Art. 7 Erogazione del contributo 1. Il contributo e' erogato sino a esaurimento della disponibilita' annuale di finanziamento di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, secondo la graduatoria pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica. L'atto amministrativo di attribuzione del contributo deve indicare, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i CUP identificativi degli interventi oggetto di finanziamento. 2. Il contributo e' erogato a ciascun comune nel limite di euro 15.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' media e di euro 30.000,00 per l'acquisto di un eco-compattatore di capacita' alta come indicate nell'Allegato al presente decreto. 3. Sono esclusi dall'erogazione del contributo i comuni che ne abbiano beneficiato l'anno precedente. Nel caso in cui il costo del progetto sia superiore all'importo di cui al comma 1, rimane a carico del comune la copertura della parte di costo eccedente. 4. Il contributo e' trasferito ai comuni: in prima rata pari al 30% del costo complessivo del progetto previsto sulla base della documentazione allegata al progetto, erogata a titolo di anticipazione contestualmente all'attribuzione del contributo; in seconda rata pari al saldo del contributo concesso dietro presentazione di formale richiesta da parte del comune, corredata dalla documentazione finale di spesa, idonea a consentire le verifiche circa l'avvenuta realizzazione delle attivita' previste nel progetto.