Art. 9 Prova pratica per patente nautica di categoria B 1. La prova pratica per il conseguimento della patente nautica di categoria B e' svolta su una nave da diporto o su una unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 24 metri ovvero, in caso di indisponibilita', annotata e motivata nel verbale di esame, su un'imbarcazione da diporto o su un'unita' da traffico di lunghezza non inferiore a 20 metri. 2. L'unita' impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le cinquanta miglia dalla costa. 3. Nel corso della prova pratica devono obbligatoriamente trovarsi a bordo dell'unita': a) il candidato; b) la commissione esaminatrice; c) un soggetto in possesso da almeno tre anni di patente nautica di categoria B, designato dal candidato ovvero dalla scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando dell'unita' ovvero, nel solo caso di impiego di unita' da traffico, il comandante della medesima unita', in possesso del previsto titolo professionale marittimo, che mantiene il comando dell'unita', nonche' il relativo equipaggio, come stabilito dalla tabella minima di armamento approvata. 4. La prova pratica inizia nel momento in cui il soggetto di cui alla lettera c) del comma 3, mantenendo le funzioni di comando dell'unita', lascia al candidato l'esecuzione delle manovre richieste dal presidente della commissione e termina con la dichiarazione pubblica dell'esito della prova. 5. La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria B, si svolge in mare.