Art. 3 Risorse finanziarie disponibili 1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 140.000.000,00 per l'anno 2021, fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinata, in via prioritaria, in favore delle attivita' che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto.