Art. 7 
 
               Istruttoria e valutazione delle istanze 
 
  1. L'amministrazione  preposta,  attraverso  l'ufficio  competente,
effettua l'istruttoria di ammissibilita' e valutazione dei  programmi
di attivita' atti  allo  svolgimento  dei  programmi  genetici  e  di
salvaguardia della biodiversita'  animale  ad  interesse  zootecnico,
presentati ai sensi dell'art. 1. 
  2. L'istruttoria  e  la  valutazione  dei  programmi  di  attivita'
presentati viene svolta sulla base dei requisiti di ammissibilita' di
cui all'art. 4 ed in base ai criteri e principi di  cui  all'allegato
1, che costituisce parte integrate del presente decreto.