(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                       Organi dell'Universita' 
 
    4.1. Sono organi dell'Universita': 
      a. il consiglio di amministrazione; 
      b. il presidente; 
      c. il consigliere delegato (ove nominato); 
      d. il rettore; 
      e. il senato accademico; 
      f. il direttore generale; 
      g. il nucleo di valutazione; 
      h. il collegio dei revisori dei conti; 
      i. il comitato esecutivo (ove nominato); 
      j. il collegio di disciplina. 
    4.2. Gli organi accademici sono rinnovabili una sola volta. 
    4.3.   L'organizzazione   e   il   funzionamento   degli   organi
dell'Universita' si conformano al presente statuto e  al  regolamento
didattico di Ateneo,  fatte  salve  le  norme  previste  dal  vigente
ordinamento universitario applicabili alle Universita' non statali.