Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le unita' eventualmente non conformi ai requisiti  di  cui  agli
articoli 7 e 9, che ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella
disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata  in  vigore
del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in  sede
di prova pratica non oltre i successivi ventiquattro mesi. 
  2. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per  la
vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo
e per  vie  d'acqua  interne,  sentite  le  associazioni  di  settore
maggiormente  rappresentative,  sono  adottate  le  modifiche  e  gli
aggiornamenti degli allegati al presente decreto. 
  3. Dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
abrogati: 
    a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997,  n.
431, nelle parti tuttora vigenti, ai sensi  dell'art.  93,  comma  1,
numero 5) del  decreto  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti n. 146 del 2008; 
    b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
4  ottobre  2013  recante  «Esami  per  conseguimento  delle  patenti
nautiche». 
  4. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 agosto 2021 
 
                                              Il Ministro: Giovannini 

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e
dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del
territorio e del mare, n. 2651