Art. 3 
 
Trattamento  di  integrazione  salariale  in  favore  di  imprese  di
  rilevante interesse strategico nazionale  ((  e  misure  in  favore
  delle medesime imprese )). 
 
  1. In via eccezionale, le  imprese  con  un  numero  di  lavoratori
dipendenti  non  inferiore  a  mille  che   gestiscono   almeno   uno
stabilimento industriale di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo  1  del  decreto-legge  3  dicembre   2012,   n.   207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231,
possono presentare domanda di concessione del  trattamento  ordinario
di  integrazione  salariale  di  cui  agli  articoli  19  e  20   del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27,  per  una  durata  massima  di
ulteriori tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021. 
  2. Ai datori di  lavoro  che  presentano  domanda  di  integrazione
salariale ai sensi del comma 1 resta precluso l'avvio delle procedure
di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 per
la durata del trattamento di integrazione salariale fruito  entro  il
31 dicembre 2021. Ai medesimi soggetti di cui al primo periodo resta,
altresi', preclusa nel medesimo periodo, indipendentemente dal numero
dei  dipendenti,  la  facolta'  di   recedere   dal   contratto   per
giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15
luglio 1966, n. 604 e restano altresi' sospese le procedure in  corso
di cui all'articolo 7 della medesima legge. 
  3. Le sospensioni e le  preclusioni  di  cui  al  comma  2  non  si
applicano nelle ipotesi di licenziamenti  motivati  dalla  cessazione
definitiva  dell'attivita'  dell'impresa  oppure   dalla   cessazione
definitiva  dell'attivita'  di  impresa  conseguente  alla  messa  in
liquidazione della  societa'  senza  continuazione,  anche  parziale,
dell'attivita', nei casi in cui nel corso della liquidazione  non  si
configuri la cessione di un complesso di beni o attivita' che possano
configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai  sensi
dell'articolo 2112 del codice  civile  o  nelle  ipotesi  di  accordo
collettivo  aziendale,  stipulato  dalle   organizzazioni   sindacali
comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello   nazionale,   di
incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro,  limitatamente  ai
lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori  e'
comunque riconosciuto  il  trattamento  di  cui  all'articolo  1  del
decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono  altresi'  esclusi  dal
divieto i licenziamenti intimati in caso di  fallimento,  quando  non
sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne  sia  disposta
la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio  sia  disposto
per uno specifico ramo  dell'azienda,  sono  esclusi  dal  divieto  i
licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. 
  4. I trattamenti di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo
di spesa pari a 21,4 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede
al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora
dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in  via
prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende  in  considerazione
ulteriori domande. Ai relativi oneri si provvede a valere  sul  Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo  18,  comma
1,  lettera  a),  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  (( 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge  16  dicembre  2019,  n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio  2020,  n.
5, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
    «1-ter. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo  sviluppo  d'impresa   S.p.a. -   Invitalia   e'   autorizzata   a
sottoscrivere  ulteriori   apporti   di   capitale   e   ad   erogare
finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo  di  705.000.000  di
euro, per assicurare  la  continuita'  del  funzionamento  produttivo
dell'impianto siderurgico di  Taranto  della  Societa'  Ilva  S.p.a.,
qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n.  231.
Gli accordi  sottoscritti  dall'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  Invitalia  ai
sensi del periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
inclusa la partecipazione diretta o indiretta al capitale, a sostegno
delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno,  di  cui  al
comma 1 del presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma si
provvede, per l'importo di 705.000.000  di  euro,  mediante  utilizzo
delle risorse disponibili in conto residui di cui  all'articolo  202,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse di cui
al periodo precedente si applica quanto previsto dall'articolo 34-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e', a tal fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio,  anche  in  conto
residui; 
    1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -  Invitalia  e'  autorizzata  alla
costituzione di una  societa',  allo  scopo  della  conduzione  delle
analisi di fattibilita', sotto il  profilo  industriale,  ambientale,
economico  e  finanziario,  finalizzate  alla  realizzazione  e  alla
gestione di un impianto per la  produzione  del  preridotto -  direct
reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si  applicano
le  disposizioni  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175. Il capitale sociale della  societa'  di  cui  al  primo
periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro,
interamente  sottoscritto  e  versato  dall'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a. -
Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello
stato di avanzamento delle analisi di  fattibilita'  funzionali  alla
realizzazione e alla gestione di un impianto per  la  produzione  del
preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo,
pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione,  in  favore
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.a. -   Invitalia,   dell'importo,   fino   a
70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento,  anche  in
piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui  al  primo
periodo». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre 2012, n. 231 (Disposizioni urgenti a tutela  della
          salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso
          di  crisi  di   stabilimenti   industriali   di   interesse
          strategico nazionale): 
                «Art.  1  (Efficacia  dell'autorizzazione   integrata
          ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali  di
          interesse  strategico  nazionale).  -   1.   In   caso   di
          stabilimento di interesse strategico nazionale, individuato
          con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
          quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
          subordinati, compresi  quelli  ammessi  al  trattamento  di
          integrazione dei guadagni,  non  inferiore  a  duecento  da
          almeno un anno, qualora vi sia una assoluta  necessita'  di
          salvaguardia  dell'occupazione  e  della   produzione,   il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare    puo'    autorizzare,    in    sede    di    riesame
          dell'autorizzazione integrata ambientale,  la  prosecuzione
          dell'attivita'  produttiva  per   un   periodo   di   tempo
          determinato non superiore a trentasei mesi ed a  condizione
          che  vengano  adempiute  le  prescrizioni   contenute   nel
          provvedimento di  riesame  della  medesima  autorizzazione,
          secondo le procedure ed i termini ivi indicati, al fine  di
          assicurare la piu' adeguata tutela  dell'ambiente  e  della
          salute secondo le migliori tecniche disponibili. 
              2. Nei casi di cui al  comma  1,  le  misure  volte  ad
          assicurare la prosecuzione dell'attivita'  produttiva  sono
          esclusivamente e  ad  ogni  effetto  quelle  contenute  nel
          provvedimento  di  autorizzazione   integrata   ambientale,
          nonche' le  prescrizioni  contenute  nel  provvedimento  di
          riesame.  E'  fatta  comunque  salva  l'applicazione  degli
          articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies  e  29-decies  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e  successive
          modificazioni. 
              3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli   articoli
          29-decies e 29-quattuordecies del  decreto  legislativo  n.
          152 del  2006  e  dalle  altre  disposizioni  di  carattere
          sanzionatorio  penali  e  amministrative  contenute   nelle
          normative  di  settore,   la   mancata   osservanza   delle
          prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma  1
          e' punita con sanzione amministrativa  pecuniaria,  escluso
          il pagamento in misura ridotta, da euro 50.000 fino  al  10
          per  cento  del   fatturato   della   societa'   risultante
          dall'ultimo bilancio approvato. La sanzione e' irrogata, ai
          sensi della legge 24 novembre 1981, n.  689,  dal  prefetto
          competente per territorio. Le  attivita'  di  accertamento,
          contestazione e notificazione delle violazioni sono  svolte
          dall'IS.P.R.A. Agli ispettori dell'ISPRA, nello svolgimento
          di tali attivita', e' attribuita la qualifica di  ufficiale
          di polizia giudiziaria. I proventi delle sanzioni  irrogate
          sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
          dello Stato per essere riassegnati al  pertinente  capitolo
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare per il finanziamento
          degli  interventi  di  messa  in  sicurezza,   bonifica   e
          risanamento ambientale del territorio interessato. 
              4.  Le  disposizioni  di  cui  al   comma   1   trovano
          applicazione anche  quando  l'autorita'  giudiziaria  abbia
          adottato provvedimenti di sequestro sui  beni  dell'impresa
          titolare dello stabilimento. In tale caso  i  provvedimenti
          di sequestro non impediscono,  nel  corso  del  periodo  di
          tempo     indicato     nell'autorizzazione,     l'esercizio
          dell'attivita' d'impresa a norma del comma 1. 
              5.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio  e  del   mare   riferisce   semestralmente   al
          Parlamento   circa   l'ottemperanza   delle    prescrizioni
          contenute nel provvedimento di riesame  dell'autorizzazione
          integrata ambientale nei casi di cui al presente articolo. 
              5-bis. Il Ministro della salute  riferisce  annualmente
          alle competenti Commissioni parlamentari sul  documento  di
          valutazione del danno  sanitario,  sullo  stato  di  salute
          della  popolazione  coinvolta,  sulle  misure  di  cura   e
          prevenzione messe in atto e sui loro benefici.». 
              - Si riportano gli articoli 19 e 20  del  decreto-legge
          17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure  di  potenziamento  del
          Servizio sanitario nazionale e di  sostegno  economico  per
          famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse   all'emergenza
          epidemiologica da COVID-19): 
                «Art. 19 (Norme speciali in  materia  di  trattamento
          ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario). -
          1. I datori di  lavoro  che  nell'anno  2020  sospendono  o
          riducono l'attivita' lavorativa  per  eventi  riconducibili
          all'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19,    possono
          presentare domanda di concessione del trattamento ordinario
          di  integrazione  salariale  o   di   accesso   all'assegno
          ordinario con causale "emergenza COVID-19", per una  durata
          massima di nove settimane per  periodi  decorrenti  dal  23
          febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di  ulteriori
          cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori  di
          lavoro  che   abbiano   interamente   fruito   il   periodo
          precedentemente concesso fino alla durata massima  di  nove
          settimane. E' altresi' riconosciuto un eventuale  ulteriore
          periodo  di  durata  massima  di   quattro   settimane   di
          trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti
          dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai  sensi
          dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori di lavoro
          dei   settori   turismo,   fiere   e   congressi,    parchi
          divertimento, spettacolo dal vivo e sale  cinematografiche,
          e' possibile usufruire  delle  predette  quattro  settimane
          anche  per  periodi  decorrenti  antecedentemente   al   1°
          settembre  2020  a  condizione  che  i   medesimi   abbiano
          interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino
          alla  durata   massima   di   quattordici   settimane.   Ai
          beneficiari  di  assegno  ordinario  di  cui  al   presente
          articolo e limitatamente alla causale ivi indicata  spetta,
          in rapporto al periodo di paga  adottato  e  alle  medesime
          condizioni dei lavoratori ad orario normale, l'assegno  per
          il nucleo familiare di cui all' art. 2 del decreto-legge 13
          marzo 1988, n. 69,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 13 maggio 1988, n. 153. 
              2. I datori di lavoro che presentano la domanda di  cui
          al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14
          del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148,  e  dei
          termini del procedimento previsti dall'articolo  15,  comma
          2, nonche' dall'articolo 30, comma 2, del medesimo  decreto
          legislativo  per  l'assegno   ordinario,   fermo   restando
          l'informazione, la consultazione e  l'esame  congiunto  che
          devono essere svolti anche in via telematica  entro  i  tre
          giorni successivi a quello della comunicazione  preventiva.
          La domanda, a pena di  decadenza,  deve  essere  presentata
          entro la fine del mese successivo a quello in cui ha  avuto
          inizio  il  periodo   di   sospensione   o   di   riduzione
          dell'attivita' lavorativa e non e' soggetta  alla  verifica
          dei  requisiti  di  cui   all'articolo   11   del   decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              2-bis.  Il  termine  di  presentazione  delle   domande
          riferite   a   periodi   di   sospensione    o    riduzione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo
          di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente
          presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a  cui
          avrebbero avuto diritto o comunque con errori  o  omissioni
          che ne hanno impedito l'accettazione possono presentare  la
          domanda nelle modalita'  corrette,  a  pena  di  decadenza,
          entro trenta giorni dalla comunicazione  dell'errore  nella
          precedente  istanza  da   parte   dell'amministrazione   di
          riferimento, anche nelle more della  revoca  dell'eventuale
          provvedimento di concessione  emanato  dall'amministrazione
          competente. 
              La  predetta  domanda,   presentata   nelle   modalita'
          corrette, e' considerata comunque tempestiva se  presentata
          entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
          decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. 
              3. I periodi di trattamento ordinario  di  integrazione
          salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1
          non sono in  ogni  caso  conteggiati  ai  fini  dei  limiti
          previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12,
          29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto  legislativo  14
          settembre  2015,  n.  148.  Limitatamente   all'anno   2020
          all'assegno ordinario garantito dal Fondo  di  integrazione
          salariale  non  si  applica  il  tetto  aziendale  di   cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              3-bis. Il trattamento di cassa  integrazione  salariale
          operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili
          all'emergenza epidemiologica da COVID-19,  e'  concesso  in
          deroga  ai  limiti  di  fruizione   riferiti   al   singolo
          lavoratore e al numero di giornate lavorative  da  svolgere
          presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della  legge
          8 agosto 1972,  n.  457.  I  periodi  di  trattamento  sono
          concessi per una durata massima di novanta giorni,  dal  23
          febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del
          periodo entro il 31 dicembre 2020, e non sono computati  ai
          fini  delle  successive  richieste.   Per   assicurare   la
          celerita' delle autorizzazioni, le integrazioni salariali a
          carico del trattamento  di  CISOA  con  causale  "emergenza
          COVID-19"    sono    concesse    dalla    sede    dell'INPS
          territorialmente competente, in deroga  a  quanto  previsto
          dall'articolo 14 della legge 8  agosto  1972,  n.  457.  La
          domanda  di  CISOA  deve  essere  presentata,  a  pena   di
          decadenza, entro la fine del mese successivo  a  quello  in
          cui   ha   avuto   inizio   il   periodo   di   sospensione
          dell'attivita'  lavorativa.  Il  termine  di  presentazione
          delle   domande   riferite   a   periodi   di   sospensione
          dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il  23
          febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'  fissato,  a  pena  di
          decadenza, al 15 luglio 2020. Per i  lavoratori  dipendenti
          di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il
          trattamento di CISOA, puo'  essere  presentata  domanda  di
          concessione del trattamento di  integrazione  salariale  in
          deroga, ai sensi dell'articolo 22. 
              4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale  e  assegno  ordinario  concessi  ai
          sensi del  comma  1  e  in  considerazione  della  relativa
          fattispecie non si applica quanto previsto  dagli  articoli
          5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              5. L'assegno ordinario di cui al comma 1  e'  concesso,
          per la durata e limitatamente al periodo indicati al  comma
          1, anche ai lavoratori dipendenti presso datori  di  lavoro
          iscritti al  Fondo  di  integrazione  salariale  (FIS)  che
          occupano  mediamente  piu'  di  5   dipendenti.   L'assegno
          ordinario di cui al presente articolo su istanza del datore
          di  lavoro  puo'  essere  concesso  con  la  modalita'   di
          pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. 
              6.  I  Fondi  di  cui  all'articolo  27   del   decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni
          di euro per l'anno 2020, che sono trasferiti ai  rispettivi
          Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
          finanze. 
              6-bis. Le risorse di cui al comma 6 sono  assegnate  ai
          rispettivi Fondi con uno o piu' decreti  del  Ministro  del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite  previo
          monitoraggio da parte dei Fondi stessi  dell'andamento  del
          costo della prestazione, relativamente alle  istanze  degli
          aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e  secondo
          le indicazioni fornite dal  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia
          e delle finanze. 
              6-ter. I Fondi di cui  all'  articolo  26  del  decreto
          legislativo  14  settembre  2015,   n.   148   garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma  1  con
          le medesime modalita' di  cui  al  presente  articolo.  Gli
          oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono  a
          carico del bilancio dello Stato nel limite di  250  milioni
          di euro per l'anno 2020. Le  risorse  di  cui  al  presente
          comma  sono  assegnate  ai  rispettivi  Fondi  dall'INPS  e
          trasferite previo monitoraggio da parte  dei  Fondi  stessi
          dell'andamento del costo della  prestazione,  relativamente
          alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del  limite
          di spesa. 
              7. I fondi di solidarieta' bilaterali  del  Trentino  e
          dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo  40  del
          decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono
          l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1,  con
          le medesime modalita' del presente articolo. 
              8. I lavoratori  destinatari  delle  norme  di  cui  al
          presente articolo  devono  risultare  alle  dipendenze  dei
          datori di lavoro richiedenti la prestazione alla  data  del
          25 marzo 2020 e ai lavoratori  stessi  non  si  applica  la
          disposizione di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto
          legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 
              9. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da  1  a  5  e  7  e  di  cui  all'articolo  21  sono
          riconosciute nel limite massimo di spesa  pari  a  11.599,1
          milioni  di  euro  per  l'anno  2020.  L'INPS  provvede  al
          monitoraggio del limite di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da  1
          a 9 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              10-bis. I datori di lavoro con unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  l  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 nonche'
          i datori di lavoro che  non  hanno  sede  legale  o  unita'
          produttiva od operativa nei comuni suddetti,  limitatamente
          ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti
          comuni,  possono  presentare  domanda  di  concessione  del
          trattamento  ordinario  di  integrazione  salariale  o   di
          accesso  all'assegno  ordinario  con   causale   "emergenza
          COVID-19", per un periodo aggiuntivo non  superiore  a  tre
          mesi. L'assegno  ordinario  di  cui  al  primo  periodo  e'
          concesso anche ai lavoratori dipendenti  presso  datori  di
          lavoro iscritti al Fondo di  integrazione  salariale  (FIS)
          che occupano mediamente piu' di 5 dipendenti.  Al  predetto
          trattamento non  si  applica  il  tetto  aziendale  di  cui
          all'articolo 29, comma  4,  secondo  periodo,  del  decreto
          legislativo n. 148 del 2015. 
              10-ter. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui al
          comma 10-bis sono riconosciute nel limite massimo di  spesa
          pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2020 con  riferimento
          al trattamento ordinario di integrazione salariale e a  4,4
          milioni di  euro  per  l'anno  2020  con  riferimento  alla
          prestazione  di  assegno  ordinario.  L'INPS  provvede   al
          monitoraggio dei limiti di spesa di cui  al  primo  periodo
          del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
          emerga che e' stato raggiunto anche in via  prospettica  il
          limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in  considerazione
          ulteriori domande. 
              10-quater. Agli oneri  derivanti  dai  commi  10-bis  e
          10-ter si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale
          per occupazione e formazione di cui all'articolo 18,  comma
          1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
          n. 2.». 
                «Art.  20  (Trattamento  ordinario  di   integrazione
          salariale per le aziende  che  si  trovano  gia'  in  Cassa
          integrazione straordinaria). - 1. Le aziende che alla  data
          del 23 febbraio 2020  hanno  in  corso  un  trattamento  di
          integrazione salariale  straordinario,  possono  presentare
          domanda  di  concessione  del  trattamento   ordinario   di
          integrazione salariale ai sensi dell'articolo 19 e per  una
          durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal
          23  febbraio  2020  al  31  agosto  2020,  incrementate  di
          ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i  soli
          datori di lavoro che abbiano interamente fruito il  periodo
          precedentemente  concesso.  E'  altresi'  riconosciuto   un
          eventuale ulteriore periodo di durata  massima  di  quattro
          settimane di trattamento  di  cui  al  presente  comma  per
          periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020
          fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. La concessione  del
          trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento
          di integrazione straordinario gia' in corso. La concessione
          del trattamento ordinario di  integrazione  salariale  puo'
          riguardare anche i medesimi  lavoratori  beneficiari  delle
          integrazioni salariali  straordinarie  a  totale  copertura
          dell'orario di lavoro. 
              2.  La  concessione  del   trattamento   ordinario   di
          integrazione  salariale  e'  subordinata  alla  sospensione
          degli effetti della concessione  della  cassa  integrazione
          straordinaria precedentemente  autorizzata  e  il  relativo
          periodo di trattamento ordinario di integrazione  salariale
          concesso ai sensi dell'articolo 19 non  e'  conteggiato  ai
          fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1  e  2,  e
          dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
          n. 148. 
              3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di
          integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1  e  in
          considerazione della relativa fattispecie  non  si  applica
          quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo  14
          settembre 2015, n. 148. 
              4.  In  considerazione  della   limitata   operativita'
          conseguente alle misure  di  contenimento  per  l'emergenza
          sanitaria, in via transitoria  all'espletamento  dell'esame
          congiunto e alla presentazione delle relative  istanze  per
          l'accesso  ai  trattamenti  straordinari  di   integrazione
          salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto
          legislativo 14 settembre 2015,  n.  148,  limitatamente  ai
          termini procedimentali. 
              5. Le prestazioni di sostegno  al  reddito  di  cui  ai
          commi da 1 a 3 sono  riconosciute  nel  limite  massimo  di
          spesa pari a 828,6 milioni di euro per l'anno 2020.  L'INPS
          provvede al monitoraggio del limite  di  spesa  di  cui  al
          primo periodo del  presente  comma.  Qualora  dal  predetto
          monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche  in  via
          prospettica il  limite  di  spesa,  l'INPS  non  prende  in
          considerazione ulteriori domande. 
              6. 
              7. Alla copertura degli oneri previsti dai commi da 1 a
          5 si provvede ai sensi dell'articolo 126. 
              7-bis. I datori di lavoro con  unita'  produttive  site
          nei comuni  individuati  nell'allegato  1  al  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020,  che
          alla  data  del  23  febbraio  2020  hanno  in   corso   un
          trattamento  di   integrazione   salariale   straordinario,
          possono presentare domanda di concessione  del  trattamento
          ordinario di integrazione salariale ai sensi  dell'articolo
          19, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi, nel
          limite massimo di spesa pari a  0,9  milioni  di  euro  per
          l'anno 2020, alle medesime condizioni di cui ai commi da  1
          a 4. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di
          cui al  primo  periodo  del  presente  comma.  Qualora  dal
          predetto monitoraggio emerga che e' stato  raggiunto  anche
          in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in
          considerazione ulteriori domande. 
              7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis si provvede
          a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione  e
          formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 
              - Si riportano gli articoli 4, 5 e 24  della  legge  23
          luglio  1991,  n.  223   (Norme   in   materia   di   cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al lavoro ed altre disposizioni in materia di  mercato  del
          lavoro): 
                «Art.  4   (Procedura   per   la   dichiarazione   di
          mobilita').  -  1.  L'impresa  che  sia  stata  ammessa  al
          trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale,
          qualora nel  corso  di  attuazione  del  programma  di  cui
          all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di  garantire
          il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e  di  non  poter
          ricorrere a misure alternative, ha facolta' di  avviare  la
          procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente
          articolo. 
              2. Le imprese che intendano esercitare la  facolta'  di
          cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
          per  iscritto  alle  rappresentanze   sindacali   aziendali
          costituite a norma dell'articolo 19 della legge  20  maggio
          1970, n.  300,  nonche'  alle  rispettive  associazioni  di
          categoria. In mancanza  delle  predette  rappresentanze  la
          comunicazione deve essere effettuata alle  associazioni  di
          categoria   aderenti   alle   confederazioni   maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione  alle
          associazioni di categoria puo'  essere  effettuata  per  il
          tramite dell'associazione dei datori di lavoro  alla  quale
          l'impresa  aderisce  o  conferisce  mandato.   Qualora   la
          procedura di licenziamento  collettivo  riguardi  i  membri
          dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di  lavoro
          invia la comunicazione al soggetto di cui al  comma  4  nel
          caso in cui la procedura di  licenziamento  collettivo  sia
          relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza  italiana
          ovvero il cui rapporto  di  lavoro  e'  disciplinato  dalla
          legge italiana, nonche'  alla  competente  autorita'  dello
          Stato  estero  qualora  la   procedura   di   licenziamento
          collettivo riguardi  membri  dell'equipaggio  di  una  nave
          marittima battente bandiera diversa da quella italiana. 
              3. La comunicazione di cui al comma  2  deve  contenere
          indicazione: dei motivi che determinano  la  situazione  di
          eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o  produttivi,
          per i quali si ritiene di non poter adottare misure  idonee
          a porre rimedio alla predetta  situazione  ed  evitare,  in
          tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del  numero,
          della collocazione aziendale e  dei  profili  professionali
          del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente
          impiegato;  dei  tempi  di  attuazione  del  programma   di
          riduzione del personale; delle eventuali misure programmate
          per fronteggiare le conseguenze  sul  piano  sociale  della
          attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo  di
          tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da  quelle  gia'
          previste dalla legislazione vigente e dalla  contrattazione
          collettiva. Alla  comunicazione  va  allegata  copia  della
          ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione
          sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4,  di  una  somma
          pari  al  trattamento  massimo  mensile   di   integrazione
          salariale  moltiplicato  per  il  numero   dei   lavoratori
          ritenuti eccedenti. 
              4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e  della
          ricevuta del versamento di cui al  comma  3  devono  essere
          contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del  lavoro
          e della massima occupazione. 
              5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento  della
          comunicazione  di  cui  al  comma  2,  a  richiesta   delle
          rappresentanze  sindacali  aziendali  e  delle   rispettive
          associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
          allo scopo di esaminare le cause che  hanno  contribuito  a
          determinare l'eccedenza del personale e le possibilita'  di
          utilizzazione diversa di  tale  personale,  o  di  una  sua
          parte, nell'ambito della  stessa  impresa,  anche  mediante
          contratti di solidarieta' e forme  flessibili  di  gestione
          del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile  evitare  la
          riduzione di personale, e'  esaminata  la  possibilita'  di
          ricorrere a misure sociali di  accompagnamento  intese,  in
          particolare,  a  facilitare  la   riqualificazione   e   la
          riconversione dei lavoratori licenziati.  I  rappresentanti
          sindacali dei lavoratori possono farsi  assistere,  ove  lo
          ritengano opportuno, da esperti. 
              6. La procedura di cui al comma 5 deve essere  esaurita
          entro quarantacinque  giorni  dalla  data  del  ricevimento
          della   comunicazione   dell'impresa.   Quest'ultima    da'
          all'Ufficio  provinciale  del  lavoro   e   della   massima
          occupazione  comunicazione  scritta  sul  risultato   della
          consultazione  e  sui  motivi  del  suo   eventuale   esito
          negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
          dalle associazioni sindacali dei lavoratori. 
              7.  Qualora  non  sia  stato  raggiunto  l'accordo,  il
          direttore  dell'Ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della
          massima  occupazione  convoca  le  parti  al  fine  di   un
          ulteriore esame delle materie di  cui  al  comma  5,  anche
          formulando proposte per la  realizzazione  di  un  accordo.
          Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni  dal
          ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro  e
          della massima occupazione della comunicazione  dell'impresa
          prevista al comma 6. 
              8. Qualora il numero dei lavoratori  interessati  dalle
          procedure  di  licenziamento  collettivo  sia  inferiore  a
          dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7  sono  ridotti  alla
          meta'. 
              9. Raggiunto l'accordo  sindacale  ovvero  esaurita  la
          procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa  ha  facolta'
          di  licenziare  gli  impiegati,  gli  operai  e  i   quadri
          eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di  essi  il
          recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette
          giorni  dalla  comunicazione  dei  recessi,  l'elenco   dei
          lavoratori  licenziati,  con  l'indicazione   per   ciascun
          soggetto del nominativo,  del  luogo  di  residenza,  della
          qualifica, del livello  di  inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche' con puntuale indicazione  delle
          modalita' con le quali sono stati applicati  i  criteri  di
          scelta  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  deve   essere
          comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavoro  e
          della  massima  occupazione  competente,  alla  Commissione
          regionale per l'impiego e alle associazioni di categoria di
          cui al comma 2. 
              10. Nel caso in cui l'impresa rinunci  a  licenziare  i
          lavoratori o ne  collochi  un  numero  inferiore  a  quello
          risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa
          procede  al  recupero  delle  somme  pagate  in   eccedenza
          rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4,
          mediante conguaglio con i contributi  dovuti  all'INPS,  da
          effettuarsi con il primo versamento utile  successivo  alla
          data  di   determinazione   del   numero   dei   lavoratori
          licenziati. 
              11. Gli accordi sindacali  stipulati  nel  corso  delle
          procedure di cui al presente  articolo,  che  prevedano  il
          riassorbimento totale o parziale  dei  lavoratori  ritenuti
          eccedenti, possono stabilire, anche in  deroga  al  secondo
          comma  dell'articolo  2103  del  codice  civile,  la   loro
          assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte. 
              12. Le comunicazioni di cui al comma 9  sono  prive  di
          efficacia ove siano  state  effettuate  senza  l'osservanza
          della forma scritta e delle procedure previste dal presente
          articolo. Gli eventuali vizi della comunicazione di cui  al
          comma 2 del presente articolo  possono  essere  sanati,  ad
          ogni effetto di legge, nell'ambito di un accordo  sindacale
          concluso  nel  corso  della  procedura   di   licenziamento
          collettivo. 
              13.  I  lavoratori  ammessi  al  trattamento  di  cassa
          integrazione, al  termine  del  periodo  di  godimento  del
          trattamento  di  integrazione   salariale,   rientrano   in
          azienda. 
              14. Il presente articolo  non  trova  applicazione  nel
          caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle  imprese
          edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
          i lavoratori  assunti  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato. 
              15.  Nei  casi  in  cui  l'eccedenza  riguardi   unita'
          produttive ubicate in diverse province della stessa regione
          ovvero  in  piu'  regioni,  la  competenza   a   promuovere
          l'accordo di cui  al  comma  7  spetta  rispettivamente  al
          direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
          occupazione  ovvero  al  Ministro  del   lavoro   e   della
          previdenza  sociale.   Agli   stessi   vanno   inviate   le
          comunicazioni previste dal comma 4. 
              15-bis Gli obblighi di  informazione,  consultazione  e
          comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
          fatto  che  le  decisioni   relative   all'apertura   delle
          procedure di cui al presente  articolo  siano  assunte  dal
          datore di lavoro o  da  un'impresa  che  lo  controlli.  Il
          datore di lavoro che viola tali obblighi non puo'  eccepire
          a  propria  difesa  la  mancata  trasmissione,   da   parte
          dell'impresa che lo controlla, delle informazioni  relative
          alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
          procedure. 
              16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della  legge  12
          agosto 1977, n. 675, le disposizioni del  decreto-legge  30
          marzo 1978, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 maggio 1978, n. 215,  ad  eccezione  dell'articolo
          4-bis, nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978,  n.  795,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
          n. 36.». 
                «Art. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri  a
          carico delle imprese). - 1. L'individuazione dei lavoratori
          da licenziare deve avvenire,  in  relazione  alle  esigenze
          tecnico-produttive   ed   organizzative    del    complesso
          aziendale, nel rispetto dei criteri previsti  da  contratti
          collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4,
          comma 2, ovvero,  in  mancanza  di  questi  contratti,  nel
          rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: 
                  a) carichi di famiglia; 
                  b) anzianita'; 
                  c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative. 
              2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare,
          l'impresa e' tenuta al  rispetto  dell'articolo  9,  ultimo
          comma,  del  decreto-legge  29   gennaio   1983,   n.   17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 25  marzo  1983,
          n.  79.  L'impresa  non  puo'   altresi'   licenziare   una
          percentuale  di   manodopera   femminile   superiore   alla
          percentuale di manodopera femminile occupata  con  riguardo
          alle mansioni prese in considerazione. 
              3.  Qualora  il  licenziamento   sia   intimato   senza
          l'osservanza della forma  scritta,  si  applica  il  regime
          sanzionatorio di cui all'articolo 18,  primo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni.
          In  caso   di   violazione   delle   procedure   richiamate
          all'articolo 4, comma 12, si applica il regime  di  cui  al
          terzo periodo del settimo comma del predetto  articolo  18.
          In caso di violazione dei criteri di  scelta  previsti  dal
          comma 1, si applica il regime di cui al  quarto  comma  del
          medesimo  articolo  18.  Ai  fini   dell'impugnazione   del
          licenziamento  si  applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo 6 della  legge  15  luglio  1966,  n.  604,  e
          successive modificazioni. 
              4. 
              5. 
              6.». 
                «Art.  24  (Norme  in  materia   di   riduzione   del
          personale). - 1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  4,
          commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5,
          si applicano alle imprese che  occupino  piu'  di  quindici
          dipendenti, compresi i dirigenti, e che, in conseguenza  di
          una riduzione o trasformazione di attivita'  o  di  lavoro,
          intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell'arco
          di centoventi giorni, in ciascuna unita' produttiva,  o  in
          piu' unita' produttive nell'ambito del  territorio  di  una
          stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per  tutti
          i licenziamenti che, nello stesso arco  di  tempo  e  nello
          stesso ambito, siano comunque riconducibili  alla  medesima
          riduzione o trasformazione. 
              1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi  2,
          3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6,  7,  8,  9,
          11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e  3,
          si applicano ai privati datori di lavoro  non  imprenditori
          alle medesime condizioni di cui al comma  1.  I  lavoratori
          licenziati vengono iscritti nella lista di cui all'articolo
          6,  comma  1,   senza   diritto   all'indennita'   di   cui
          all'articolo 7.  Ai  lavoratori  licenziati  ai  sensi  del
          presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli
          articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9. 
              1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma  3,
          ultimo periodo, non  si  applica  al  recesso  intimato  da
          datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza  fini
          di  lucro,  attivita'  di   natura   politica,   sindacale,
          culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. 
              1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5,  comma  3,
          al recesso intimato da datori di  lavoro  non  imprenditori
          che svolgono, senza fini  di  lucro,  attivita'  di  natura
          politica, sindacale, culturale,  di  istruzione  ovvero  di
          religione o di culto, si applicano le disposizioni  di  cui
          alla  legge  15  luglio  1966,   n.   604,   e   successive
          modificazioni. 
              1-quinquies. Nel caso in cui l'impresa o il  datore  di
          lavoro non imprenditore, ricorrendo le condizioni di cui al
          comma 1, intenda procedere al licenziamento di uno  o  piu'
          dirigenti, trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 4, commi  2,  3,  con  esclusione  dell'ultimo
          periodo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11,  12,  14,  15  e  15-bis,  e
          all'articolo 5, commi 1, 2 e 3,  primo  e  quarto  periodo.
          All'esame di cui all'articolo 4, commi 5 e 7,  relativo  ai
          dirigenti  eccedenti,  si  procede  in  appositi  incontri.
          Quando risulta  accertata  la  violazione  delle  procedure
          richiamate all'articolo 4,  comma  12,  o  dei  criteri  di
          scelta di cui all'articolo  5,  comma  1,  l'impresa  o  il
          datore di lavoro non imprenditore e' tenuto al pagamento in
          favore del dirigente di un'indennita'  in  misura  compresa
          tra   dodici   e   ventiquattro   mensilita'    dell'ultima
          retribuzione globale di fatto, avuto riguardo alla natura e
          alla gravita' della  violazione,  fatte  salve  le  diverse
          previsioni  sulla  misura  dell'indennita'  contenute   nei
          contratti e negli accordi collettivi applicati al  rapporto
          di lavoro. 
              2. Le disposizioni richiamate  nei  commi  1,  1-bis  e
          1-quinquies si  applicano  anche  quando  le  imprese  o  i
          privati datori  di  lavoro  non  imprenditori,  di  cui  ai
          medesimi commi, intendano cessare l'attivita'. 
              3. Quanto previsto  all'articolo  4,  commi  3,  ultimo
          periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e  5,  si  applica
          solo alle imprese di  cui  all'articolo  16,  comma  1.  Il
          contributo previsto dall'articolo 5,  comma  4,  e'  dovuto
          dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella  misura
          di  nove  volte  il  trattamento  iniziale   di   mobilita'
          spettante al lavoratore ed e' ridotto a tre volte nei  casi
          di accordo sindacale. 
              4. Le disposizioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano nei casi di scadenza dei  rapporti  di  lavoro  a
          termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei  casi
          di attivita' stagionali o saltuarie. 
              5.  La  materia  dei   licenziamenti   collettivi   per
          riduzione di personale di cui al primo comma  dell'articolo
          11 della legge 15 luglio  1966,  n.  604,  come  modificato
          dall'articolo 6 della legge 11  maggio  1990,  n.  108,  e'
          disciplinata dal presente articolo. 
              6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
          intimati prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              - Si riportano gli articoli 3 e 7 della legge 15 luglio
          1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali): 
                «Art. 3. 
              Il licenziamento per giustificato motivo con  preavviso
          e' determinato da un notevole inadempimento degli  obblighi
          contrattuali del prestatore di  lavoro  ovvero  da  ragioni
          inerenti all'attivita' produttiva,  all'organizzazione  del
          lavoro e al regolare funzionamento di essa.». 
                «Art. 7. 
              1. Ferma l'applicabilita',  per  il  licenziamento  per
          giusta  causa  e  per   giustificato   motivo   soggettivo,
          dell'articolo 7 della legge 20  maggio  1970,  n.  300,  il
          licenziamento per  giustificato  motivo  oggettivo  di  cui
          all'articolo  3,  seconda  parte,  della  presente   legge,
          qualora disposto da un datore di lavoro avente i  requisiti
          dimensionali di cui all'articolo 18,  ottavo  comma,  della
          legge 20 maggio 1970, n. 300, e  successive  modificazioni,
          deve essere preceduto da una comunicazione  effettuata  dal
          datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
          luogo dove il lavoratore presta la sua opera,  e  trasmessa
          per conoscenza al lavoratore. 
              2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il datore  di
          lavoro  deve  dichiarare  l'intenzione  di   procedere   al
          licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi  del
          licenziamento  medesimo  nonche'  le  eventuali  misure  di
          assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. 
              3. La Direzione territoriale del  lavoro  trasmette  la
          convocazione al  datore  di  lavoro  e  al  lavoratore  nel
          termine perentorio di sette giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta: l'incontro si svolge  dinanzi  alla  commissione
          provinciale di conciliazione di cui  all'articolo  410  del
          codice di procedura civile. 
              4. La comunicazione contenente  l'invito  si  considera
          validamente effettuata quando e'  recapitata  al  domicilio
          del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad  altro
          domicilio formalmente comunicato dal lavoratore  al  datore
          di lavoro,  ovvero  e'  consegnata  al  lavoratore  che  ne
          sottoscrive copia per ricevuta. 
              5.   Le   parti   possono   essere   assistite    dalle
          organizzazioni  di  rappresentanza  cui  sono  iscritte   o
          conferiscono  mandato  oppure  da   un   componente   della
          rappresentanza  sindacale  dei  lavoratori,  ovvero  da  un
          avvocato o un consulente del lavoro. 
              6. La procedura di cui al presente articolo  non  trova
          applicazione in caso di licenziamento per  superamento  del
          periodo di comporto di cui  all'articolo  2110  del  codice
          civile, nonche' per i licenziamenti e le  interruzioni  del
          rapporto  di  lavoro   a   tempo   indeterminato   di   cui
          all'articolo 2, comma 34, della legge 28  giugno  2012,  n.
          92. La stessa procedura, durante la quale le parti, con  la
          partecipazione attiva della commissione di cui al comma  3,
          procedono  ad  esaminare  anche  soluzioni  alternative  al
          recesso, si conclude entro venti giorni dal momento in  cui
          la  Direzione  territoriale  del  lavoro  ha  trasmesso  la
          convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi  in  cui
          le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire  la
          discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. Se
          fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso
          il termine di cui al comma 3,  il  datore  di  lavoro  puo'
          comunicare  il  licenziamento  al  lavoratore.  La  mancata
          presentazione di una o entrambe le parti  al  tentativo  di
          conciliazione   e'   valutata   dal   giudice   ai    sensi
          dell'articolo 116 del codice di procedura civile. 
              7. Se la conciliazione ha esito positivo e  prevede  la
          risoluzione  consensuale  del  rapporto   di   lavoro,   si
          applicano  le  disposizioni  in  materia  di  Assicurazione
          sociale per l'impiego (ASpI) e  puo'  essere  previsto,  al
          fine  di   favorirne   la   ricollocazione   professionale,
          l'affidamento  del  lavoratore   ad   un'agenzia   di   cui
          all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 
              8. Il comportamento complessivo delle parti, desumibile
          anche  dal  verbale  redatto   in   sede   di   commissione
          provinciale di conciliazione e dalla proposta  conciliativa
          avanzata dalla stessa,  e'  valutato  dal  giudice  per  la
          determinazione   dell'indennita'   risarcitoria   di    cui
          all'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970,
          n. 300, e successive modificazioni,  e  per  l'applicazione
          degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile. 
              9. In caso di legittimo e documentato  impedimento  del
          lavoratore a presenziare all'incontro di cui al comma 3, la
          procedura puo' essere sospesa per un  massimo  di  quindici
          giorni.». 
              - Si riporta l'articolo 2112 del Codice civile: 
                «Art. 2112 (Mantenimento dei diritti  dei  lavoratori
          in  caso  di  trasferimento  d'azienda).  -  In   caso   di
          trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
          il cessionario ed il lavoratore conserva  tutti  i  diritti
          che ne derivano. 
              Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
          per tutti i crediti che il lavoratore aveva  al  tempo  del
          trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410  e
          411 del codice  di  procedura  civile  il  lavoratore  puo'
          consentire la liberazione del  cedente  dalle  obbligazioni
          derivanti dal rapporto di lavoro. 
              Il cessionario e' tenuto  ad  applicare  i  trattamenti
          economici e normativi  previsti  dai  contratti  collettivi
          nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data  del
          trasferimento, fino alla loro  scadenza,  salvo  che  siano
          sostituiti  da  altri  contratti   collettivi   applicabili
          all'impresa del cessionario. L'effetto di  sostituzione  si
          produce  esclusivamente  fra   contratti   collettivi   del
          medesimo livello. 
              Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso  ai
          sensi della  normativa  in  materia  di  licenziamenti,  il
          trasferimento d'azienda non costituisce di per  se'  motivo
          di licenziamento.  Il  lavoratore,  le  cui  condizioni  di
          lavoro subiscono una  sostanziale  modifica  nei  tre  mesi
          successivi al trasferimento d'azienda, puo'  rassegnare  le
          proprie dimissioni con  gli  effetti  di  cui  all'articolo
          2119, primo comma. 
              Ai fini e per gli effetti di cui al  presente  articolo
          si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
          che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
          il mutamento nella titolarita'  di  un'attivita'  economica
          organizzata, con o senza scopo di  lucro,  preesistente  al
          trasferimento e che conserva nel trasferimento  la  propria
          identita' a prescindere dalla  tipologia  negoziale  o  dal
          provvedimento sulla base  del  quale  il  trasferimento  e'
          attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
          disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
          trasferimento   di   parte   dell'azienda,   intesa    come
          articolazione  funzionalmente  autonoma   di   un'attivita'
          economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
          dal cessionario al momento del suo trasferimento. 
              Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
          contratto di appalto la cui esecuzione avviene  utilizzando
          il ramo d'azienda oggetto di  cessione,  tra  appaltante  e
          appaltatore  opera  un  regime  di  solidarieta'   di   cui
          all'articolo  29,  comma  2,  del  decreto  legislativo  10
          settembre 2003, n. 276.». 
              - Si riporta l'articolo 1  del  decreto  legislativo  4
          marzo 2015, n.  22  (Disposizioni  per  il  riordino  della
          normativa in materia di ammortizzatori sociali in  caso  di
          disoccupazione  involontaria  e   di   ricollocazione   dei
          lavoratori  disoccupati,  in  attuazione  della  legge   10
          dicembre 2014, n. 183): 
                «Art. 1 (Nuova prestazione di  Assicurazione  Sociale
          per l'Impiego - NASpI). - 1. A decorrere dal 1° maggio 2015
          e' istituita presso la Gestione prestazioni  temporanee  ai
          lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9
          marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione sociale
          per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della  legge  28
          giugno   2012,   n.   92,   una   indennita'   mensile   di
          disoccupazione,   denominata:   «Nuova    prestazione    di
          Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)»,  avente  la
          funzione di fornire una tutela di sostegno  al  reddito  ai
          lavoratori con rapporto di lavoro subordinato  che  abbiano
          perduto involontariamente la propria occupazione. La  NASpI
          sostituisce le prestazioni di ASpI e  mini-ASpI  introdotte
          dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento
          agli eventi di disoccupazione verificatisi  dal  1°  maggio
          2015.». 
              - Si riporta l'articolo 18, comma 1,  lettera  a),  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure
          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e
          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro
          strategico nazionale): 
                «Art.  18  (Ferma  la   distribuzione   territoriale,
          riassegnazione delle risorse per formazione ed  occupazione
          e per interventi infrastrutturali). - 1. In  considerazione
          della eccezionale crisi economica  internazionale  e  della
          conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
          delle risorse disponibili, fermi i criteri di  ripartizione
          territoriale e  le  competenze  regionali,  nonche'  quanto
          previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinquies del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  CIPE,
          su  proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          nonche'  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti per quanto attiene alla lettera b),  in  coerenza
          con gli indirizzi assunti in  sede  europea,  entro  trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  assegna  una  quota   delle   risorse   nazionali
          disponibili del Fondo aree sottoutilizzate: 
                a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
          e' istituito nello stato di previsione  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e delle politiche  sociali  nel  quale
          affluiscono anche le risorse del Fondo  per  l'occupazione,
          nonche' le  risorse  comunque  destinate  al  finanziamento
          degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga   alla
          normativa vigente e quelle destinate in via  ordinaria  dal
          CIPE alla formazione; 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre
          2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7
          febbraio 2020, n. 5 (Misure  urgenti  per  il  sostegno  al
          sistema creditizio del Mezzogiorno e per  la  realizzazione
          di  una  banca  di  investimento),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.   1   (Ricapitalizzazione   della   Banca   del
          Mezzogiorno - Mediocredito Centrale). - 1. Con uno  o  piu'
          decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
          assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione
          investimenti e lo sviluppo d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia,
          contributi in conto capitale, fino all'importo  complessivo
          massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzati
          al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in  conto
          capitale in favore di Banca del Mezzogiorno -  Mediocredito
          Centrale S.p.A. affinche' questa promuova, secondo logiche,
          criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo  di  attivita'
          finanziarie e  di  investimento,  anche  a  sostegno  delle
          imprese e dell'occupazione nel Mezzogiorno, da  realizzarsi
          mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il
          ricorso all'acquisizione di partecipazioni al  capitale  di
          societa' bancarie e  finanziarie,  di  norma  societa'  per
          azioni,  e  nella  prospettiva   di   ulteriori   possibili
          operazioni  di  razionalizzazione  di  tali  partecipazioni
          ovvero   finalizzati   ad   iniziative   strategiche,    da
          realizzarsi mediante  operazioni  finanziarie,  inclusa  la
          partecipazione diretta o indiretta al capitale, a  sostegno
          delle imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
              1-bis. A decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  la  Banca
          del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.,  ovvero  la
          societa' di cui al comma 2, in caso di  costituzione  della
          medesima,   riferiscono   su   base   quadrimestrale   alle
          Commissioni    parlamentari    competenti    per    materia
          sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma
          1,  anche  con  riferimento   ai   profili   finanziari   e
          all'andamento  dei  livelli  occupazionali,  e   presentano
          altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
          a decorrere dall'anno 2021,  una  relazione  annuale  sulle
          medesime  operazioni  finanziarie  realizzate   nel   corso
          dell'anno precedente. All'atto dell'eventuale  costituzione
          della societa' di cui al comma 2, il Ministro dell'economia
          e delle finanze presenta alle Camere  una  relazione  sulle
          scelte operate, sulle azioni conseguenti  e  sui  programmi
          previsti. 
              1-ter.  L'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale e
          ad erogare finanziamenti in conto soci, nel limite  massimo
          di 705.000.000 di euro, per assicurare la  continuita'  del
          funzionamento  produttivo  dell'impianto   siderurgico   di
          Taranto   della   Societa'   ILVA    S.p.A.,    qualificato
          stabilimento di interesse  strategico  nazionale  ai  sensi
          dell'articolo 3, comma  1,  del  decreto-legge  3  dicembre
          2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          dicembre   2012,   n.   231.   Gli   accordi   sottoscritti
          dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -  Invitalia  ai  sensi  del
          periodo precedente rientrano tra le operazioni finanziarie,
          inclusa la partecipazione diretta o indiretta al  capitale,
          a sostegno delle  imprese  e  dell'occupazione,  anche  nel
          Mezzogiorno, di cui al comma 1 del presente articolo.  Agli
          oneri di cui al presente comma si provvede,  per  l'importo
          di 705.000.000 di euro,  mediante  utilizzo  delle  risorse
          disponibili in conto residui di cui all'articolo 202, comma
          1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77.  Alle
          risorse di cui al  periodo  precedente  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009,
          n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze e', a tal
          fine, autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
          occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
              1-quater. L'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia  e'
          autorizzata alla costituzione di una societa',  allo  scopo
          della conduzione delle analisi di  fattibilita',  sotto  il
          profilo industriale, ambientale, economico  e  finanziario,
          finalizzate  alla  realizzazione  e  alla  gestione  di  un
          impianto per la produzione del preridotto - direct  reduced
          iron.  Alla  societa'  di  cui  al  primo  periodo  non  si
          applicano le disposizioni del testo  unico  in  materia  di
          societa' a  partecipazione  pubblica,  di  cui  al  decreto
          legislativo 19 agosto 2016, n.  175.  Il  capitale  sociale
          della societa' di cui al primo periodo e' determinato entro
          il  limite  massimo  di  70.000.000  di  euro,  interamente
          sottoscritto   e   versato   dall'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia, anche in piu' soluzioni,  in  relazione
          all'evoluzione dello stato di avanzamento delle analisi  di
          fattibilita' funzionali alla realizzazione e alla  gestione
          di un impianto per la produzione del  preridotto  -  direct
          reduced iron. Agli oneri di cui al terzo  periodo,  pari  a
          70.000.000 di euro per l'anno 2021, si  provvede  a  valere
          sulle risorse di cui al comma 1. Con uno o piu' decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'   disposta
          l'assegnazione,  in  favore  dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          S.p.A. - Invitalia,  dell'importo,  fino  a  70.000.000  di
          euro, per la sottoscrizione e il versamento, anche in  piu'
          soluzioni, del capitale sociale della societa'  di  cui  al
          primo periodo. 
              2. A seguito delle iniziative  poste  in  essere  dalla
          banca in attuazione del comma 1, con decreto  del  Ministro
          dell'economia delle finanze di  concerto  con  il  Ministro
          dello sviluppo  economico,  puo'  essere  disposta  la  sua
          scissione con costituzione di nuova  societa',  alla  quale
          sono assegnate le attivita' e partecipazioni  acquisite  ai
          sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero
          capitale sociale  della  societa'  sono  attribuite,  senza
          corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma
          precedente non si applicano  le  disposizioni  del  decreto
          legislativo  19  agosto  2016,  n.  175.  Resta  ferma   la
          disciplina  in  materia  di  requisiti   di   onorabilita',
          professionalita' e autonomia degli amministratori  prevista
          dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
          creditizia, di cui  al  decreto  legislativo  1°  settembre
          1993, n. 385. La nomina del  Consiglio  di  amministrazione
          della societa' e' effettuata dal Ministro  dell'economia  e
          delle finanze di concerto con il  Ministro  dello  sviluppo
          economico. 
              4. Tutti gli atti e le operazioni poste in  essere  per
          l'attuazione  dei   commi   precedenti   sono   esenti   da
          imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione. 
              5. Le eventuali risorse di cui  al  comma  1  non  piu'
          necessarie alle finalita' di cui al presente  decreto  sono
          quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata
          del bilancio dello Stato e successiva  riassegnazione  alla
          spesa, al capitolo di provenienza».