(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                        Consigliere delegato 
 
    11.1. Il consiglio di amministrazione puo' nominare,  al  proprio
interno, un  consigliere  delegato  che  dura  in  carica  quanto  il
consiglio stesso e puo' essere riconfermato. 
    11.2. Il consigliere delegato svolge le  funzioni  conferite  con
delega  dal  consiglio   di   amministrazione   e   dal   presidente.
Sostituisce, in caso di assenza  o  di  impedimento,  il  presidente,
quando non sia stato nominato un vice presidente.