Art. 3 
 
                   Risorse finanziarie disponibili 
 
  1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente  decreto  sono
disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art.  2,  comma  1,
del decreto-legge 25 maggio 2021,  pari  a  euro  140.000.000,00  per
l'anno 2021, fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi
provvedimenti legislativi o amministrativi. 
  2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11  del  decreto-legge  23
luglio 2021, una  quota  pari  a  euro  20.000.000,00  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 1 e' destinata, in  via  prioritaria,  in
favore delle attivita' che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo  decreto-legge  23  luglio   2021,   risultano   chiuse   in
conseguenza delle misure  di  prevenzione  adottate  ai  sensi  degli
articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.  19,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  3. Le risorse finanziarie di cui al  comma  1  sono  versate  sulla
contabilita' speciale n. 1778, rubricata  «Agenzia  delle  entrate  -
fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima  Agenzia  per  la
concessione degli aiuti di cui al presente decreto.