Art. 7 Istruttoria e valutazione delle istanze 1. L'amministrazione preposta, attraverso l'ufficio competente, effettua l'istruttoria di ammissibilita' e valutazione dei programmi di attivita' atti allo svolgimento dei programmi genetici e di salvaguardia della biodiversita' animale ad interesse zootecnico, presentati ai sensi dell'art. 1. 2. L'istruttoria e la valutazione dei programmi di attivita' presentati viene svolta sulla base dei requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 4 ed in base ai criteri e principi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrate del presente decreto.