Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le unita' eventualmente non conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9, che ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nella disponibilita' delle scuole nautiche alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere impiegate in sede di prova pratica non oltre i successivi ventiquattro mesi. 2. Con decreto direttoriale adottato dal direttore generale per la vigilanza sulle Autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, sentite le associazioni di settore maggiormente rappresentative, sono adottate le modifiche e gli aggiornamenti degli allegati al presente decreto. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, nelle parti tuttora vigenti, ai sensi dell'art. 93, comma 1, numero 5) del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008; b) il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 ottobre 2013 recante «Esami per conseguimento delle patenti nautiche». 4. Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 agosto 2021 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2651