Art. 6 Programmi di attivita' per il miglioramento genetico e la salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico 1. I programmi di attivita' di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto sono: a) programmi ordinari in cui sono previste le attivita' relative alla tenuta dei libri genealogici e le altre attivita' utili allo svolgimento dei programmi genetici, nonche' la tenuta dell'albo suini ibridi, la gestione delle istruttorie per il riconoscimento degli enti ibridatori delegato all'Associazione nazionale allevatori suini (ANAS); b) programmi straordinari, da prevedersi nella nota circolare pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione, e in cui sono previste iniziative zootecniche di natura straordinaria, il cui espletamento sia ritenuto necessario da questo Ministero.