Art. 9. Presidente 9.1 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso e del comitato esecutivo, ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 9.2 Il presidente in particolare: a. provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; c. assicura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve le competenze del rettore in materia scientifica e didattica; d. propone al consiglio di amministrazione la nomina del rettore; e. nell'eventualita' che non sia possibile la regolare convocazione del consiglio di amministrazione e/o del comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, puo' adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al vice presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. 9.3 Il presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.