Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Soggetti richiedenti: 
    a) enti selezionatori, ufficialmente  riconosciuti  ed  abilitati
alla gestione dei Programmi genetici cosi' come definiti all'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52; 
    b) associazioni di allevatori delle specie  di  cui  al  comma  2
ufficialmente  riconosciute  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 529; 
    c) enti che detengono gli albi  apistici  nazionali  riconosciuti
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    d) enti  che  operano  nelle  attivita'  volte  a  migliorare  la
conoscenza   e   la   diffusione   dei   risultati   della    ricerca
nell'allevamento   di   animali    domestici    svolte    nell'ambito
dell'European federation for animal science o EAAP ed inoltre  quelli
deputati all'effettuazione di  analisi  sulle  partite  di  materiale
seminale congelato bovino e bufalino a qualsiasi titolo  distribuito,
di cui all'art. 37 del decreto del Ministro delle politiche  agricole
e forestali di concerto con il Ministro della sanita' 19 luglio 2000,
n. 403 e successive modifiche. 
  2. Programma genetico: 
    a) programmi genetici con scopo di miglioramento o  conservazione
ufficialmente approvati cosi' come definiti all'art. 2, punto 26, del
regolamento (UE) 2016/1012 appartenenti alle seguenti specie: 
      1) specie bovina; 
      2) specie bufalina; 
      3) specie suina; 
      4) specie ovina; 
      5) specie caprina; 
      6) specie equina (fatto salvo per le razze  equine  cosmopolite
destinate prevalentemente all'equitazione); 
      7) specie asinina. 
    b) programmi  di  salvaguardia  della  biodiversita'  animale  ad
interesse zootecnico ufficialmente approvati delle seguenti specie: 
      1) specie cunicola; 
      2) specie avicole: 
        2.1) specie pollo; 
        2.2) specie faraona; 
        2.3) specie anatra; 
        2.4) specie oca; 
        2.5) specie tacchino; 
        2.6) specie colombo. 
      3) specie apis mellifera sottospecie ligustica e sicula. 
  3. Programma di attivita': l'insieme delle azioni e delle  relative
spese necessarie per l'effettuazione dei programmi genetici di cui al
comma 2, lettere a) e b) del presente articolo da parte dei  soggetti
richiedenti.