Art. 2 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1.  Per  gli  interventi  afferenti  all'edilizia   sanitaria,   le
modalita'  di  erogazione  del  contributo   verranno   regolamentate
attraverso la stipula di convenzioni, tra la Direzione generale della
programmazione sanitaria e i legali rappresentanti regionali, secondo
le attribuzioni stabilite nell'allegato A di cui al presente decreto; 
  2.  Per  i  progetti  afferenti  alla  ricerca,  le  modalita'   di
erogazione del contributo verranno disposte attraverso la stipula  di
convenzioni,   tra   la   Direzione   generale   della   ricerca    e
dell'innovazione  in  sanita'  e   il   legale   rappresentante   del
beneficiario, secondo le attribuzioni stabilite  nell'allegato  B  di
cui al presente decreto; 
  3. Nelle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, verranno esplicitate le
modalita'   di   erogazione   del   finanziamento   e   la   relativa
documentazione necessarie.