Art. 6 
 
Programmi  di  attivita'  per  il   miglioramento   genetico   e   la
  salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico 
 
  1. I programmi di  attivita'  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del
presente decreto sono: 
    a) programmi ordinari in cui sono previste le attivita'  relative
alla tenuta dei libri genealogici e le  altre  attivita'  utili  allo
svolgimento dei programmi genetici, nonche' la tenuta dell'albo suini
ibridi, la gestione delle istruttorie  per  il  riconoscimento  degli
enti ibridatori delegato all'Associazione nazionale allevatori  suini
(ANAS); 
    b) programmi straordinari, da  prevedersi  nella  nota  circolare
pubblicata sul sito istituzionale di questa amministrazione, e in cui
sono previste iniziative zootecniche di natura straordinaria, il  cui
espletamento sia ritenuto necessario da questo Ministero.