Art. 15. Presidi delle facolta' dipartimentali 15.1 I presidi sono nominati dal consiglio di amministrazione, sentito il rettore, scegliendo tra i professori di prima fascia a tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a tempo pieno, delle rispettive facolta' dipartimentali. 15.2 I presidi durano in carica tre anni accademici e possono essere riconfermati una sola volta. 15.3 I presidi rappresentano la facolta' dipartimentale negli atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita' didattiche, le attivita' scientifiche e i servizi che fanno capo alla facolta' dipartimentale. 15.4 I presidi esprimono il parere al consiglio di amministrazione per la nomina del vice-preside, scegliendo tra i professori a tempo pieno della facolta' dipartimentale medesima.