Art. 11. Consigliere delegato 11.1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare, al proprio interno, un consigliere delegato che dura in carica quanto il consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 11.2. Il consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal consiglio di amministrazione e dal presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il presidente, quando non sia stato nominato un vice presidente.