Art. 5 Forma e ammontare dell'aiuto 1. L'aiuto e' riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con le modalita' riportate nel presente articolo. 2. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalita': a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila); b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione); c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione); 4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume convenzionalmente pari a quello previsto al comma 3, lettera a). 5. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l'Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.