(Allegato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
                     Centro integrato di ricerca 
 
    18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR)  e'  la  struttura  di
riferimento interfacolta' dipartimentale  per  la  promozione  ed  il
sostegno  delle  attivita'  di   ricerca   e   delle   collaborazioni
scientifiche, nonche' per la  gestione  amministrativo-finanziaria  a
servizio dei programmi di ricerca delle facolta' dipartimentali. 
    18.2. La direzione del CIR e' affidata al rettore o al prorettore
alla ricerca se nominato. 
    18.3. Il CIR assicura la  corretta  gestione  dei  fondi  per  le
attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e  per  le  collaborazioni
scientifiche. 
    18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e  finanziati
unita', gruppi e programmi di ricerca aperti alla  partecipazione  di
studiosi e di ricercatori  di  altre  istituzioni  universitarie,  di
ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.