(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                             Presidente 
 
    9.1 Il presidente del  consiglio  di  amministrazione  convoca  e
presiede le adunanze del consiglio stesso e del  comitato  esecutivo,
ove costituito, e ne fissa l'ordine del giorno. 
    9.2 Il presidente in particolare: 
      a.  provvede  a   garantire   l'adempimento   delle   finalita'
statutarie; 
      b. ha la rappresentanza legale dell'Universita'; 
      c.  assicura  l'esecuzione  delle  delibere  del  consiglio  di
amministrazione e del comitato esecutivo, fatte salve  le  competenze
del rettore in materia scientifica e didattica; 
      d. propone  al  consiglio  di  amministrazione  la  nomina  del
rettore; 
      e.  nell'eventualita'  che  non  sia  possibile   la   regolare
convocazione  del  consiglio  di  amministrazione  e/o  del  comitato
esecutivo, e nelle materie di competenza degli  stessi  organi,  puo'
adottare  provvedimenti  urgenti  o  delegarne  l'adozione  al   vice
presidente, ove nominato. Tali provvedimenti dovranno essere  portati
alla ratifica rispettivamente del consiglio di amministrazione o  del
comitato esecutivo nella prima successiva adunanza. 
    9.3 Il presidente viene nominato dal consiglio di amministrazione
dell'Universita' scegliendolo tra i propri membri.