Art. 2 Definizioni 1. Soggetti richiedenti: a) enti selezionatori, ufficialmente riconosciuti ed abilitati alla gestione dei Programmi genetici cosi' come definiti all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52; b) associazioni di allevatori delle specie di cui al comma 2 ufficialmente riconosciute ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 529; c) enti che detengono gli albi apistici nazionali riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; d) enti che operano nelle attivita' volte a migliorare la conoscenza e la diffusione dei risultati della ricerca nell'allevamento di animali domestici svolte nell'ambito dell'European federation for animal science o EAAP ed inoltre quelli deputati all'effettuazione di analisi sulle partite di materiale seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo distribuito, di cui all'art. 37 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro della sanita' 19 luglio 2000, n. 403 e successive modifiche. 2. Programma genetico: a) programmi genetici con scopo di miglioramento o conservazione ufficialmente approvati cosi' come definiti all'art. 2, punto 26, del regolamento (UE) 2016/1012 appartenenti alle seguenti specie: 1) specie bovina; 2) specie bufalina; 3) specie suina; 4) specie ovina; 5) specie caprina; 6) specie equina (fatto salvo per le razze equine cosmopolite destinate prevalentemente all'equitazione); 7) specie asinina. b) programmi di salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico ufficialmente approvati delle seguenti specie: 1) specie cunicola; 2) specie avicole: 2.1) specie pollo; 2.2) specie faraona; 2.3) specie anatra; 2.4) specie oca; 2.5) specie tacchino; 2.6) specie colombo. 3) specie apis mellifera sottospecie ligustica e sicula. 3. Programma di attivita': l'insieme delle azioni e delle relative spese necessarie per l'effettuazione dei programmi genetici di cui al comma 2, lettere a) e b) del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti.