(( Art. 3 - ter 
 
                      Accordi di riallineamento 
 
    1. L'articolo  10  della  legge  29  ottobre  2016,  n.  199,  si
interpreta  nel  senso  che,  in  relazione  alla  rappresentativita'
datoriale, il requisito della  sottoscrizione  con  le  stesse  parti
degli   accordi   aziendali   di   recepimento   dei   programmi   di
riallineamento si intende  soddisfatto  anche  qualora  tali  accordi
aziendali siano sottoscritti dalla sola associazione  imprenditoriale
cui e'  iscritta  l'azienda  interessata  e  firmataria  dell'accordo
provinciale di riallineamento. 
    2. La procedura di adesione ai programmi di  riallineamento  deve
essere interpretata nel senso che gli accordi aziendali  indicati  al
comma 1, comunque sottoscritti entro il termine del 17 ottobre  2001,
nei quali le  parti  hanno  convenuto  di  aderire  al  programma  di
riallineamento previsto dagli accordi provinciali con  gradualita'  e
per il periodo in essi previsto, possono stabilire inizialmente anche
un periodo parziale di riallineamento retributivo  e  possono  essere
successivamente integrati, in tutto o in parte, per  la  prosecuzione
del riallineamento retributivo, da accordi sottoscritti  anche  oltre
la suddetta data, purche' tali accordi  siano  sottoscritti  in  data
comunque antecedente a quella di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
    3. Nei casi indicati nei commi 1 e  2,  il  regime  sanzionatorio
deve intendersi applicato esclusivamente  ad  eventuali  periodi  non
coperti da accordi aziendali di recepimento. 
    4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede,  ai  fini  della  compensazione
degli effetti in termini di  fabbisogno  e  di  indebitamento  netto,
mediante riduzione, per 1,3 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo  18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 10 della legge 29 ottobre 2016,
          n. 199 (Disposizioni in materia di  contrasto  ai  fenomeni
          del  lavoro  nero,  dello  sfruttamento   del   lavoro   in
          agricoltura e di  riallineamento  retributivo  nel  settore
          agricolo): 
                «Art.  10  (Riallineamento  retributivo  nel  settore
          agricolo). - 1. Ai sensi  dell'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto-legge 1° ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  e
          successive  modificazioni,  gli  accordi   provinciali   di
          riallineamento retributivo  del  settore  agricolo  possono
          demandare la definizione di tutto o parte del programma  di
          graduale  riallineamento  dei  trattamenti  economici   dei
          lavoratori agli accordi aziendali  di  recepimento  purche'
          sottoscritti  con  le  stesse  parti  che  hanno  stipulato
          l'accordo provinciale. Non si da' luogo alla ripetizione di
          eventuali      versamenti      contributivi      effettuati
          antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge.». 
              -  Per  l'articolo  18,  comma  1,  lettera   a),   del
          decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti  per
          il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
          ridisegnare in funzione  anti-crisi  il  quadro  strategico
          nazionale), convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
          gennaio 2009, n.  2,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'art. 1.