Art. 2 Soggetti attuatori 1. Gli enti proponenti nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali ricompresi nel programma di cui all'art. 1 assumono le funzioni di soggetti attuatori per gli interventi ammessi a finanziamento nel rispetto delle procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e procederanno all'esecuzione delle opere di cui al presente decreto nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto dall'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, come riportato negli Accordi procedimentali da stipularsi entro 31 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne nei quali sono definite modalita' ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico. 2. Il beneficiario e' obbligato ad assicurare che gli interventi di propria competenza di cui all'allegato 1 non sono oggetto di altri finanziamenti, fatta eccezione per le parti di cofinanziamento esplicitate, ne' ricompresi in progetti gia' realizzati o in via di realizzazione nonche' a garantire la realizzazione completa del progetto e la funzionalita' dei medesimi interventi. 3. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 dicembre 2026. 4. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera b), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 30 giugno 2026. 5. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3 lettera c), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 dicembre 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 6. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera d), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e gli interventi devono concludersi con il collaudo entro il 31 marzo 2026. 7. Per le risorse di cui all'art. 1, comma 3, lettera e), i contratti devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2024 e gli interventi devono concludersi entro il 30 giugno 2026.