Art. 18. Centro integrato di ricerca 18.1. Il Centro integrato di ricerca (CIR) e' la struttura di riferimento interfacolta' dipartimentale per la promozione ed il sostegno delle attivita' di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonche' per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle facolta' dipartimentali. 18.2. La direzione del CIR e' affidata al rettore o al prorettore alla ricerca se nominato. 18.3. Il CIR assicura la corretta gestione dei fondi per le attivita' di ricerca, per le pubblicazioni e per le collaborazioni scientifiche. 18.4. Nell'ambito del CIR possono essere costituiti e finanziati unita', gruppi e programmi di ricerca aperti alla partecipazione di studiosi e di ricercatori di altre istituzioni universitarie, di ricerca e culturali, nazionali, comunitarie e internazionali.