Art. 4 
 
Disposizioni integrative per le prove d'esame per le patenti nautiche
  di  categoria  C   e   per   candidati   con   disturbi   specifici
  dell'apprendimento. 
 
  1. I candidati al conseguimento delle patenti nautiche di categoria
C, nonche' quelli con disturbi  specifici  dell'apprendimento  (DSA),
all'atto della presentazione della domanda di ammissione agli  esami,
possono   richiedere   l'applicazione   di   misure    personalizzate
compensative per lo svolgimento delle prove di esame. 
  2. Le misure compensative di cui al comma 1 consistono in: 
    a) concessione di tempi prolungati per lo svolgimento della prova
nella misura aggiuntiva massima non superiore al 30% in piu' rispetto
a quelli previsti; 
    b) concessione di ausili, adattamenti e  strumenti  compensativi,
inclusa la scelta  della  forma  orale  di  svolgimento  delle  prove
teoriche, necessari in relazione alla tipologia e  all'intensita'  di
deficit  attestate   dal   certificato   medico   di   idoneita'   al
conseguimento della patente nautica e alla tipologia della  prova  di
esame; 
    c) concessione del supporto di assistenti, mediatori o traduttori
in rapporto allo specifico deficit attestato dal  certificato  medico
di idoneita' al conseguimento della patente nautica e alla  tipologia
della prova di esame. 
  3. La concessione, totale o parziale, o  il  diniego  delle  misure
personalizzate  di  cui  ai  commi  precedenti   e'   di   competenza
dell'esaminatore o della commissione di esame  che,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, ne da' motivazione nel verbale di esame.