Art. 2 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1.  Gli  enti  proponenti  nella  cui  circoscrizione  territoriale
ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma  di
cui all'art. 1 assumono le funzioni di  soggetti  attuatori  per  gli
interventi ammessi a finanziamento nel rispetto  delle  procedure  di
cui al decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e  successive
modificazioni e procederanno all'esecuzione delle  opere  di  cui  al
presente decreto nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto
dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 15 luglio 2021, come riportato negli  Accordi  procedimentali  da
stipularsi entro 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 con il Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - Direzione generale  per  la  vigilanza  sulle
autorita' di sistema portuale,  il  trasporto  marittimo  e  per  vie
d'acqua  interne  nei  quali  sono  definite  modalita'  ed  obblighi
relativi   all'attuazione   e   monitoraggio   degli   interventi   e
all'erogazione del contributo pubblico. 
  2. Il beneficiario e' obbligato ad assicurare che gli interventi di
propria competenza di cui all'allegato 1 non sono  oggetto  di  altri
finanziamenti,  fatta  eccezione  per  le  parti  di  cofinanziamento
esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in  via  di
realizzazione nonche'  a  garantire  la  realizzazione  completa  del
progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi. 
  3. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  a),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro  il  31  dicembre
2026. 
  4. Per le risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  3  lettera  b),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il  collaudo  entro  il  30  giugno
2026. 
  5. Per le risorse  di  cui  all'art.  1,  comma  3  lettera  c),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 
  6. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  d),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il  31  marzo  2023  e  gli
interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 
  7. Per le risorse di  cui  all'art.  1,  comma  3,  lettera  e),  i
contratti devono essere aggiudicati entro il  31  marzo  2024  e  gli
interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.