(Allegato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
                Presidi delle facolta' dipartimentali 
 
    15.1 I presidi sono nominati dal  consiglio  di  amministrazione,
sentito il rettore, scegliendo tra i professori  di  prima  fascia  a
tempo pieno e, se non disponibile, di seconda fascia a  tempo  pieno,
delle rispettive facolta' dipartimentali. 
    15.2 I presidi durano in carica tre  anni  accademici  e  possono
essere riconfermati una sola volta. 
    15.3 I presidi rappresentano  la  facolta'  dipartimentale  negli
atti accademici propri, curano l'attuazione delle delibere di propria
competenza, hanno il compito di vigilare sulle attivita'  didattiche,
le attivita' scientifiche e i servizi che fanno  capo  alla  facolta'
dipartimentale. 
    15.4  I   presidi   esprimono   il   parere   al   consiglio   di
amministrazione per la nomina  del  vice-preside,  scegliendo  tra  i
professori a tempo pieno della facolta' dipartimentale medesima.