Art. 7. Consiglio di amministrazione: competenze 7.1 Il consiglio di amministrazione ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. 7.2 Compete al consiglio di amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita'; c) deliberare sulle modifiche statutarie. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del senato accademico; d) deliberare sulle modifiche ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) approvare eventuali altri regolamenti che il presente statuto non attribuisca a organi diversi; f) nomina il presidente. Puo', altresi', nominare al proprio interno un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e un consigliere delegato. 7.3 In particolare spetta al consiglio di amministrazione: a) deliberare la costituzione del comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto; b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Universita'; c) approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti; d) nominare il rettore che esercita anche la funzione di vice presidente vicario; e) nominare i componenti dell'advisory board; f) nominare i presidi di facolta' dipartimentali e i presidenti dei corsi di laurea scelti tra i relativi docenti; g) nominare il direttore generale; h) nominare, se necessario, il vice direttore generale con l'attribuzione dei relativi poteri; i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di Ateneo; j) deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, facolta' e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta del rettore; k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; l) deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami; m) deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale; n) nominare i membri del nucleo di valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento. 7.4 Inoltre spetta al consiglio di amministrazione deliberare: a) su proposta dei consigli di facolta' dipartimentali, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse; b) su proposta dei consigli di facolta', in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Universita', nonche' a persone di alta qualificazione scientifica e professionale; c) in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennita' di carica del rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali; d) in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; e) in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico; f) in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive; g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; i) il codice etico e le modifiche relative su proposta del senato accademico; j) su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto.