Art. 4. Organi dell'Universita' 4.1. Sono organi dell'Universita': a. il consiglio di amministrazione; b. il presidente; c. il consigliere delegato (ove nominato); d. il rettore; e. il senato accademico; f. il direttore generale; g. il nucleo di valutazione; h. il collegio dei revisori dei conti; i. il comitato esecutivo (ove nominato); j. il collegio di disciplina. 4.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta. 4.3. L'organizzazione e il funzionamento degli organi dell'Universita' si conformano al presente statuto e al regolamento didattico di Ateneo, fatte salve le norme previste dal vigente ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali.