IL DIRETTORE GENERALE 
        per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale 
          il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne 
 
  Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di  attuazione
della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed  alle  norme
comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le  visite  di
controllo  delle  navi  e   per   le   pertinenti   attivita'   delle
amministrazioni marittime, e successive modificazioni; 
  Vista la nota prot.  n.  6345  del  23  aprile  2012,  con  cui  la
Direzione generale per il  trasporto  marittimo  e  per  vie  d'acqua
interne ha emanato i criteri per l'autorizzazione all'esercizio delle
attivita'  di  ispezione  e  controllo  del  naviglio  nazionale  non
soggetto alle convenzioni internazionali da parte degli organismi  di
classifica titolari di autorizzazione ed  affidamento  ai  sensi  del
decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; 
  Visto il decreto dirigenziale n.  222  in  data  16  dicembre  2016
«Rinnovo  dell'autorizzazione  all'organismo  Rina  Services   S.p.a.
all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo  del  naviglio
nazionale non soggetto alle convenzioni  internazionali»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 2 del 3 gennaio 2017; 
  Considerato  che  l'autorizzazione  di  cui   al   citato   decreto
dirigenziale n. 222 in data 16 dicembre 2016  ha  durata  di  quattro
anni; 
  Vista l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio  delle
attivita'  di  ispezione  e  controllo  del  naviglio  nazionale  non
soggetto alle convenzioni  internazionali  presentata  dall'organismo
riconosciuto Rina Services S.p.a. con nota prot. RSSE/XCHSE/MBE/16161
dell'8 settembre 2020; 
  Viste le regole tecniche e le  procedure  operative  dell'organismo
riconosciuto allegate alla nota sopra citata; 
  Vista la mail in data 23  novembre  2020,  con  la  quale  il  Rina
Services S.p.a. ha allegato il file aggiornato della lista di norme e
regolamenti Rina completati da quelli  applicati  per  le  unita'  da
pesca e unita' da diporto, in ottemperanza a  quanto  indicato  dalla
citata nota prot. n. 6453 del 23 aprile 2012, recante i  criteri  per
l'autorizzazione, ed ha  inviato  le  istruzioni  per  accedere  alla
piattaforma CUBE ove reperire le norme dell'Organismo; 
  Vista la nota prot. n. 2403 del 26 gennaio 2021, con  la  quale  e'
stato chiesto al Comando generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto un parere sui regolamenti e sulle procedure prodotte  dal  Rina
Services    S.p.a.,    a    supporto    dell'istanza    di    rinnovo
dell'autorizzazione,  al  fine  di  valutarne  la  rispondenza   alle
circolari ed istruzioni emanate dal Comando stesso in materia di navi
non soggette alle convenzioni internazionali; 
  Visto il verbale della riunione tenutasi in data 14 aprile 2021 con
i rappresentanti del Comando generale del Corpo delle capitanerie  di
porto e del Rina Services S.p.a., a  seguito  della  quale  e'  stato
chiesto all'organismo di integrare la documentazione inviata; 
  Vista la nota RSSE/MCFSW/ALO/7594 del 30 aprile 2021 con  la  quale
il Rina Services S.p.a. ha  integrato  la  documentazione  a  seguito
della richiesta formulata nella citata riunione del 14 aprile 2021; 
  Vista la nota PEC prot. n. 14867 del 25 maggio 2021, con la  quale,
a  seguito  del  protrarsi   dell'istruttoria   di   verifica   della
documentazione trasmessa dal Rina Services  S.p.a.,  l'autorizzazione
concessa con il  citato  decreto  dirigenziale  n.  222  in  data  16
dicembre 2016 e' stata prorogata fino al 30 giugno 2021; 
  Vista la nota PEC prot. n. 78350 del 25 giugno 2021, con  la  quale
il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,  a  seguito
di richiesta di parere  sulla  documentazione  pervenuta  a  supporto
dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte di Rina Services
S.p.a., ha  richiesto  alcuni  chiarimenti  circa  la  documentazione
stessa; 
  Vista la nota prot. n. RSSE/MCFSW/ALO/13023 del 4 agosto 2021,  con
la quale il Rina Services S.p.a. ha confermato di  aver  adottato  le
necessarie misure correttive in relazione alle indicazioni  pervenute
con la citata nota del 25 giugno 2021 del Comando generale; 
  Vista la nota PEC prot. n. 19718 del 6 luglio 2021, con la quale, a
seguito dell'ulteriore protrarsi dell'istruttoria di  verifica  della
documentazione trasmessa dal Rina Services  S.p.a.,  l'autorizzazione
concessa con il  citato  decreto  dirigenziale  n.  222  in  data  16
dicembre 2016 e' stata nuovamente  prorogata  fino  al  1°  settembre
2021; 
  Considerato  che  l'organismo  riconosciuto  Rina  Services  S.p.a.
risulta autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno  2011,
n.  104  per  i  servizi  di  certificazione  statutaria  delle  navi
registrate in Italia  rientranti  nel  campo  di  applicazione  delle
convenzioni internazionali, con decreto  interdirettoriale  4  luglio
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 181 del 4 agosto 2017, con cui e' stato approvato
il relativo Accordo sottoscritto in data 28 giugno 2017; 
  Vista la nota PEC prot. n. 99315 del 13 agosto 2021, con  la  quale
il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto,  a  seguito
di richiesta di parere  sulla  documentazione  pervenuta  a  supporto
dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione da parte di Rina Services
S.p.a., ha evidenziato che «da un riesame  della  documentazione  ivi
unita non scaturiscono  (...)  ulteriori  richieste  da  parte  dello
Scrivente», al netto di alcuni chiarimenti specifici; 
  Vista la nota prot. n. RSSE/MCFSW/ALO/13317 del 16 agosto 2021, con
la quale il Rina Services S.p.a. ha fornito i  chiarimenti  specifici
richiesti con la citata nota del 13 agosto 2021 del Comando  generale
del Corpo delle capitanerie di porto; 
  Considerato che, a seguito  dell'esito  positivo  dell'istruttoria,
nel  corso  della  quale   e'   stata   valutata   soddisfacente   la
documentazione  trasmessa  dal  Rina  Services  S.p.a.  in   allegato
all'istanza di rinnovo sopra menzionata e  successivamente  prodotta,
l'organismo in questione e' risultato  mantenere  la  rispondenza  ai
criteri stabiliti per l'autorizzazione all'esercizio delle  attivita'
di ispezione e controllo del naviglio  nazionale  non  soggetto  alle
convenzioni internazionali; 
  Ritenuto pertanto di procedere al rinnovo  dell'autorizzazione  del
Rina Services S.p.a. all'esercizio delle  attivita'  di  ispezione  e
controllo  del  naviglio  nazionale  non  soggetto  alle  convenzioni
internazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Finalita' dell'autorizzazione 
 
  1. All'organismo Rina Services S.p.a. e' rinnovata l'autorizzazione
all'esercizio delle attivita' di ispezione e controllo  del  naviglio
nazionale non soggetto alle convenzioni internazionali.