Art. 6 
 
    Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. Per ottenere  il  contributo  di  cui  all'art.  5,  i  soggetti
interessati presentano, esclusivamente in via telematica,  un'istanza
all'Agenzia delle entrate con  l'indicazione  della  sussistenza  dei
requisiti di cui all'art. 4. 
  2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere  presentata,  per  conto
del soggetto interessato, anche da un intermediario di  cui  all'art.
3, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  luglio
1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale  dell'Agenzia
delle entrate. 
  3. Le modalita' di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il
suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa  e
ogni altro elemento necessario sono definiti  con  provvedimento  del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  adottare  entro sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto.   Il   predetto
provvedimento  individua,  altresi',  gli  elementi   da   dichiarare
nell'istanza al fine del  rispetto  delle  condizioni  e  dei  limiti
previsti  dalla  Sezione  3.1  «Aiuti  di  importo  limitato»   della
comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 
  4. Il contributo di cui  all'art.  5  e'  corrisposto  dall'Agenzia
delle entrate mediante  accreditamento  diretto  sul  conto  corrente
bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza  di  cui  al
comma 1.