Art. 9 
 
          Prova pratica per patente nautica di categoria B 
 
  1. La prova pratica per il conseguimento della patente  nautica  di
categoria B e' svolta su una nave da  diporto  o  su  una  unita'  da
traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri  ovvero,  in  caso  di
indisponibilita', annotata  e  motivata  nel  verbale  di  esame,  su
un'imbarcazione da diporto o su un'unita' da  traffico  di  lunghezza
non inferiore a 20 metri. 
  2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere  a  bordo
dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle  previste  dalle
norme vigenti per la navigazione  entro  le  cinquanta  miglia  dalla
costa. 
  3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente  trovarsi
a bordo dell'unita': 
    a) il candidato; 
    b) la commissione esaminatrice; 
    c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente  nautica
di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola  nautica,
a valere per i propri candidati, che assume  il  comando  dell'unita'
ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante
della medesima unita', in possesso del previsto titolo  professionale
marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche'  il  relativo
equipaggio,  come  stabilito  dalla  tabella  minima   di   armamento
approvata. 
  4. La prova pratica inizia nel momento in cui il  soggetto  di  cui
alla lettera c) del  comma  3,  mantenendo  le  funzioni  di  comando
dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste
dal presidente della  commissione  e  termina  con  la  dichiarazione
pubblica dell'esito della prova. 
  5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche  di
categoria B, si svolge in mare.