Art. 5 
 
                    Forma e ammontare dell'aiuto 
 
  1. L'aiuto e' riconosciuto, nei limiti della dotazione  finanziaria
di cui all'art. 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con  le
modalita' riportate nel presente articolo. 
  2.  Successivamente  alla  chiusura  del  termine  finale  per   la
trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato  con  il
provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse  finanziarie  di
cui all'art. 3, comma 2, sono prioritariamente  ripartite,  in  egual
misura, tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con un
limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari
a euro 25.000,00. 
  3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui  all'art.  3,  comma  1,
unitamente a eventuali economie  derivanti  dal  riparto  di  cui  al
precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all'art.  4,
comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalita': 
    a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e  compensi
fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila); 
    b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per  i  soggetti  con
ricavi e compensi superiori a euro  400.000,00  (quattrocentomila)  e
fino a euro 1.000.000,00 (un milione); 
    c) euro 12.000,00 (dodicimila),  per  i  soggetti  con  ricavi  e
compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione); 
  4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a  comma  3,
rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma  1,  lettere
a) e b) e all'art.  54,  comma  1,  del  TUIR,  relativi  al  periodo
d'imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione
che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel  predetto  periodo  di
imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume  convenzionalmente
pari a quello previsto al comma 3, lettera a). 
  5. Qualora la dotazione finanziaria di  cui  al  comma  3  non  sia
sufficiente a soddisfare la  richiesta  di  agevolazione  riferita  a
tutte le istanze ammissibili, successivamente al  termine  ultimo  di
presentazione delle stesse, fermo restando il  riconoscimento  di  un
contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un
importo di euro 3.000,00 (tremila), l'Agenzia delle entrate  provvede
a ridurre in  modo  proporzionale  il  contributo  sulla  base  delle
risorse finanziare disponibili e del numero  di  istanze  ammissibili
pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 
  6. Il contributo di cui al  presente  articolo  non  concorre  alla
formazione della base  imponibile  delle  imposte  sui  redditi,  non
rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,
comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione  del  valore  della
produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
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