Art. 4 Disposizioni integrative per le prove d'esame per le patenti nautiche di categoria C e per candidati con disturbi specifici dell'apprendimento. 1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria C, nonche' quelli con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli esami, possono richiedere l'applicazione di misure personalizzate compensative per lo svolgimento delle prove di esame. 2. Le misure compensative di cui al comma 1 consistono in: a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30% in piu' rispetto a quelli previsti; b) concessione di ausili, adattamenti e strumenti compensativi, inclusa la scelta della forma orale di svolgimento delle prove teoriche, necessari in relazione alla tipologia e all'intensita' di deficit attestate dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame; c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori in rapporto allo specifico deficit attestato dal certificato medico di idoneita' al conseguimento della patente nautica e alla tipologia della prova di esame. 3. La concessione, totale o parziale, o il diniego delle misure personalizzate di cui ai commi precedenti e' di competenza dell'esaminatore o della commissione di esame che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne da' motivazione nel verbale di esame.