Art. 5 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Alla copertura degli oneri di cui agli articoli 1 e 2, pari a 42
milioni di euro per l'anno 2021, (( 40,5 milioni di euro  per  l'anno
2022 )), 15 milioni di euro per l'anno 2023, 42 milioni di  euro  per
l'anno 2024, 55 milioni di euro per l'anno 2025 e 35 milioni di  euro
per l'anno 2026, si provvede: 
    a) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2021, 10 milioni di euro
per l'anno 2022, 13 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
    b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021, 5 milioni di euro
per l'anno 2022, 14 milioni di euro per l'anno 2024,  20  milioni  di
euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno  2026,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
    (( c) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2021 e 17,5  milioni
di euro per l'anno  2022,  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni  e  le
attivita' culturali e per il  turismo  per  5  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8 milioni di  euro
per  l'anno  2021  e  5  milioni  di   euro   per   l'anno   2022   e
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali per 7,5 milioni di euro per l'anno 2022; )) 
    d) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, 8 milioni di  euro
per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023
al 2026, mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito (( del programma «Fondi di riserva e
speciali» )) della missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'economia e delle finanze per 5 milioni di euro  per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 e l'accantonamento  relativo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di  euro
per l'anno 2021, 8 milioni di euro per l'anno 2022 e  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge
          29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
                «Art.  10  (Proroga  di   termini   in   materia   di
          definizione di illeciti edilizi). - (Omissis). 
                5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito "Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1». 
                (Omissis).». 
              - Si riporta il comma 200 dell'articolo 1  della  legge
          23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2015): 
                «200.  Nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel
          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di
          bilancio.».