento degli obiettivi indicati  nel  programma  di
          attivita',  di  cui  al  comma   6,   lettera   a),   senza
          giustificato  motivo,  l'Autorita'  di  sistema  portualeo,
          laddove  non  istituita,  l'autorita'  marittima   revocano
          l'atto concessorio. 
              9-bis.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si
          applicano anche ai  depositi  e  stabilimenti  di  prodotti
          petroliferi e chimici allo stato liquido, nonche' di  altri
          prodotti affini, siti in ambito portuale.». 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 2-quater, della  legge
          28 gennaio 1994, n.  84  (Riordino  della  legislazione  in
          materia portuale): 
                «Art. 5 (Programmazione e realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale). - (Omissis). 
              2-quater. Nei porti di cui al comma 1-sexies ricompresi
          nelle circoscrizioni territoriali dell'Autorita' di sistema
          portuale,  il  piano  regolatore  portuale,  corredato  del
          rapporto ambientale di cui aldecreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152, e': 
                a)  adottato  dal  Comitato  di   gestione   di   cui
          all'articolo 9, previa intesa con i comuni territorialmente
          interessati con riferimento esclusivo  alla  pianificazione
          delle   aree   destinate   a   funzioni   di    interazione
          porto-citta'. I comuni  si  esprimono  entro  e  non  oltre
          quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto; 
                b)  inviato  successivamente   per   il   parere   di
          competenza al Consiglio superiore dei lavori pubblici,  che
          si esprime entro novanta giorni dal ricevimento dell'atto; 
                c)  approvato,  esaurita  la  procedura  di  cui   al
          presente comma e  quella  di  cui  al  comma  3-ter,  dalla
          regione interessata entro quaranta giorni decorrenti  dalla
          conclusione della procedura VAS. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta  l'articolo  6,  commi  3-ter  e  12,  del
          decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale): 
                «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis). 
              3-ter.  Per  progetti  di   opere   e   interventi   da
          realizzarsi nell'ambito del Piano regolatore portuale o del
          Piano di sviluppo  aeroportuale,  gia'  sottoposti  ad  una
          valutazione ambientale strategica, e che rientrano  tra  le
          categorie per  le  quali  e'  prevista  la  Valutazione  di
          impatto ambientale, costituiscono dati acquisiti tutti  gli
          elementi valutati in sede di VAS o comunque desumibili  dal
          Piano  regolatore  portuale  o  dal   Piano   di   sviluppo
          aeroportuale. Qualora  il  Piano  regolatore  Portuale,  il
          Piano  di  sviluppo  aeroportuale  ovvero   le   rispettive
          varianti abbiano contenuti  tali  da  essere  sottoposti  a
          valutazione di  impatto  ambientale  nella  loro  interezza
          secondo  le  norme   comunitarie,   tale   valutazione   e'
          effettuata secondo le modalita' e  le  competenze  previste
          dalla Parte Seconda del presente decreto  ed  e'  integrata
          dalla valutazione ambientale strategica per  gli  eventuali
          contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con  un
          unico provvedimento. 
              (Omissis). 
              12.  Per  le  modifiche  dei  piani  e  dei   programmi
          elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o
          della destinazione dei suoli  conseguenti  all'approvazione
          dei piani di cui al comma 3-ter, nonche' a provvedimenti di
          autorizzazione  di  opere  singole  che  hanno  per   legge
          l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi,  ferma
          restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA,
          la valutazione ambientale strategica non e' necessaria  per
          la localizzazione delle singole opere. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 5, della citata  legge
          28 gennaio 1994, n. 84: 
                «Art. 5 (Programmazione e realizzazione  delle  opere
          portuali. Piano regolatore  di  sistema  portuale  e  piano
          regolatore portuale). - (Omissis). 
              5. Le modifiche che non alterano in modo sostanziale la
          struttura del  piano  regolatore  portuale  in  termini  di
          obiettivi,   scelte   strategiche    e    caratterizzazione
          funzionale delle aree portuali,  relativamente  al  singolo
          scalo      marittimo,       costituiscono       adeguamenti
          tecnico-funzionali  del  piano  regolatore  portuale.   Gli
          adeguamenti tecnico-funzionali sono adottati  dal  Comitato
          di gestione  dell'Autorita'  di  sistema  portuale,  previa
          acquisizione della dichiarazione di non contrasto  con  gli
          strumenti urbanistici vigenti da parte  del  comune  o  dei
          comuni  interessati,   con   riferimento   esclusivo   alle
          previsioni delle aree destinate a funzioni  di  interazione
          porto-citta'. E' successivamente acquisito  il  parere  del
          Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  che  si  esprime
          entro quarantacinque  giorni,  decorrenti  dalla  ricezione
          della proposta di adeguamento  tecnico-funzionale.  Decorso
          tale termine, il parere si intende espresso positivamente. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196  (Legge  di  contabilita'  e  finanza
          pubblica): 
                «Art.  1  (Principi  di  coordinamento  e  ambito  di
          riferimento). - (Omissis). 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti   per   la
          stabilizzazione     finanziaria),      convertito,      con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis). 
              3. A decorrere dal 1° gennaio  2012,  il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
              (Omissis).». 
              - Il decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229
          (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g),
          della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  in  materia  di
          procedure di monitoraggio sullo stato di  attuazione  delle
          opere   pubbliche,   di    verifica    dell'utilizzo    dei
          finanziamenti nei tempi previsti e costituzione  del  Fondo
          opere e del Fondo progetti), e' pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2012. 
              -   Si   riporta   l'articolo   95,    comma    27-bis,
          deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per
          il sostegno e il rilancio dell'economia),  convertito,  con
          modificazioni, dallalegge 13 ottobre  2020,  n.  126,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 95 (Misure per la  salvaguardia  di  Venezia  e
          della sua laguna e istituzione dell'Autorita' per la Laguna
          di Venezia). - (Omissis). 
              27-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          dei trasporti e del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro
          della salute, da adottare entro  il  31  dicembre  2021  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, previa intesa con  la  regione  Veneto,  sono
          dettate   le   disposizioni   per   il    rilascio    delle
          autorizzazioni per  la  movimentazione,  in  aree  di  mare
          ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei
          sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine
          lagunare stesso. Il decreto di cui  al  precedente  periodo
          disciplina anche i  termini  del  procedimento,  la  durata
          dell'autorizzazione e le relative attivita' di controllo  e
          monitoraggio. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta   l'articolo   4,   comma   6-ter,   del
          decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti
          per il rilancio del settore  dei  contratti  pubblici,  per
          l'accelerazione  degli  interventi   infrastrutturali,   di
          rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
          sismici), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
          giugno 2019, n. 55, come modificato dalla presente legge: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). - (Omissis). 
              6-ter. Al fine della piu'  celere  realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
              (Omissis).».