(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                 Recepimento Direttiva UE 2021/1047 
                Elenco Materiali d'Armamento Ed. 2021 
 
  INTRODUZIONE 
 
  Il presente elenco comprende "materiali di  armamento/prodotti  per
la difesa e relative tecnologie" ai sensi della legge 9 luglio  1990,
n.  185,  e  recepisce  le  modifiche  recate  dalla  Direttiva  (UE)
2021/1047  all'elenco  dei  prodotti  per  la  difesa  allegato  alla
direttiva 2009/43/CE. Esso costituisce, inoltre, la  concretizzazione
tecnica degli accordi internazionali, in particolare  dell'Intesa  di
Wassenaar sul controllo  dell'armamento  convenzionale,  nonche'  dei
regimi di  controllo  Missile  Technology  Control  Regime  (MTCR)  e
Australia   Group   (AG),   e   inerenti   rispettivamente   la   non
proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico. 
  L'elenco e' suddiviso in  categorie,  paragrafi,  sottoparagrafi  e
note in conformita' alla lista militare dell'Intesa di  Wassenaar.  I
materiali  riportati  anche  nelle  liste  degli  altri   regimi   di
controllo,  a  cui  l'Italia  partecipa,  sono  riconoscibili   dalla
simbologia di seguito specificata,  con  l'indicazione  in  parentesi
dell'Intesa multilaterale di riferimento: 
  - "#" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR); 
  - "*" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG). 
  Tutti i riferimenti all'elenco  UE  dei  prodotti  e  tecnologie  a
duplice uso sono da intendersi fatti al Regolamento (CE) n.  428/2009
del Consiglio del 5 maggio 2009 e successive modifiche. 
  I materiali di armamento specificati nell'Art.  2,  comma  2  della
Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione  a  margine  delle
Categorie in cui sono ricompresi: 
  a) Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche Categorie 7  e
21 
  b) Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento Categorie 1,
3, 16 e 21 
  c)  Armi  ed  armamenti  di  medio  e  grosso  calibro  e  relativo
munizionamento Categorie 2, 3, 16 e 21 
  d) Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri Categorie 4,  16
e 21 
  e)  Carri  e  veicoli  appositamente  costruiti  per  uso  militare
Categorie 6, 16 e 21 
  f)  Navi  e  relativi   equipaggiamenti   appositamente   costruiti
Categorie 9 e 21 per uso militare 
  g)   Aeromobili   ed   elicotteri   e   relativi    equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare Categorie 10, 16 e 21 
  h) Polveri, esplosivi, propellenti Categorie 8 e 21 
  i) Sistemi o  apparati  elettronici,  elettroottici  e  fotografici
appositamente costruiti per uso militare Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 
  j) Materiali speciali  blindati  appositamente  costruiti  per  uso
militare Categorie 13 e 21 
  k) Materiali specifici per l'addestramento militare Categorie 14  e
21 
  l) Macchine,  apparecchiature  ed  attrezzature  costruite  per  la
fabbricazione, il  collaudo  ed  il  controllo  delle  armi  e  delle
munizioni Categorie 18, 21, 22 
  m)  Equipaggiamenti  speciali  appositamente  costruiti   per   uso
militare Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. 
 
                  ELENCO DEI MATERIALI D'ARMAMENTO 
 
  Nota 1 I termini tra "virgolette" sono termini definiti. Si rimanda
alla Sezione "Definizione dei  termini  usati  nel  presente  elenco"
allegata al presente elenco. 
  Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche  sono  elencate  con  il
nome e il  numero  CAS  (Chemical  abstracts  service).  L'elenco  si
applica alle sostanze chimiche aventi la stessa  formula  strutturale
(compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS.  I
numeri  CAS  sono  indicati  come  ausilio   per   identificare   una
particolare  sostanza  chimica  o  miscela,   a   prescindere   dalla
nomenclatura.  I  numeri  CAS  non  possono  essere  utilizzati  come
identificatori unici, poiche' alcune forme  delle  sostanze  chimiche
elencate hanno numeri CAS differenti e le miscele contenenti  una  di
tali sostanze hanno anch'esse numeri CAS diversi. 
 
  Categoria 1 
  Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20  mm,  altre  armi  e
armi automatiche di calibro uguale o inferiore  a  12,7  mm  (calibro
0,50  pollici)  e  accessori,   come   segue,   e   loro   componenti
appositamente progettati: 
  Nota La Categoria (Cat.) 1 non si applica a: 
    a. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni  fittizie
e incapaci di scaricare un proiettile; 
    b. armi da  fuoco  appositamente  progettate  per  il  lancio  di
proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza  link  di
comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 m; 
    c. armi che  utilizzano  cartucce  non  a  percussione  centrale,
purche' non completamente automatiche. 
    d. "armi da fuoco disattivate". 
  a. Fucili e fucili combinati, armi corte,  mitragliatrici,  pistole
mitragliatrici e armi da fuoco pluricanna; 
  Nota La Cat.1.a. non si applica: 
    a. ai fucili e fucili combinati fabbricati prima del 1938; 
    b. alle riproduzioni di fucili e fucili combinati i cui originali
sono stati fabbricati prima del 1890; 
    c. alle  armi  corte,  alle  armi  da  fuoco  pluricanna  e  alle
mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni; 
    d. ai fucili o alle  armi  corte,  appositamente  progettati  per
scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa o CO2. 
    e. alle armi corte appositamente progettate per uno dei  seguenti
fini: 
      1. macellazione di animali domestici; o 
      2. sedazione di animali. 
  b. armi ad anima liscia, come segue: 
    1. armi ad anima  liscia  appositamente  progettate  per  impiego
militare; 
    2. altre armi ad anima liscia, come segue: 
      a. completamente automatiche; 
      b. armi semiautomatiche o con ricaricamento a pompa; 
  Nota  La  Cat.1.b.2.  non  si  applica  alle   armi   appositamente
progettate per scaricare un proiettile inerte mediante aria compressa
o CO2 . 
  Nota La Cat.1.b. non si applica: 
    a. alle armi ad anima liscia fabbricate prima del 1938; 
    b. alle riproduzioni di armi ad anima  liscia,  i  cui  originali
sono stati fabbricati prima del 1890; 
    c. alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia  o  a  fini
sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate  per
impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
    d. alle armi ad anima liscia appositamente progettate per uno dei
seguenti fini: 
      1. macellazione di animali domestici; 
      2. sedazione di animali; 
      3. test sismici; 
      4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
      5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). 
      N.B.: Per gli  inibitori  cfr.  la  Cat.  4  e  la  voce  1A006
dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
  c. armi che impiegano munizioni senza bossolo; 
  d. accessori progettati per le armi di cui alle Cat.1.a.,  Cat.1.b.
o Cat.1.c. come segue: 
    1. caricatori staccabili; 
    2. soppressori o attenuatori di rumore; 
    3. affusti speciali; 
    4. soppressori di bagliore; 
    5.  congegni  di  mira   ottici   con   trattamento   elettronico
dell'immagine; 
  6.  congegni  di  mira  ottici  appositamente  progettati  per  uso
militare. 
 
  Categoria 2 
  Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20  mm,  altre
armi o armamenti  di  calibro  superiore  a  12,7  mm  (calibro  0,50
pollici), lanciatori appositamente progettati o  modificati  per  uso
militare e accessori, come segue,  e  loro  componenti  appositamente
progettati: 
  a.  bocche  da  fuoco,  obici,  cannoni,  mortai,  armi  anticarro,
lanciaproiettili,  lanciafiamme  militari,  fucili,   cannoni   senza
rinculo e armi ad anima liscia; 
  Nota 1 La Cat.2.a.  comprende  iniettori,  dispositivi  di  misura,
serbatoi di stoccaggio ed altri componenti  appositamente  progettati
per essere utilizzati con cariche propulsive  liquide  per  qualunque
materiale di cui al medesimo punto. 
  Nota 2 La Cat..2.a. non si applica alle armi come segue: 
    a. fucili, armi ad anima liscia  e  fucili  combinati  fabbricati
prima del 1938; 
    b.  riproduzioni  di  fucili,  armi  ad  anima  liscia  e  fucili
combinati i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890; 
    c. bocche da fuoco, obici, cannoni e mortai fabbricati prima  del
1890; 
    d. armi ad anima  liscia  utilizzate  per  la  caccia  o  a  fini
sportivi. Tali armi non devono essere  appositamente  progettate  per
impiego militare e non devono essere completamente automatiche; 
    e. armi ad anima liscia  appositamente  progettate  per  uno  dei
seguenti fini: 
      1. macellazione di animali domestici; 
      2. sedazione di animali; 
      3. test sismici; 
      4. esplosione di proiettili ad uso industriale; o 
      5. inibizione di dispositivi esplosivi improvvisati (IED). 
      N.B.: Per gli  inibitori  cfr.  la  Cat.  4  e  la  voce  1A006
dell'elenco UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
    f. lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di
proiettili filoguidati non ad alta carica esplosiva e senza  link  di
comunicazione, aventi una gittata inferiore o pari a 500 metri. 
  b.  lanciatori,  appositamente  progettati  o  modificati  per  uso
militare, come segue: 
    1. lanciatori di contenitori fumogeni; 
    2. lanciatori di bombole di gas; 
    3. lanciatori di materiali pirotecnici; 
    Nota La Cat.2.b. non si applica alle pistole da segnalazione. 
  c. accessori, appositamente progettati per  le  armi  di  cui  alla
Cat.2.a., come segue: 
    1. congegni di mira e supporti per congegni di mira appositamente
progettati per uso militare; 
    2. dispositivi di riduzione di vampa; 
    3. supporti; 
    4. caricatori staccabili; 
  d. non utilizzato dal 2019. 
 
  Categoria 3 
  Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come  segue,  e
loro componenti appositamente progettati: 
  a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 o 12; 
  b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente  progettati
per le munizioni di cui alla Cat.3.a.. 
  Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla  Categoria
3 comprendono: 
    a.  prodotti  in  metallo  o  in  plastica   quali   inneschi   a
percussione,  nastri  per  cartucce,  caricatori,  cinture/corone  di
forzamento ed elementi metallici di munizioni; 
    b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette,  sensori  e
dispositivi d'innesco; 
    c. dispositivi di alimentazione  ad  elevata  potenza  di  uscita
funzionanti una sola volta; 
    d. bossoli combustibili per cariche esplosive; 
    e. submunizioni comprese le bombette, mine di ridotte  dimensioni
e proiettili a guida terminale; 
  Nota 2 La Cat.3.a. non si applica: 
    a. alle munizioni a salve con crimpaggio (con chiusura a  stella)
prive di proiettile; 
    b. alle munizioni fittizie con bossolo forato; 
    c. ad altre munizioni a salve  e  fittizie,  che  non  contengono
componenti progettati per munizioni attive; o 
    d. ai componenti appositamente progettati per munizioni a salve o
fittizie, di cui alla presente Nota, alle lettere a., b. o c. 
  Nota 3 La Cat.3.a.  non  si  applica  alle  cartucce  appositamente
progettate per uno dei seguenti fini: 
    a. segnalazione; 
    b. allontanamento volatili; o 
    c. accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi. 
 
  Categoria 4 
  Bombe, siluri,  razzi,  #missili,  altri  dispositivi  esplosivi  e
cariche, nonche' relative apparecchiature e accessori, come segue,  e
loro componenti appositamente progettati: 
  N.B. 1: Per le apparecchiature di guida e  navigazione,  cfr.  Cat.
11; 
  N.B. 2: Per i sistemi  di  protezione  degli  aeromobili  contro  i
missili cfr. Cat.4.c.. 
  a. bombe,  siluri,  granate,  contenitori  fumogeni,  razzi,  mine,
#missili, cariche di profondita', cariche di demolizione, dispositivi
e  kit  di  demolizione,  dispositivi   "pirotecnici",   cartucce   e
simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche  di
uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare; 
  Nota La Cat.4.a. comprende: 
    a. granate fumogene, spezzoni  incendiari,  bombe  incendiarie  e
dispositivi esplosivi; 
    b. ugelli di #missili o razzi e ogive dei veicoli di rientro; 
  b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
    1. appositamente progettate per uso militare; e 
    2. appositamente progettate  per  'attivita'  relative  a  quanto
segue: 
      a. i prodotti di cui alla Cat.4.a.; o 
      b. dispositivi esplosivi improvvisati (IED). 
      Nota Tecnica 
      Ai fini della Cat.4.b.2. il termine 'attivita'  si  applica  al
maneggio, al lancio, posizionamento,  al  controllo,  al  disinnesco,
alla detonazione, all'accensione, alla motorizzazione  per  una  sola
missione operativa, all'inganno, all'interferenza, al dragaggio, alla
rilevazione, all'interruzione o all'eliminazione. 
      Nota 1 La Cat.4.b. comprende: 
        a. apparecchiature mobili per  la  liquefazione  di  gas,  in
grado di produrre 1.000 kg o  piu'  al  giorno  di  gas  sotto  forma
liquida; 
        b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di
mine magnetiche. 
      Nota 2 La Cat.4.b  non  si  applica  ai  dispositivi  portatili
progettati per essere impiegati  unicamente  per  la  rilevazione  di
oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri  oggetti
metallici. 
  c.  sistemi  di  protezione  degli  aeromobili  contro  i   missili
(Aircraft Missile Protection Systems, AMPS). 
  Nota  La  Cat.4.c.  non  si  applica  agli  AMPS  aventi  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
    a. sensori antimissile dei tipi seguenti: 
      1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e
400 nm; o 
      2. sensori attivi ad impulsi Doppler; 
    b. sistemi di contromisure; 
    c. fiaccole con segnatura visibile  e  segnatura  infrarossa  per
ingannare missili terra-aria; e 
    d. installati su "aeromobile civile" e aventi tutte  le  seguenti
caratteristiche: 
    1.  l'AMPS  e'  utilizzabile  solo  nello  specifico  "aeromobile
civile" nel quale e' installato e per il quale e' stato rilasciato: 
      a. un certificato di omologazione di  tipo  civile,  rilasciato
dalle autorita' per l'aviazione civile di uno  o  piu'  Stati  membri
dell'UE o degli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar; o 
      b. un documento  equivalente  riconosciuto  dall'Organizzazione
per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO); 
    2. l'AMPS comporta mezzi di protezione per impedire l'accesso non
autorizzato ai "software"; e 
    3. l'AMPS e' dotato di un  meccanismo  attivo  che  impedisce  al
sistema di funzionare in caso di rimozione dall' "aeromobile  civile"
in cui e' installato. 
 
  Categoria 5 
  Apparecchiature per la direzione del tiro,  di  sorveglianza  e  di
allertamento,  e  relativi  sistemi,  apparecchiature  di  prova,  di
allineamento e di contromisura, come segue, appositamente  progettate
per  uso  militare,  e  loro  componenti  e  accessori  appositamente
progettati: 
  a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati  di
puntamento e sistemi per il controllo delle armi; 
  b. altre apparecchiature per la direzione del tiro, di sorveglianza
e di allertamento, e relativi sistemi, come segue: 
    1. Sistemi  di  acquisizione,  di  designazione,  di  telemetria,
sorveglianza o inseguimento del bersaglio; 
    2.   apparecchiature   di   individuazione,   riconoscimento    o
identificazione; 
    3. apparecchiature di fusione  dati,  o  per  l'integrazione  dei
sensori; 
  c. Apparecchiature di contromisura per  i  materiali  di  cui  alla
Cat.5.a. o Cat.5.b.; 
    Nota Ai fini della Cat.5.c., le apparecchiature  di  contromisura
comprendono le apparecchiature di individuazione. 
  d.  Apparecchiature  di  prova  sul  campo   o   di   allineamento,
appositamente progettate per i  materiali  di  cui  alla  Cat.5.a.  ,
Cat.5.b. o Cat.5.c. . 
 
  Categoria 6 
  Veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
  N.B.: Per  le  apparecchiature  di  guida  e  navigazione  cfr.  la
Categoria 11. 
  a. Veicoli terrestri e loro componenti, appositamente progettati  o
modificati per uso militare; 
    Nota 1 La Cat.6.a. comprende: 
      a. carri armati e  altri  veicoli  militari  armati  e  veicoli
militari equipaggiati con supporti per armi  o  equipaggiati  per  la
posa delle mine o per il lancio delle munizioni di cui alla Cat. 4; 
      b. veicoli corazzati; 
      c. veicoli anfibi e veicoli in grado di guadare acque profonde; 
      d. veicoli  di  soccorso  e  veicoli  per  il  rimorchio  o  il
trasporto di munizioni o di sistemi d'arma e relativi macchinari  per
movimentare carichi; 
      e. rimorchi. 
    Nota 2 La modifica per uso militare di un  veicolo  terrestre  di
cui alla Cat. 6.a.  comporta  una  variante  di  natura  strutturale,
elettrica  o  meccanica  che  interessa   uno   o   piu'   componenti
appositamente  progettati   per   uso   militare.   Tali   componenti
comprendono: 
      a. copertoni di pneumatici di tipo appositamente  progettato  a
prova di proiettile; 
      b. protezioni corazzate  per  parti  vitali  (ad  esempio,  per
serbatoi di carburante o per cabine di guida); 
      c. speciali rinforzi o supporti o assemblaggi per armi; 
      d. dispositivi di schermatura dell'illuminazione. 
  b. Altri veicoli terrestri e loro componenti, come segue: 
    1. veicoli aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. fabbricati o equipaggiati con materiali o componenti atti  a
fornire protezione balistica uguale o superiore al livello  III  (NIJ
0108.01, settembre 1985), o "norme equivalenti"; 
      b. trasmissione con trazione simultanea anteriore e posteriore,
inclusi veicoli dotati di ruote supplementari a fini di sostegno  del
carico, con o senza trazione; 
      c. peso lordo massimo autorizzato (GVWR) superiore a 4.500  kg;
e 
      d. progettati o modificati come fuoristrada; 
    2. componenti aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      a.  appositamente  progettati  per  i  veicoli  di   cui   alla
Cat.6.b.1; e 
      b. atti a fornire protezione balistica uguale  o  superiore  al
livello III (NIJ 0108.01, settembre 1985), o "norme equivalenti". 
  N.B.: cfr. anche la Cat. 13.a. . 
  Nota 1 La Cat. 6 non si applica  ai  veicoli  civili  progettati  o
modificati per il trasporto di valori. 
  Nota 2 La Cat.  6  non  si  applica  ai  veicoli  aventi  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
      a. sono stati costruiti prima del 1946; 
      b. non posseggono i prodotti di cui di cui al presente elenco e
sono stati fabbricati dopo il 1945, ad eccezione  delle  riproduzioni
di componenti o accessori originali per il veicolo in questione; e 
      c. non incorporano le armi di cui alla Categoria 1, Categoria 2
o Categoria 4, a meno che le stesse siano inutilizzabili  e  incapaci
di scaricare un proiettile. 
 
  Categoria 7 
  Agenti  chimici,   "agenti   biologici",   "agenti   antisommossa",
materiali  radioattivi,  relative   apparecchiature,   componenti   e
materiali, come segue: 
  a.  "Agenti  biologici"  o  materiali  radioattivi,  selezionati  o
modificati per accrescerne l'efficacia nel  causare  vittime  tra  la
popolazione o agli animali, degradare attrezzature o  danneggiare  le
colture o l'ambiente; 
  b. Agenti per la guerra chimica, comprendenti: 
    1. agenti nervini per guerra chimica: 
      a. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il  cicloalchil)
alchil (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)  -  fosfonofluorurati,
quali: 
        Sarin   (GB):   O-isopropil    metilfosfonofluorurato    (CAS
107-44-8); e 
        Soman (GD): O-pinacolil metilfosfonofluorurato (CAS 96-64-0); 
      b. O-alchil (uguale o inferiore a C10, incluso il  cicloalchil)
N,N-dialchil     (metil,     etil,     n-propil     o      isopropil)
fosforamidocianurati, quali: 
        Tabun  (GA):  O-etil  N,  N-dimetilfosforamidocianurati  (CAS
77-81-6); 
      c.  O-alchil  (H  o  uguale  o  inferiore  a  C10,  incluso  il
cicloalchil)     S-2-dialchil     (metil,     etil,     npropil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonotiolati e loro  corrispondenti  sali  alchilati  e  protonati,
quali: 
        VX: O-etil S-2-diisopropilaminoetil metil fosfonotiolato (CAS
50782-69-9); 
    2. agenti vescicanti per guerra chimica: 
      a. ipriti allo zolfo, quali: 
        1. solfuro di 2-cloroetile e di clorometile (CAS 2625-76-5); 
        2. solfuro di bis (2-cloroetile) (CAS 505-60-2); 
        3. bis (2-cloroetiltio) metano (CAS 63869-13-6); 
        4. 1,2-bis (2-cloroetiltio) etano (CAS 3563-36-8); 
        5. 1,3-bis (2-cloroetiltio)-n-propano (CAS 63905-10-2); 
        6. 1,4-bis (2-cloroetiltio)-n-butano (CAS 142868-93-7); 
        7. 1,5-bis (2-cloroetiltio)-n-pentano (CAS 142868-94-8); 
        8. bis (2-cloroetiltiometile) etere (CAS 63918-90-1); 
        9. bis (2-cloroetiltioetile) etere (CAS 63918-89-8); 
      b. lewisiti, quali: 
        1. 2-clorovinildicloroarsina (CAS 541-25-3); 
        2. tris (2-clorovinil) arsina (CAS 40334-70-1); 
        3. bis (2-clorovinil) cloroarsina (CAS 40334-69-8); 
      c. ipriti all'azoto, quali: 
        1. HN1: bis (2-cloroetil) etilammina (CAS 538-07-8); 
        2. HN2: bis (2-cloroetil) metilammina (CAS 51-75-2); 
        3. HN3: tris (2-cloroetil) ammina (CAS 555-77-1); 
    3. agenti inabilitanti per guerra chimica, quali: 
      a. benzilato di 3-quinuclidinile (BZ) (CAS 6581-06-2); 
    4. agenti defolianti per guerra chimica, quali: 
      a. butil 2-cloro-4-fluorofenossiacetato (LNF); 
      b. acido 2,4,5-triclorofenossiacetico (CAS  93-76-5)  miscelato
con acido 2,4 diclorofenossiacetico (CAS 94-75-7)  (agente  arancione
(CAS 39277-47-9)); 
  c. Precursori binari e precursori chiave per la guerra chimica come
segue: 
    1.  alchil  (metil,  etil,   n-propil   o   isopropil)   fosforil
difluoruri, quali: DF: metilfosfonildifluoruro (CAS 676-99-3); 
    2.  O-alchil  (H  o  uguale  o  inferiore  a  C10,   incluso   il
cicloalchil)    O-2-dialchil     (metil,     etil,     n-propil     o
isopropil)-aminoetil  alchil  (metil,  etil,  n-propil  o  isopropil)
fosfonati e loro corrispondenti sali alchilati e protonati, quali: 
  QL:  O-etil-O-2-di  -   isopropilamminoetil   metilfosfonato   (CAS
57856-11-8); 
    3. Clorosarin: O-isopropil metilfosfonoclorurato (CAS 1445-76-7); 
    4. Clorosoman: O-pinacolil metilfosfonoclorurato (CAS 7040-57-5); 
  d. "Agenti  antisommossa",  sostanze  chimiche  attive  e  relative
combinazioni, comprendenti: 
    1. α-Bromobenzeneacetonitrile,  (cianuro  di  bromobenzile)  (CA)
(CAS 5798-79-8); 
    2.       [(2-Clorofenil)       metilene]        propanedinitrile,
(o-clorobenzilidenemalononitrile) (CS) (CAS 2698-41-1); 
    3.           2-Cloro-1-feniletanone,           fenil-acil-cloruro
(ω-cloroacetofenone) (CN) (CAS 532-27-4); 
    4. dibenz-(b,f)-1,4-ossazepina, (CR) (CAS 257-07-8); 
    5.       10-Cloro-5,10-diidrofenarsazina,       (cloruro       di
fenarsazina),(adamsite),(DM) (CAS 578-94-9); 
    6. N-Nonanoilmorfolina (MPA) (CAS 5299-64-9); 
    Nota 1 La Cat.7.d. non  si  applica  agli  "agenti  antisommossa"
singolarmente confezionati per difesa personale. 
    Nota 2 La Cat.7.d. non si applica alle sostanze chimiche  attive,
e  relative  combinazioni,  identificate  e   confezionate   per   la
produzione alimentare e per scopi sanitari. 
  e. Apparecchiature appositamente progettate o  modificate  per  uso
militare, progettate o modificate per la disseminazione dei  seguenti
materiali, e loro componenti appositamente progettati: 
    1. materiali o agenti di cui al la Cat.7.a.,  la  Cat.7.b.  o  la
Cat.7.d.; o 
    2. agenti per la guerra chimica costituiti dai precursori di  cui
al la Cat.7.c.; 
  f. Equipaggiamenti di protezione e  decontaminazione  appositamente
progettati o  modificati  per  uso  militare,  componenti  e  miscele
chimiche, come segue: 
    1. equipaggiamenti progettati o modificati per difendersi  contro
i materiali di cui alla Cat.7.a., alla Cat.7.b.  o  alla  Cat.7.d.  e
loro componenti appositamente progettati; 
    2.   equipaggiamenti   progettati    o    modificati    per    la
decontaminazione di oggetti contaminati dai  materiali  di  cui  alla
Cat.7.a. ola Cat.7.b. e loro componenti appositamente progettati; 
    3. miscele chimiche specificamente sviluppate o formulate per  la
decontaminazione di oggetti contaminati  dai  materiali  di  cui  ala
Cat.7.a. o alla Cat.7.b.; 
    Nota La Cat. 7.f.1. comprende: 
      a.  i  condizionatori   d'aria   appositamente   progettati   o
modificati per il filtraggio nucleare, biologico o chimico; 
      b. gli indumenti protettivi. 
    N.B. Per le maschere civili  antigas  e  gli  equipaggiamenti  di
protezione e decontaminazione, cfr. anche la voce  1A004  dell'elenco
dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
  g. Equipaggiamenti appositamente progettati o  modificati  per  uso
militare, progettati o modificati per individuare  o  identificare  i
materiali di cui al la Cat.7.a., la Cat.7.b. o  la  Cat.7.d.  e  loro
componenti appositamente progettati; 
    Nota La Cat.7.g. non si applica ai  dosimetri  personali  per  il
controllo delle radiazioni 
    N.B. cfr. anche la voce 1A004 dell'elenco dell'UE dei prodotti  e
tecnologie a duplice uso. 
  h.   "Biopolimeri   appositamente   progettati   o   trattati   per
l'individuazione o l'identificazione degli agenti di  guerra  chimica
di cui al la Cat.7.b. e colture di cellule specifiche utilizzate  per
la loro produzione; 
  i. "Biocatalizzatori" per la decontaminazione o la degradazione  di
agenti per la guerra chimica, e loro sistemi biologici, come segue: 
    1.   "biocatalizzatori"   appositamente   progettati    per    la
decontaminazione o la degradazione degli agenti per la guerra chimica
di cui al la Cat.7.b., e risultanti da una appropriata  selezione  di
laboratorio o da una manipolazione genetica di sistemi biologici; 
    2. sistemi biologici contenenti l'informazione genetica specifica
per la produzione dei "biocatalizzatori" di cui alla Cat.7.i.1,  come
segue: 
      a. "vettori di espressione"; 
      b. virus; 
      c. colture di cellule. 
    Nota 1 Le Cat. 7.b. e Cat. 7.d. non si  applicano  alle  seguenti
sostanze: 
      a. cloruro di cianogeno (CAS 506-77-4). Cfr. la voce  1C450.a.5
dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso; 
      b. acido cianidrico (CAS 74-90-8); 
      c. cloro (CAS 7782-50-5); 
      d. cloruro di carbonile (fosgene) (CAS 75-44-5). Cfr.  la  voce
1C450.a.4 dell'elenco dell'UE  dei  prodotti  e  delle  tecnologie  a
duplice uso; 
      e. difosgene (cloroformiato di tricloro-metile) (CAS 503-38-8); 
      f. non utilizzato dal 2004; 
      g.  bromuro  di  xilile,  orto-  (CAS  89-92-9),   meta-   (CAS
620-13-3), para- butacene (CAS 104-81-4); 
      h. bromuro di benzile (CAS 100-39-0); 
      i. ioduro di benzile (CAS 620-05-3); 
      j. bromo acetone (CAS 598-31-2); 
      k. bromuro di cianogeno (CAS 506-68-3); 
      l. bromo-metiletilchetone (CAS 816-40-0); 
      m. cloro-acetone (CAS 78-95-5); 
      n. iodoacetato di etile (CAS 623-48-3); 
      o. iodoacetone (CAS 3019-04-3); 
      p. cloropicrina (CAS 76-06-2). Cfr. voce 1C450.a.7  dell'elenco
dell'UE dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso. 
    Nota 2 Le colture di cellule e i sistemi biologici  di  cui  alle
Cat. 7.h. e Cat. 7.i.2.  sono  esclusivi  per  la  guerra  chimica  e
pertanto i medesimi non  si  applicano  alle  cellule  o  ai  sistemi
biologici destinati ad usi civili (agricoli, farmaceutici,  sanitari,
veterinari,  ambientali,  trattamento   dei   rifiuti   o   industria
alimentare). 
 
  Categoria 8 
  "Materiali energetici" e relative sostanze, come segue: 
  N.B.1 Cfr. anche la voce 1C011 dell'elenco dell'UE dei  prodotti  e
delle tecnologie a duplice uso. 
  N.B.2 Per le cariche e i dispositivi, cfr. la Categoria 4 e la voce
1A008 dell'elenco dell'UE dei prodotti e delle tecnologie  a  duplice
uso. 
    Note tecniche 
    1. Ai fini  della  Categoria  8,  eccetto  la  Cat.8.c.11.  o  la
Cat.8.c.12., il termine 'miscela' si riferisce a una composizione  di
due o piu' sostanze di cui almeno una  e'  elencata  nelle  sottovoci
della Categoria 8. 
    2. Ogni sostanza elencata nelle sottovoci della  Categoria  8  e'
oggetto del presente elenco, anche se utilizzata  in  un'applicazione
diversa da  quella  indicata  (ad  esempio,  il  TAGN  e'  utilizzato
prevalentemente come esplosivo, ma puo' essere utilizzato anche  come
combustibile o ossidante). 
    3. Ai fini della Categoria 8, per dimensione delle particelle  si
intende il diametro medio delle particelle  in  base  al  peso  o  al
volume. Per il campionamento e  la  determinazione  delle  dimensioni
delle particelle saranno utilizzate norme internazionali o  nazionali
equivalenti. 
  a. "Esplosivi", come segue, e relative 'miscele': 
    1.       ADNBF       (ammino       dinitrobenzo-furoxano        o
7-ammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 97096-78-1); 
    2. BNCP [perclorato di cis-bis (5-nitrotetrazolato)  tetra-ammina
cobalto (III)] (CAS 117412-28-9); 
    3.       CL-14       (diammino       dinitrobenzofuroxano       o
5,7-diammino-4,6-dinitrobenzofurazano-1-ossido) (CAS 117907-74-1); 
    4. CL-20 (HNIW o esanitroesaaziosowurtzitano) (CAS  135285-90-4);
clatrati di CL-20 (cfr. anche voci  Cat.8.g.3.  e  Cat.8.g.4.  per  i
relativi precursori"); 
    5. CP [perclorato di 2-(5-cianotetrazolato) penta-ammina  cobalto
(III)] (CAS 70247-32-4); 
    6.    DADE    (1,1-diammino-2,2-dinitroetilene,    FOX7)     (CAS
145250-81-3); 
    7. DATB (diamminotrinitrobenzene) (CAS 1630-08-6); 
    8. DDFP (1,4-dinitrodifurazanpiperazina); 
    9.  DDPO  (2,6-diammino-3,5-dinitropirazina-1-ossido,  PZO)  (CAS
194486-77-6); 
    10.   DIPAM   (3,3ƍ-diammino-2,2ƍ,4,4ƍ,6,6ƍ-esanitrobifenolo    o
dipicrammide) (CAS 17215-44-0); 
    11. DNGU (DINGU o dinitroglicolurile) (CAS 55510-04-8); 
    12. Furazani, come segue: 
      a. DAAOF (DAAF, DAAFox o diamminoazossifurazano); 
      b. DAAzF (diamminoazofurazano) (CAS 78644-90-3); 
    13. HMX e derivati (cfr. anche la  Cat.  8.g.5.  per  i  relativi
precursori ), come segue: 
      a.           HMX            (ciclotetrametilentetranitroammina,
ottaidro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazina,               1,3,5,7-
tetranitro-1,3,5,7-tetraza-ciclottano,  octogen  o   octogene)   (CAS
2691-41-0); 
      b. difluoroamminati analoghi di HMX; 
      c.       K-55        (2,4,6,8-tetranitro-2,4,6,8-tetrazabiciclo
[3,3,0]-ottanone-3, tetranitrosemiglicourile o  cheto-biciclico  HMX)
(CAS 130256-72-3); 
    14. HNAD (esanitroadamantano) (CAS 143850-71-9); 
    15. HNS (esanitrostilbene) (CAS 20062-22-0); 
    16. Imidazoli, come segue: 
      a. BNNII (ottaidro-2,5-bis(nitroimino)imidazo[4,5-d]imidazolo); 
      b. DNI (2,4-dinitroimidazolo) (CAS 5213-49-0); 
      c. FDIA (1-fluoro-2,4-dinitroimidazolo); 
      d. NTDNIA (N-(2-nitrotriazolo)-2,4-dinitroimidazolo); 
      e. PTIA (1-picril-2,4,5-trinitroimidazolo); 
    17. NTNMH (1-(2-nitrotriazolo)-2-dinitrometilene di idrazina); 
    18. NTO (ONTA o 3-nitro-1,2,4-triazol-5-one) (CAS 932-64-9); 
    19. Polinitrocubani con piu' di 4 gruppi nitro; 
    20.    PYX    (2,6-Bis(picrilammino)-3,5-dinitropiridina)    (CAS
38082-89-2); 
    21. RDX e derivati, come segue: 
      a.   RDX   (ciclotrimetilenetrinitrammina,    ciclonite,    T4,
esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina,
1,3,5-trinitro-1,3,5-triazo-cicloesano,  hexogen  o  hexogene)   (CAS
121-82-4); 
      b. Keto-RDX (K-6  o  2,4,6-trinitro-2,4,6-triazo-ciclo-esanone)
(CAS 115029-35-1); 
    22. TAGN (nitrato di triamminoguanidina) (CAS 4000-16-2); 
    23. TATB (triamminotrinitrobenzene) (CAS 3058-38-6)  (cfr.  anche
la Cat.8.g.7. per i relativi "precursori"); 
    24.            TEDDZ            (3,3,7,7-tetrabis(difluoroammina)
ottaidro-1,5-dinitro-1,5-diazocina); 
    25. Tetrazoli, come segue: 
      a. NTAT (nitrotriazolo amminotetrazolo); 
      b. NTNT (1-N-(2-nitrotriazolo)-4-nitrotetrazolo); 
    26. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina) (CAS 479-45-8); 
    27.   TNAD   (1,4,5,8-tetranitro-1,4,5,8-tetrazadecalina)    (CAS
135877-16-6) (v. anche la Cat.8.g.6. per i relativi "precursori"); 
    28. TNAZ (1,3,3-trinitroazetidina) (CAS 97645-24-4) (v. anche  la
Cat. 8.g.2. per i relativi "precursori"); 
    29. TNGU (SORGUYL o tetranitroglicolurile) (CAS 55510-03-7); 
    30. TNP  (1,4,5,8-tetranitro-piridazino[4,5-d]  piridazina)  (CAS
229176-04-9); 
    31. Triazine, come segue: 
      a. DNAM (2-ossi-4,6-dinitroammino-s-triazina) (CAS 19899-80-0); 
      b.      NNHT       (2-nitroimino-5-nitroesaidro-1,3,5-triazina)
(CAS130400-13-4); 
    32. Triazoli, come segue: 
      a. 5-azido-2-nitrotriazolo; 
      b. ADHTDN (4-ammino-3,5-diidrazino-1,2,4-triazolo dinitrammide)
(CAS 1614-08-0); 
      c. ADNT (1-ammino-3,5-dinitro-1,2,4-triazolo); 
      d. BDNTA ([bis-dinitrotriazolo] ammina); 
      e. DBT (3,3ƍ-dinitro-5,5-bi-1,2,4-triazolo) (CAS 30003-46-4); 
      f. DNBT (dinitrobistriazolo) (CAS 70890-46-9); 
      g. non utilizzato dal 2010; 
      h. NTDNT (1-N-(2-nitrotriazolo)3,5-dinitrotriazolo); 
      i. PDNT (1-picril-3,5-dinitrotriazolo); 
      j.    TACOT     (tetranitrobenzotriazolobenzotriazolo)     (CAS
25243-36-1); 
    33. Esplosivi non elencati altrove nella Cat. 8.a. e  aventi  una
delle caratteristiche seguenti: 
      a. una velocita'  di  detonazione  superiore  a  8  700  m/s  a
densita' massima; o 
      b. una pressione di detonazione superiore a 34 GPa (340 Kbar); 
    34. non utilizzato dal 2013; 
    35. DNAN (2,4-dinitroanisolo) (CAS 119-27-7); 
    36. TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazaisowurtzitano); 
    37. GUDN (guanilurea dinitrammide) FOX-12 (CAS 217464-38-5); 
    38. Tetrazine, come segue: 
      a. BTAT (Bis(2,2,2-trinitroetil)-3,6-diamminotetrazina); 
      b. LAX-112 (3,6-diammino-1,2,4,5-tetrazina-1,4-diossido); 
    39.  materiali  energetici  ionici  con  temperatura  di  fusione
compresa tra 343  K  (70  °C)  e  373  K  (100  °C)  e  velocita'  di
detonazione  superiore  a  6  800  m/s  o  pressione  di  detonazione
superiore a 18 GPa (180 kbar); 
    40. BTNEN [Bis(2,2,2-trinitroetil)-nitroammina] (CAS 19836-28-3); 
    41. FTDO (5,6(3',4'-furazano)-1,2,3,4-tetrazina-1,3-diossido); 
    42. EDNA (Etilenedinitrammina) (CAS 505-71-5); 
    43. TKX-50 (diidrossilammonio 5,5'-bistetrazolo-1,1'-diolato); 
    Nota La Cat.8.a. comprende i 'co-cristalli esplosivi'. 
      Nota tecnica 
      Un 'co-cristallo esplosivo' e' un materiale  solido  costituito
da una distribuzione ordinata tridimensionale di due o piu'  molecole
esplosive, almeno una delle quali e' specificata nella Cat.8.a. . 
  b. "propellenti", come segue: 
    1. qualsiasi  "propellente"  solido  avente  un  impulso  teorico
specifico (in condizioni standard) maggiore di: 
      a. 240  secondi  per  i  "propellenti"  non  metallizzati,  non
alogenizzati; 
      b.  250  secondi  per   i   "propellenti"   non   metallizzati,
alogenizzati; o 
      c. 260 secondi per i "propellenti" metallizzati; 
    2. Non utilizzato dal 2013; 
    3. "propellenti" dotati di  forza  costante  superiore  a  1  200
Kjoule/kg; 
    4. "propellenti"  che  possono  mantenere  un  tasso  lineare  di
combustione costante superiore a 38 mm/s in  condizioni  standard  di
pressione (misurate sotto forma di filamento singolo inibito) di 6,89
Mpa (68,9 bar) e alla temperatura di 294 K (21 °C); 
    5. "propellenti" a doppia base, colati in stampo, modificati  con
elastomeri (EMCDB) con allungamento al massimo sforzo superiore al  5
% a 233 K (- 40 °C); 
    6. qualsiasi "propellente" che  contenga  sostanze  di  cui  alla
Cat.8.a.; 
    7. "propellenti", non contemplati altrove  nel  presente  elenco,
appositamente progettati per uso militare; 
  c. materiali "pirotecnici", combustibili e relative sostanze,  come
segue, e loro miscele: 
    1. combustibili per "aeromobili" appositamente concepiti per  uso
militare; 
      Nota 1 La Cat.8.c.1. non si applica  ai  seguenti  combustibili
"per aeromobili": JP-4, JP-5 e JP-8. 
      Nota 2 I combustibili per aeromobili  di  cui  alla  Cat.8.c.1.
sono i prodotti finiti e non i loro costituenti. 
    2. alano (ibrido di alluminio) (CAS 7784-21-6); 
    3. borani, come segue e relativi derivati: 
      a. carborani; 
      b. omologhi del borano, come segue: 
        1. decaborano (14) (CAS 17702-41-9); 
        2. pentaborano (9) (CAS 19624-22-7); 
        3. pentaborano (11) (CAS 18433-84-6); 
    4. idrazina e derivati, come segue (cfr. anche la Cat.8.d.8. e la
Cat.8.d.9. per i derivati ossidanti dell'idrazina): 
      a. idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori
al 70 %; 
      b. monometilidrazina (CAS 60-34-4); 
      c. dimetilidrazina simmetrica (CAS 540-73-8); 
      d. dimetilidrazina asimmetrica (CAS 57-14-7); 
       Nota La  Cat.  8.c.4.a.  non  si  applica  alle  'miscele'  di
idrazina formulate appositamente per il controllo della corrosione. 
    5. combustibili metallici, 'miscele' di combustibili o  'miscele'
"pirotecniche",  sotto  forma  di  particelle  sferiche,  atomizzate,
sferoidali, in  fiocchi  o  polverizzate,  fabbricati  con  materiali
aventi tenore uguale o  superiore  al  99%  di  uno  qualsiasi  degli
elementi seguenti: 
      a. metalli, come segue, e relative 'miscele': 
        1. berillio (CAS 7440-41-7) con dimensioni  delle  particelle
inferiori a 60 µm; 
        2.  polvere  di  ferro  (CAS  7439-89-6)  con  particelle  di
dimensioni  uguali  o  inferiori  a  3  µm  prodotte  per   riduzione
dell'ossido di ferro con l'idrogeno; 
      b. 'miscele' contenenti uno degli elementi seguenti: 
        1. zirconio (CAS 7440-67-7), magnesio (CAS 7439-95-4) o leghe
di questi con dimensioni delle particelle inferiori a 60 µm; o 
        2. combustibili al boro (CAS 7440-42-8) o al carburo di  boro
(CAS 12069-32-8) con purezza uguale o superiore all'85 % e dimensioni
delle particelle inferiori a 60 µm; 
      Nota 1  La  Cat.8.  c.5.  si  applica  agli  "esplosivi"  e  ai
combustibili, indipendentemente dal fatto che i metalli  o  le  leghe
siano incapsulati o no in alluminio, magnesio, zirconio o berillio. 
      Nota  2  La   Cat.8.c.5.b.   si   applica   esclusivamente   ai
combustibili  metallici  sotto  forma  di  particelle   quando   sono
miscelati con altre sostanze per formare una 'miscela' formulata  per
uso militare, quali "propellenti" ad impasto  liquido,  "propellenti"
solidi o 'miscele' "pirotecniche". 
      Nota 3 La Cat.8.c.5.b.2. non si applica al boro e al carburo di
boro arricchito con boro-10 (contenuto di boro-10 uguale o  superiore
al 20 %). 
    6. materiali militari che contengono gelificanti  per  carburanti
idrocarburici formulati appositamente per l'impiego dei  lanciafiamme
o delle munizioni incendiarie, come gli stearati  metallici  (ad  es.
Octal (CAS 637-12-7)) o i palmitati; 
    7. perclorati, clorati e cromati mescolati a polvere di metallo o
ad altri componenti di combustibile ad alto contenuto energetico; 
    8. polvere di  alluminio  (CAS  7429-90-5)  di  forma  sferica  o
sferoidale con dimensioni delle particelle uguali o  inferiori  a  60
µm, fabbricate con materiali aventi  tenore  in  alluminio  uguale  o
superiore al 99 %; 
    9. sub-idruri di titanio (TiHn) con stechiometria equivalente a n
= 0,65-1,68; 
    10.  combustibili  liquidi  ad  alta  densita'  di  energia   non
contemplati alla Cat. 8.c.1., come segue: 
      a. combustibili misti che incorporano combustibili  sia  solidi
che liquidi (ad es. l'impasto di boro), aventi densita' di energia in
base alla massa uguale o superiore a 40 MJ/kg; 
      b. altri  combustibili  e  additivi  di  combustibili  ad  alta
densita' di energia (ad es. cubano, soluzioni ioniche,  JP-7,  JP-10)
aventi densita' di energia in base al volume  uguale  o  superiore  a
37,5 GJ per metro cubo, misurata a 293  K  (20  °C)  e  pressione  di
un'atmosfera (101,325 kPa); 
      Nota La Cat.8.c.10.b. non si applica  ai  combustibili  fossili
raffinati, ai biocombustibili o ai combustibili per motori  omologati
per l'uso nell'aviazione civile. 
    11. materiali "pirotecnici" e piroforici, come segue: 
      a. materiali "pirotecnici" o piroforici appositamente formulati
per migliorare o controllare la produzione di  energia  irradiata  in
una qualsiasi parte dello spettro infrarosso (IR); 
      b.  miscele  di  magnesio,  politetrafluoroetilene   (PTFE)   e
copolimero di difluoruro-esafluoropropilene  di  vinilidene  (ad  es.
MTV); 
    12. miscele di combustibili, miscele "pirotecniche"  o  materiali
energetici, non contemplati altrove nella Categoria 8,  aventi  tutte
le caratteristiche seguenti: 
      a. contenenti piu' dello 0,5 % di particelle di  uno  qualunque
dei seguenti: 
        1. alluminio; 
        2. berillio; 
        3. boro; 
        4. zirconio; 
        5. magnesio; o 
        6. titanio; 
      b.  particelle  di  cui  alla  Cat.8.c.12.a.   con   dimensione
inferiore a 200 nm in qualunque direzione; e 
      c. particelle di cui alla Cat.8.c.12.a. con tenore  in  metallo
pari o superiore al 60%; 
      d. ossidanti, come segue, e relative 'miscele': 
        1. ADN (dinitrammide di ammonio o SR 12) (CAS 140456-78-6); 
        2. AP (perclorato di ammonio) (CAS 7790-98-9); 
        3.  composti  costituiti  da  fluoro  e  uno  degli  elementi
seguenti: 
          a. altri alogeni; 
          b. ossigeno; o 
          c. azoto; 
      Nota 1 La Cat. 8.d.3. non si applica al  trifluoruro  di  cloro
(CAS 7790-91-2). 
      Nota 2 La Cat. 8.d.3. non si applica al  trifluoruro  di  azoto
(CAS 7783-54-2) allo stato gassoso. 
        4. DNAD (1,3-dinitro-1,3-diazetidina) (CAS 78246-06-7); 
        5. HAN (nitrato di idrossiammonio) (CAS 13465-08-2); 
        6. HAP (perclorato di idrossiammonio) (CAS 15588-62-2); 
        7. HNF (nitroformiato di idrazinio) (CAS 20773-28-8); 
        8. nitrato di idrazina (CAS 37836-27-4); 
        9. perclorato di idrazina (CAS 27978-54-7); 
        10.  ossidanti  liquidi  costituiti  da  o  contenenti  acido
nitrico fumante rosso inibito (IRFNA) (CAS 8007- 58-7); 
      Nota La Cat.8.d.10. non si applica  all'acido  nitrico  fumante
non inibito. 
      e. leganti, plastificanti, monomeri e polimeri, come segue: 
        1.  AMMO  (azidometilmetilossetano  e  suoi  polimeri)   (CAS
90683-29-7) (cfr. anche la Cat.8.g.1. per i relativi "precursori"); 
        2. 2. BAMO (3,3-bis(azidometil)ossetano e suoi polimeri) (CAS
17607-20-4) (cfr. anche la Cat. 8.g.1. per i relativi "precursori"); 
        3. BDNPA [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  acetica]  (CAS
5108-69-0); 
        4. BDNPF [bis(2,2-dinitropropil)  di  aldeide  formica]  (CAS
5917-61-3); 
        5. BTTN (trinitrato di  butantriolo)  (CAS  6659-60-5)  (cfr.
anche la Cat. 8.g.8. per i relativi "precursori"); 
        6.   monomeri   energetici,   plastificanti    o    polimeri,
appositamente progettati per uso  militare  e  contenenti  uno  degli
elementi seguenti: 
          a. gruppi nitrici; 
          b. nitruri; 
          c. nitrati; 
          d. gruppi nitrazo; o 
          e. difluoroammino; 
        7. FAMAO (3-difluoroamminometil-3-azidometilossetano) e  suoi
polimeri; 
        8.    FEFO    [bis-(2-fluoro-2,2-dinitroetil)formal]     (CAS
17003-79-1); 
        9. FPF-1 (poli-2,2,3,3,4,4-esafluoropentano-1,5-diol  formal)
(CAS 376-90-9); 
        10.                                                     FPF-3
(poli-2,4,4,5,5,6,6-eptafluoro-2-tri-fluorometil-3-ossaeptano-1,7-dio
l formal); 
        11. GAP (polimero di azoturo di glicidile) (CAS  143178-24-9)
e suoi derivati; 
        12. HTPB (polibutadiene con radicali ossidrilici  terminali),
avente funzionalita' ossidrilica maggiore o uguale a 2,2 e  uguale  o
inferiore  a  2,4,  valore  ossidrilico  inferiore  a  0,77  meq/g  e
viscosita' a 30 °C inferiore a 47 poise (CAS 69102-90-5); 
        13. alcool  funzionalizzati,  poli(epicloroidrina)  con  peso
molecolare inferiore a 10 000, come segue: 
          a. poli(epicloroidrindiolo); 
          b. poli(epicloroidrintriolo); 
        14. NENA (composti di nitratoetilnitrammina) (CAS 17096-47-8,
85068-73-1, 82486-83-7, 8248682-6 e 85954-06-9); 
        15. PGN (poli-GLYN, poliglicidilnitrato  o  poli(nitratometil
ossirano)) (CAS 27814-48-8); 
        16. poli-NIMMO (polinitratometilmetilossetano),  poli-NMMO  o
poli(3-nitratometil-3-metilossetano) (CAS 84051-81-0); 
        17. polinitroortocarbonati; 
        18. TVOPA (1,2,3-tris[1,2-bis(difluoroammino)etossi]  propano
o tris vinossi propano addotto) (CAS 53159-39-0); 
        19. 4,5 diazidometil-2-metil-1,2,3-triazolo (iso- DAMTR); 
        20. PNO (Poli(3-nitrato ossetano)); 
        21. TMETN (Trimetiloletano trinitrato) (CAS 3032-55-1). 
      f. "additivi", come segue: 
        1. salicilato di rame basico (CAS 62320-94-9); 
        2. BHEGA (bis-(2-idrossietil) glicolammide) (CAS 17409-41-5); 
        3. BNO (nitrileossido di butadiene); 
        4. derivati del ferrocene, come segue: 
          a. butacene (CAS 125856-62-4); 
          b.   catocene   (propano   2,2-bis-etilferrocenile)    (CAS
37206-42-l); 
          c. acidi carbossilici del ferrocene e  esteri  degli  acidi
carbossilici del ferrocene; 
          d. n-butil-ferrocene (CAS 31904-29-7); 
          e.  altri  polimeri  addotti  derivati  dal  ferrocene  non
contemplati altrove al punto ML8.f.4.; 
          f. etil-ferrocene, (CAS 1273-89-8); 
          g. propil-ferrocene; 
          h. pentil-ferrocene (CAS 1274-00-6); 
          i. diciclopentil-ferrocene; 
          j. dicicloesil-ferrocene; 
          k. dietil-ferrocene (CAS 1273-97-8); 
          l. dipropil-ferrocene; 
          m. dibutil-ferrocene (CAS 1274-08-4); 
          n. diesil-ferrocene (CAS 93894-59-8); 
          o. acetil-ferrocene (CAS 1271-55-2)/1,1´-diacetil-ferrocene
(CAS 1273-94-5); 
        5.   betaresorcilato   di   piombo   (CAS    20936-32-7)    o
betaresorcilato di rame (CAS 70983-44-7); 
        6. citrato di piombo (CAS 14450-60-3); 
        7. chelati di piombo e di rame betaresorcilati  o  salicilati
(CAS 68411-07-4); 
        8. maleato di piombo (CAS 19136-34-6); 
        9. salicilato di piombo (CAS 15748-73-9); 
        10. stannato di piombo (CAS 12036-31-6); 
        11. MAPO (tris-1-(2-metil)  aziridinil  fosfin  ossido)  (CAS
57-39-6);  BOBBA  8  (ossido  di  fosfina   bis(2-metil   aziridinil)
2-(2-idrossipropanossi) propilammino) e altri derivati del MAPO; 
        12. metil  BAPO  (ossido  di  fosfina  bis(2-metilaziridinil)
metilammino) (CAS 85068-72-0); 
        13. N-metil-p-nitroanilina (CAS 100-15-2); 
        14. 3-nitrazo-1,5 pentano diisocianato (CAS 7406-61-9); 
        15. agenti di accoppiamento organometallici, come segue: 
          a.  neopentil  [diallile]  ossi,  tris  [diottile]  fosfato
titanato  (CAS  103850-22-2);  chiamato  anche  titanio  IV,  2,2[bis
2-propenolato-metil,  butanolato,  tris  (diottile)   fosfato]   (CAS
110438-25-0); o LICA 12 (CAS 103850-22-2); 
          b.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil]  butanolato-1,  tris  (diottile)  pirofosfato   o
KR3538; 
          c.       titanio       IV,        [(2-propenolato-1)-metil,
n-propanolatometil] butanolato-1, tris (diottile) fosfato; 
        16. policianodifluoramminoetilenossido; 
        17. agenti leganti come segue: 
          a. 1,1R,1S-trimesoil-tris(2-etilaziridina)  (HX-868,  BITA)
(CAS 7722-73-8); 
          b. ammidi di  aziridina  polifunzionali  con  strutture  di
rinforzo isoftaliche, trimesiche,  isocianuriche  o  trimetiladipiche
aventi anche un gruppo di 2-metil o 2-etil aziridina; 
        Nota La Cat.8.f.17.b. comprende: 
          a.  1,1H-Isoftaloile-bis  (2-metilaziridina)(HX-752)   (CAS
7652-64-4); 
          b. 2,4,6-tris(2-etil-1-aziridinil)-1,3,5-triazina  (HX-874)
(CAS 18924-91-9); 
          c. 1,1ƍ-trimetiladipoil-bis(2-etilaziridina) (HX-877)  (CAS
71463-62-2). 
        18. propilenimmina (2-metilaziridina) (CAS 75-55-8); 
        19. ossido ferrico sopraffino (Fe2O3) (CAS 1317-60-8)  avente
una superficie specifica superiore a 250 m2/g e una dimensione  media
di particelle uguale o inferiore a 3,0 nm; 
        20.    TEPAN    (tetraetilenepentamminaacrilonitrile)    (CAS
68412-45-3); poliammine cianoetilate e loro sali; 
        21.   TEPANOL   (tetraetilenepentaminaacrilonitrileglicidile)
(CAS 68412-46-4); poliammine cianoetilate  addotte  con  glicidolo  e
loro sali; 
        22. TPB (trifenilbismuto) (CAS 603-33-8); 
        23. TEPB (Tris (etossifenil) bismuto) (CAS 90591-48-3); 
      g. " precursori", come segue: 
        N.B. Nella Cat.8.g. i riferimenti sono  fatti  ai  "materiali
energetici" ivi indicati, fabbricati dalle sostanze seguenti. 
        1. BCMO  (3,3-bis(clorometil)ossetano)  (CAS  78-71-7)  (cfr.
anche la Cat.8.e.1. e la Cat.8.e.2.); 
        2.  sali  di  tert-butil-dinitroazotidina  (CAS  125735-38-8)
(cfr..anche la Cat.8.a.28.); 
        3.   derivati   dell'esaazaisowurtzitano   tra    cui    HBIW
(esabenzilesaazaisowurtzitano)  (CAS  124782-156)  (cfr.   anche   la
Cat.8.a.4.)  e  TAIW  (tetraacetildibenzilesaazaisowurtzitano)   (CAS
182763-60-6) (cfr. anche la Cat.8.a.4.); 
        4. non utilizzato dal 2013; 
        5. TAT (1,3,5,7  tetraacetil-1,3,5,7,-tetraaza  ciclo-ottano)
(CAS 41378-98-7) (cfr. anche la Cat.8.a.13.); 
        6. 1,4,5,8 tretraazadecalina (CAS 5409-42-7) (cfr.  anche  la
Cat.8.a.27.); 
        7.  1,3,5-triclorobenzene  (CAS  108-70-3)  (cfr.  anche   la
Cat.8.a.23.); 
        8. 1,2,4 triidrossibutano (1,2,4-butantriolo) (CAS 3068-00-6)
(cfr. anche la Cat.8.e.5.); 
        9.     DADN      (1,5-diacetil-3,7-dinitro-1,      3,      5,
7-tetraaza-cicloottano) (cfr. anche la Cat.8.a.13.). 
      h. polveri e forme di 'materiale reattivo' come segue: 
        1. polveri di  uno  qualsiasi  dei  materiali  seguenti,  con
dimensioni delle particelle inferiori a 250 µm in qualsiasi direzione
e non altrove specificate dalla Cat.8: 
          a. alluminio; 
          b. niobio; 
          c. boro; 
          d. zirconio; 
          e. magnesio; 
          f. titanio; 
          g. tantalio; 
          h. tungsteno; 
          i. molibdeno; o 
          j. afnio; 
        2. forme,  non  specificate  dalle  Cat.3,  Cat.4,  Cat.12  o
Cat.16, fabbricate da polveri specificate dalla Cat.8.h.1. . 
        Note tecniche 
        1. I 'materiali reattivi' sono progettati  per  produrre  una
reazione esotermica solo con gradienti di scambio elevati e da  usare
per rivestimento o involucro di testate belliche. 
        2. Le polveri  di  'materiali  reattivi'  sono  ottenute,  ad
esempio, mediante un processo di macinatura con  mulino  a  sfere  ad
alta energia. 
        3.  Le  forme  di  'materiale  reattivo'  sono  prodotte,  ad
esempio, mediante sinterizzazione laser selettiva. 
        Nota 1 La Cat.8 non si applica alle sostanze seguenti, a meno
che siano composte o miscelate con i "materiali  energetici"  di  cui
alla Cat.8.a. o con le polveri di metallo di cui alla Cat.8.c. : 
          a. picrato di ammonio (CAS 131-74-8); 
          b. polvere nera; 
          c. esanitrodifenilammina (CAS 131-73-7); 
          d. difluoroammina (CAS 10405-27-3); 
          e. nitroamido (CAS 9056-38-6); 
          f. nitrato di potassio (CAS 7757-79-1); 
          g. tetranitronaftalina; 
          h. trinitroanisolo; 
          i. trinitronaftalina; 
          j. trinitrossilene; 
          k. N-pirrolidinone; 1-metil-2-pirrolidinone (CAS 872-50-4); 
          l. diottimaleato (CAS 142-16-5); 
          m. etilesilacrilato (CAS 103-11-7); 
          n. trietilalluminio (TEA) (CAS 97-93-8),  trimetilalluminio
(TMA) (CAS 75-24-1), ed altri alchili pirofolici metallici  ed  arili
di litio, sodio, magnesio, zinco e boro; 
          o. nitrocellulosa (CAS 9004-70-0); 
          p.   nitroglicerina    (o    trinitrato    di    glicerina,
trinitroglicerina) (NG) (CAS 55-63-0); 
          q. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT) (CAS 118-96-7); 
          r. etilendiamminodinitrato (EDDN) (CAS 20829-66-7); 
          s. pentaeritritetetranitrato (PETN) (CAS 78-11-5); 
          t. azoturo di piombo (CAS 13424-46-9), stifnato normale  di
piombo (CAS 15245-44-0) e stifnato basico di piombo (CAS  12403-82-6)
ed esplosivi primari o composizioni di innesco contenenti  azoturi  o
complessi di azoturi; 
          u. trietileneglicoldinitrato (TEGDN) (CAS 111-22-8); 
          v. 2,4,6-trinitroresorcina (acido stifnico) (CAS 82-71-3); 
          w. dietildifenilurea (CAS 85-98-3); dimetildifenilurea (CAS
611-92-7); metiletildifenilurea [centraliti]; 
          x.   N,N-difenilurea   (difenilurea    asimmetrica)    (CAS
603-54-3); 
          y.  metil-N,N-difenilurea   (difenilurea   asimmetrica   di
metile); (CAS 13114-72-2); 
          z. etil-N,N-difenilurea (difenilurea asimmetrica di  etile)
(CAS 64544-71-4); 
          aa. 2-nitrodifenilammina (2-NDPA) (CAS 119-75-5); 
          bb. 4-nitrodifenilammina (4-NDPA) (CAS 836-30-6); 
          cc. 2,2-dinitropropanolo (CAS 918-52-5); 
          dd.  nitroguanidina  (CAS  556-88-7)  (cfr.  voce  1C011.d.
dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso). 
        Nota 2 La Cat.8  non  si  applica  a  perclorato  di  ammonio
(Cat.8.d.2.), NTO (Cat.8.a.18.)  o  catocene  (Cat.8.f.4.b.),  aventi
tutte le caratteristiche seguenti: 
          a.  appositamente  formulati   per   dispositivi   per   la
generazione di gas per uso civile; 
          b.  composti  o  miscelati  con  leganti  o   plastificanti
termoindurenti non attivi e aventi massa inferiore a 250 g; 
          c. aventi un massimo dell'80 %  di  perclorato  di  ammonio
(Cat.8.d.2.) in termini di massa di materiale attivo; 
          d. aventi un contenuto di  NTO  (Cat.8.a.18.)  inferiore  o
uguale a 4 g; e 
          e. aventi un contenuto di catocene (Cat.8.f.4.b.) inferiore
o uguale a 1 g. 
 
  Categoria 9 
  Navi da guerra (di superficie  o  subacquee),  attrezzature  navali
speciali, accessori, componenti e  altre  navi  di  superficie,  come
segue: 
  N.B. Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr. Cat. 11. 
  .a. Navi e componenti, come segue: 
    1. navi (di superficie o subacquee)  appositamente  progettate  o
modificate  per  uso  militare,  qualunque  sia  il  loro  stato   di
riparazione o la loro  condizione  operativa,  e  dotate  o  meno  di
sistemi d'arma o di corazzature, e loro scafi o  parti  di  scafi,  e
loro componenti appositamente progettati per uso militare; 
      Nota La Cat.9.a.1 comprende veicoli appositamente progettati  o
modificati per il trasporto di operatori subacquei. 
    2. navi di superficie, non contemplate alla Cat.9.a.1, aventi uno
dei seguenti elementi fissi o integrati nella nave: 
      a. armi automatiche di cui al punto Cat.1  o  armi  di  cui  ai
punti Cat.2, Cat.4, Cat.12 o Cat.19, o 'supporti' o rinforzi per armi
di calibro uguale o superiore a 12,7 mm; 
      Nota tecnica 
      Il termine "supporti" si riferisce ai supporti per  armi  o  ai
rinforzi strutturali al fine di installare armi. 
      b. sistemi per la direzione del tiro di cui al punto Cat.5; 
      c. aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
        1. 'protezione di  tipo  chimico,  Biologico,  Radiologico  e
Nucleare (CBRN)'; e 
        2. 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a fondo'  progettato
ai fini di decontaminazione; o 
        Note tecniche 
        1. La 'protezione CBRN' e' uno spazio  interno  autonomo  con
caratteristiche quali sovrapressurizzazione, isolamento  dei  sistemi
di ventilazione, aperture limitate per l'aerazione con filtri CBRN  e
punti di accesso  del  personale  limitati  dotati  di  serrande  per
l'aria. 
        2. Il 'sistema di prelavaggio o di lavaggio a  fondo'  e'  un
sistema di nebulizzazione di  acqua  di  mare  in  grado  di  bagnare
simultaneamente la sovrastruttura esterna e i ponti  esterni  di  una
nave. 
      d. sistemi attivi di contromisura per  armi  di  cui  ai  punti
Cat.4.b,  Cat.5.c  o   Cat.11.a   e   aventi   una   delle   seguenti
caratteristiche: 
        1. 'protezione CBRN'; 
        2.  scafo  e  sovrastruttura  appositamente  progettati   per
ridurre la superficie radar equivalente; 
        3. dispositivi di  riduzione  della  segnatura  termica,  (ad
esempio un sistema di raffreddamento dei  gas  di  scarico),  esclusi
quelli   appositamente   progettati   per   aumentare    l'efficienza
complessiva  dell'impianto  di  energia/propulsione  o  per   ridurre
l'impatto ambientale; o 
        4. un  sistema  di  compensazione  magnetica  progettato  per
ridurre la segnatura magnetica dell'intera nave; 
  .b. Motori e sistemi  di  propulsione,  come  segue,  appositamente
progettati  per  uso  militare  e   loro   componenti   appositamente
progettati per uso militare: 
    1. motori diesel appositamente progettati per sottomarini; 
    2. motori elettrici  appositamente  progettati  per  sottomarini,
aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. potenza all'asse superiore a 0,75 MW (1.000 hp); 
      b. inversione rapida; 
      c. raffreddati a liquido; e 
      d. totalmente ermetici; 
    3. motori diesel aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. potenza sviluppata superiore o uguale a 37,3 KW (50 hp); e 
      b. contenuto di materiale amagnetico  superiore  al  75%  della
massa totale; 
      Nota tecnica 
      Ai fini della Cat.9.b.3, per 'amagnetico'  si  intende  che  la
permeabilita' relativa e' inferiore a 2. 
    4. sistemi di 'propulsione indipendenti dall'aria'  appositamente
progettati per sottomarini; 
      Nota tecnica: 
      La 'propulsione indipendente dall'aria' consente al sottomarino
in immersione di far funzionare  il  sistema  di  propulsione,  senza
accesso all'ossigeno atmosferico, per una durata superiore  a  quella
altrimenti consentita dalla batteria. Ai fini del punto Cat.9.b.4, la
propulsione indipendente dall'aria non include l'energia nucleare. 
  .c. Apparecchiature di scoperta subacquea, appositamente progettate
per uso  militare,  loro  sistemi  di  controllo  e  loro  componenti
appositamente progettati per uso militare; 
  .d.  Reti  antisommergibile  e   reti   antisiluri,   appositamente
progettate per uso militare; 
  .e. Non utilizzato dal 2003; 
  .f. Penetratori di scafo e connettori appositamente progettati  per
uso militare che permettono l'interazione con apparecchiature esterne
alla  nave  e  loro  componenti  appositamente  progettati  per   uso
militare; 
    Nota La Cat.9.f. include i connettori per uso navale a conduttore
singolo, multiplo, coassiale o a guida d'onda, ed  i  penetratori  di
scafo, in grado di rimanere stagni e di mantenere le  caratteristiche
richieste a profondita' superiori a 100 m; ed i  connettori  a  fibre
ottiche e  i  penetratori  di  scafo  di  tipo  ottico  appositamente
progettati  per  la  trasmissione  di  fasci  "laser"   a   qualsiasi
profondita'. La Cat.9.f. non si applica  ai  normali  penetratori  di
scafo per gli assi di propulsione ne' agli assi  di  controllo  delle
superfici idrodinamiche. 
  .g. Cuscinetti silenziosi aventi almeno una  delle  caratteristiche
seguenti, loro  componenti  e  apparecchiature  che  contengono  tali
cuscinetti, appositamente progettati per uso militare: 
    1. sospensioni a gas o magnetiche; 
    2. controlli attivi per la soppressione della segnatura; o 
    3. controlli per la soppressione delle vibrazioni. 
  q.  Apparecchiature  nucleari  per  la  generazione  di  energia  o
apparecchiature per la propulsione, appositamente progettate  per  le
navi di cui alla Cat.9.a. e loro componenti appositamente  progettati
o 'modificati' per uso militare. 
    Nota tecnica 
    Ai fini della Cat.9.h., per  'modificato'  si  intende  qualsiasi
cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro  genere  che
conferisce a un prodotto non militare capacita' equivalenti a  quelle
di un prodotto appositamente progettato per uso militare. 
  Nota La Cat.9.h. comprende i "reattori nucleari". 
 
  Categoria 10 
  "Aeromobili", "veicoli piu'  leggeri  dell'aria",  "velivoli  senza
pilota"   ("UAV"),   motori   aeronautici   e   apparecchiature   per
"aeromobili", relative apparecchiature  e  componenti,  appositamente
progettati o modificati per uso militare, come segue: 
  N.B.: Per le apparecchiature di guida e navigazione cfr.  Categoria
11. 
  a. "Aeromobili" e "veicoli piu' leggeri dell'aria" con equipaggio e
loro componenti appositamente progettati; 
  b. Non utilizzato dal 2011; 
  c. Aeromobili senza pilota  e  veicoli  piu'  leggeri  dell'aria  e
relative apparecchiature, come segue, e loro componenti appositamente
progettati: 
    1. "UAV", veicoli con guida a distanza  (RPV),  veicoli  autonomi
programmabili e "veicoli piu' leggeri dell'aria" senza equipaggio; 
    2. lanciatori, apparecchiature di recupero  e  apparecchiature  e
assiemi di supporto a terra; 
    3. attrezzature progettate per il comando o il controllo; 
  d. Motori aeronautici a propulsione e loro componenti appositamente
progettati; 
  e.  Attrezzature  per  il  rifornimento  in   volo,   appositamente
progettate  o  modificate  per  quanto  segue,  e   loro   componenti
appositamente progettati: 
    1. "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.; o 
    2. aeromobili senza pilota di cui alla Cat.10.c.; 
  f. "Apparecchiature a  terra"  specificamente  progettate  per  gli
aeromobili di cui alla Cat.10.a. o i motori aeronautici di  cui  alla
Cat.10.d.; 
    Nota tecnica 
    Le "apparecchiature a terra" comprendono le  apparecchiature  per
il rifornimento sotto pressione e le apparecchiature  progettate  per
facilitare il funzionamento in aree circoscritte. 
  g.   Apparecchiature   per   la   sopravvivenza    dell'equipaggio,
apparecchiature per la sicurezza dell'equipaggio e altri  dispositivi
di eiezione di emergenza, non contemplate alla Cat.10.a.,  progettate
per gli "aeromobili" di cui alla Cat.10.a.; 
    Nota La Cat.10.g. non sottopone ad autorizzazione gli elmetti per
l'equipaggio che non incorporano le apparecchiature di cui all'elenco
comune delle attrezzature militari  dell'UE,  ne'  hanno  supporti  o
accessori ad esse destinati. 
    N.B.: Per gli elmetti cfr. anche la Cat.13.c.. 
  h. Paracadute, paracadute frenanti e relative apparecchiature, come
segue, e loro componenti appositamente progettati: 
    1. paracadute non contemplati altrove  nell'elenco  comune  delle
attrezzature militari dell'UE; 
    2. paracadute frenanti; 
    3. apparecchiature appositamente progettate per paracadutisti  di
alta  quota  (per  esempio  tute,   caschi   speciali,   sistemi   di
respirazione, apparecchi di navigazione); 
  i. Apparecchiature per apertura controllata o sistemi automatici di
guida, progettati per carichi paracadutati. 
    Nota 1 La Cat.10.a non si applica agli "aeromobili" e ai "veicoli
piu'  leggeri   dell'aria"   o   varianti   di   tali   "aeromobili",
appositamente  progettati  per  uso  militare  e  aventi   tutte   le
caratteristiche seguenti: 
      a. non sono "aeromobili" da combattimento; 
      b. non configurati per uso  militare  e  non  equipaggiati  con
apparecchiature o attacchi appositamente progettati o modificati  per
uso militare; e 
      c. certificati per uso civile dalle autorita'  per  l'aviazione
civile di uno o piu' Stati membri dell'UE  o  di  uno  o  piu'  Stati
partecipanti all'intesa di Wassenaar. 
    Nota 2 La Cat.10.d non si applica a: 
      a. motori aeronautici progettati o modificati per uso  militare
certificati  per  essere  utilizzati  su  aeromobili   civili   dalle
autorita' per l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'UE o
di uno o piu' Stati  partecipanti  all'intesa  di  Wassenaar  o  loro
componenti appositamente progettati; 
      b. motori a pistoni o loro componenti appositamente progettati,
eccetto quelli appositamente progettati per "UAV". 
    Nota 3 Ai fini delle Cat.10.a. e Cat.10.d., per quanto attiene ai
componenti appositamente progettati e alle  relative  apparecchiature
per aeromobili o motori aeronautici non militari modificati  per  uso
militare, si applicano solo ai componenti militari  e  alle  relative
apparecchiature militari necessari alla modifica per uso militare. 
    Nota  4  Ai  fini  della  Cat.10.a.,  l'uso  militare  comprende:
combattimento,   ricognizione   militare,   attacco,    addestramento
militare, supporto logistico, trasporto  e  lancio  di  truppe  o  di
equipaggiamenti militari. 
    Nota 5 La Cat.10.a. non si applica agli aeromobili o  ai  veicoli
piu' leggeri dell'aria aventi tutte le caratteristiche seguenti: 
      a. sono stati costruiti per la prima volta prima del 1946; 
      b. non  incorporano  prodotti  specificati  nell'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'UE, a  meno  che  i  prodotti  siano
necessari per soddisfare norme di sicurezza  o  di  aeronavigabilita'
fissate dalle autorita' per l'aviazione civile di uno  o  piu'  Stati
membri dell'UE o di uno  o  piu'  Stati  partecipanti  all'intesa  di
Wassenaar; e 
      c. non incorporano le armi specificate nell'elenco comune delle
attrezzature  militari  dell'UE,  a  meno   che   le   stesse   siano
inutilizzabili e che non possano essere rimesse in funzione. 
    Nota 6 La Cat.10.d.  non  si  applica  ai  motori  aeronautici  a
propulsione che sono stati fabbricati per la prima  volta  prima  del
1946. 
 
  Categoria 11 
  Apparecchiature elettroniche, "veicoli spaziali" e loro componenti,
non indicati in altre  voci  dell'elenco  comune  delle  attrezzature
militari dell'UE, come segue: 
  a. Apparecchiature elettroniche appositamente  progettate  per  uso
militare, e loro componenti appositamente progettati; 
    Nota La Cat.11.a. comprende: 
      a.  apparati   di   contromisura   elettronica   (ECM)   e   di
contro-contromisura elettronica (ECCM)  (cioe',  apparati  progettati
per introdurre segnali estranei o erronei nei radar o nei  ricevitori
di radiocomunicazioni, o per ostacolare in qualsiasi altra maniera la
ricezione, il funzionamento o l'efficacia dei ricevitori  elettronici
avversari, compresi i loro  apparati  di  contromisura),  incluse  le
apparecchiature di disturbo e di contro-disturbo; 
      b. tubi ad agilita' di frequenza; 
      c.   sistemi   elettronici   o   apparecchiature   elettroniche
progettati per la  sorveglianza  ed  il  monitoraggio  dello  spettro
elettromagnetico a fini di intelligence o di  sicurezza  militare,  o
per contrastare tale sorveglianza e monitoraggio; 
      d.  apparecchiature   di   contromisura   subacquee,   compresi
ingannatori e  disturbatori  acustici  e  magnetici,  progettate  per
introdurre segnali estranei o erronei nei ricevitori sonar; 
      e. apparecchiature di sicurezza per il  trattamento  dei  dati,
apparecchiature per la  sicurezza  dei  dati  ed  apparecchiature  di
sicurezza per linee di trasmissione e  di  segnalazione,  utilizzanti
procedimenti di cifratura; 
      f. apparecchiature per l'identificazione,  l'autenticazione  ed
il caricamento di chiavi crittografiche  ed  apparecchiature  per  la
gestione, produzione e distribuzione di chiavi crittografiche; 
      g. apparecchiature di guida e navigazione; 
      h. apparecchiatura per la trasmissione di  comunicazioni  radio
digitali a diffusione troposferica; 
      i. demodulatori digitali appositamente progettati per  messaggi
di intelligence; 
      j. sistemi automatizzati di comando e di controllo. 
    N.B. Per il "software" associato al sistema  radio  definito  dal
"software" (SDR), cfr. la Cat.21. 
  b.  apparecchiature  di  disturbo  dei  "sistemi   di   navigazione
satellitare" e loro componenti appositamente progettati; 
  c. "veicoli spaziali" appositamente progettati o modificati per uso
militare, e componenti di "veicoli spaziali" appositamente progettati
per uso militare. 
 
  Categoria 12 
  Sistemi d'arma a energia cinetica  ad  alta  velocita'  e  relative
apparecchiature,  come  segue,  e   loro   componenti   appositamente
progettati: 
    a. sistemi d'arma ad energia  cinetica  appositamente  progettati
per distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
    b. impianti di collaudo e valutazione appositamente progettati  e
modelli di  collaudo,  inclusi  la  strumentazione  diagnostica  e  i
bersagli, per il collaudo dinamico di proiettili e sistemi ad energia
cinetica. 
    N.B. Per i sistemi d'arma che impiegano munizioni  costituite  da
sottocalibri o che utilizzano solo propulsione  chimica,  e  relativo
munizionamento, cfr. da Cat.1 a Cat. 4. 
    Nota  1  La  Cat.12  comprende  quanto  segue  se   appositamente
progettato per sistemi d'arma a energia cinetica: 
      a. sistemi di lancio-propulsione in grado di  accelerare  masse
superiori a 0,1 g a velocita' maggiori di 1,6 km/s, a fuoco singolo o
rapido; 
      b. apparecchiature  di  produzione  di  potenza  immediatamente
disponibile, di schermatura elettrica, di immagazzinamento di energia
(ad es. condensatori con elevata capacita' di immagazzinare energia),
di gestione del calore, di  condizionamento,  di  commutazione  o  di
manipolazione  del  combustibile;   e   interfacce   elettriche   tra
l'alimentazione di potenza, il cannone e le altre funzioni di comando
elettrico della torretta; 
      N.B.:  Cfr.  anche  voce  3A001.e.2.  dell'elenco  dell'UE  dei
prodotti e tecnologie a duplice uso per i  condensatori  con  elevata
capacita' di immagazzinare energia. 
    c. sistemi di acquisizione e di inseguimento  del  bersaglio,  di
controllo del tiro e di valutazione del danno; 
    d. sistemi autoguidati di ricerca,  di  guida  o  di  propulsione
deviata (accelerazione laterale) per proiettili. 
    Nota 2 La Cat.12 si applica ai sistemi d'arma che utilizzano  uno
dei seguenti metodi di propulsione: 
      a. elettromagnetico; 
      b. elettrotermico; 
      c. a plasma; 
      d. a gas leggero; o 
      e. chimico (se usato  in  combinazione  con  uno  dei  suddetti
metodi). 
 
  Categoria 13 
  Corazzature  o  equipaggiamenti  di  protezione  e  costruzioni   e
componenti, come segue: 
  a. piastre corazzate metalliche o non metalliche aventi  una  delle
caratteristiche seguenti: 
    1. costruite per ottemperare  a  uno  standard  o  una  specifica
militare; o 
    2. impiegabili per uso militare; 
    N.B. per le piastre antibalistiche, cfr. la Cat.13.d.2. . 
  b. costruzioni di materiali metallici o non  metallici  o  relative
combinazioni  appositamente   progettate   per   fornire   protezione
balistica per  sistemi  militari,  e  loro  componenti  appositamente
progettati; 
  c. elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche  militari,
o a standard nazionali equiparabili, e gusci, cuffie e imbottiture di
conforto degli elmetti appositamente progettati; 
    N.B.: per altri componenti o accessori di elmetti militari,  cfr.
la relativa categoria del presente allegato. 
  d.  Indumenti  antibalistici  o  indumenti   protettivi,   e   loro
componenti, come segue: 
    1.  indumenti  antibalistici  o  indumenti  protettivi   leggeri,
fabbricati in accordo con standard  o  specifiche  militari,  o  loro
equivalenti, e loro componenti appositamente progettati; 
      Nota Ai fini della Cat.13.d.1., gli standard  o  le  specifiche
militari includono almeno  le  specifiche  per  la  protezione  dalla
frammentazione. 
    2.  piastre  per  indumenti  antibalistici  pesanti  che  offrono
protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ  0101.06,
luglio 2008) o "norme equivalenti". 
      Nota 1 La Cat.13.b. include materiali appositamente  progettati
per realizzare blindature reattive  all'esplosione  o  per  costruire
shelter militari. 
      Nota 2 La Cat.13.c. non si applica agli elmetti di  acciaio  di
tipo  convenzionale  che  non  siano   equipaggiati,   modificati   o
progettati per ricevere qualsiasi tipo di dispositivo accessorio. 
      Nota 3 Le Cat.13.c. e Cat.13.d. non si applicano agli  elmetti,
ne' ai giubbetti antibalistici ne' agli indumenti protettivi se  sono
al seguito dell'utente a scopo di protezione personale. 
      Nota 4  Gli  unici  elmetti  appositamente  progettati  per  il
personale addetto  alla  bonifica  di  ordigni  esplosivi  ad  essere
sottoposti   ad   autorizzazione   dalla   Cat.13.c.   sono    quelli
appositamente progettati per uso militare. 
      N.B. 1 Cfr. anche voce 1A005 dell'elenco dell'UE dei prodotti e
tecnologie a duplice uso. 
      N.B. 2 Per i "materiali fibrosi o filamentosi"  utilizzati  per
la fabbricazione di indumenti antibalistici  ed  elmetti,  cfr.  voce
1C010 dell'elenco dell'UE dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
  Categoria 14 
  'Apparecchiature specializzate per l'addestramento militare' o  per
la  simulazione  di  scenari   militari,   simulatori   appositamente
progettati per l'addestramento all'uso delle armi  o  delle  armi  da
fuoco di cui alla Cat.1 o  Cat.2,  e  loro  componenti  ed  accessori
appositamente progettati. 
    Nota tecnica 
    Il  termine  apparecchiature  specializzate  per  l'addestramento
militare comprende modelli militari  di  addestratori  d'attacco,  di
simulatori di volo operativo, di addestratori al bersaglio radar,  di
generatori di bersagli radar, di apparecchiature di addestramento  al
tiro, di addestratori per la guerra antisommergibile,  di  simulatori
di volo (comprese le centrifughe previste per l'uomo, destinate  alla
formazione di  piloti  ed  astronauti),  di  addestratori  radar,  di
simulatori di volo IFR, di simulatori di navigazione,  di  simulatori
di lancio di  missili,  di  materiali  per  bersagli,  di  aeromobili
teleguidati, di addestratori  d'armamento,  di  addestratori  per  la
guida di aeromobili teleguidati, di unita' di addestramento mobili  e
di  apparecchiature  di   addestramento   per   operazioni   militari
terrestri. 
    Nota 1 La Cat.14 comprende i sistemi di generazione di immagine e
sistemi  interattivi  di   scenari   per   simulatori   appositamente
progettati o modificati per uso militare. 
    Nota  2  La  Cat.14   non   si   applica   alle   apparecchiature
appositamente progettate  per  l'addestramento  all'uso  di  armi  da
caccia o armi sportive. 
 
  Categoria 15 
  Apparecchiature per la visione di immagini o di contromisura,  come
segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti e
accessori appositamente progettati: 
  a.  registratori  e  apparecchiature  per  il   trattamento   delle
immagini; 
  b.  apparecchi   da   ripresa,   apparecchiature   fotografiche   e
apparecchiature per lo sviluppo di pellicole fotografiche; 
  c. apparecchiature per l'intensificazione delle immagini; 
  d. apparecchiature per la visione all'infrarosso o termica; 
  e. apparecchiature per l'elaborazione di immagini radar; 
  f. apparecchiature di contromisura o di contro-contromisura per  le
apparecchiature di cui ai alla Cat. da Cat.15.a. alla Cat.15.e. . 
    Nota  La  Cat.15.f.   comprende   apparecchiature   appositamente
progettate per degradare il funzionamento o l'efficacia  dei  sistemi
militari di visione o per ridurre gli effetti di tale degradazione. 
    Nota La  Cat.15  non  si  applica  ai  "tubi  intensificatori  di
immagine di prima generazione" o alle  apparecchiature  appositamente
progettate per incorporarli. 
    N.B. Per la classificazione dei  congegni  di  mira  incorporanti
"tubi intensificatori di immagine di prima generazione", cfr.  Cat.1,
Cat.2 e Cat.5.a.. 
    N.B. Cfr. anche voci 6A002.a.2. e  6A002.b.  dell'elenco  dell'UE
dei prodotti e tecnologie a duplice uso. 
 
  Categoria 16 
  Forgiati, fusioni ed  altri  prodotti  semilavorati,  appositamente
progettati per i materiali di  cui  alle  Cat.1  alla  Cat.4,  Cat.6,
Cat.9, Cat.10, Cat.12 o Cat.19. 
  Nota La Cat.16 si applica  ai  prodotti  semilavorati  quando  sono
identificabili dalla composizione dei materiali, dalla forma o  dalla
funzione. 
 
  Categoria 17 
  Apparecchiature varie, materiali e 'librerie' come  segue,  e  loro
componenti appositamente progettati: 
  a. Apparecchiature per il nuoto subacqueo, appositamente progettate
o modificate per uso militare, come segue: 
    1. autorespiratori subacquei a rigenerazione d'aria (rebreather),
a circuito chiuso e semichiuso; 
    2.  apparecchiature  per   il   nuoto   subacqueo   appositamente
progettate per l'uso con le apparecchiature  subacquee  di  cui  alla
Cat.17.a.1. 
    N.B. Cfr. anche voce 8A002.q. dell'elenco dell'UE dei prodotti  e
tecnologie a duplice uso. 
  b. Apparecchiature da costruzione appositamente progettate per  uso
militare; 
  c. Accessori, rivestimenti e trattamenti per la soppressione  delle
segnature, appositamente progettati per uso militare; 
  d. Apparecchiature per l'assistenza tecnica sul campo appositamente
progettate per essere utilizzate in zona di combattimento; 
  e.  "Robot",  unita'  di  comando  di  "robot"  e  "dispositivi  di
estremita'" di "robot", aventi una delle caratteristiche seguenti: 
    1. appositamente progettati per uso militare; 
    2. dotati di  mezzi  di  protezione  dei  collegamenti  idraulici
contro  perforazioni  prodotte  dall'esterno  causate  da   frammenti
balistici (ad esempio sistemi  di  autosigillatura  dei  collegamenti
idraulici) e progettati per l'uso di fluidi idraulici  con  punto  di
infiammabilita' superiore a 839 K (566°C); o 
    3. appositamente  progettati  o  predisposti  per  funzionare  in
ambiente sottoposto a impulsi elettromagnetici (EMP); 
      Nota tecnica 
      L'espressione  "impulsi  elettromagnetici"  non  si   riferisce
all'interferenza   non   intenzionale   causata   dalle    radiazioni
elettromagnetiche provenienti da materiale  situato  nelle  vicinanze
(ad es. macchine, apparecchiature o materiali elettronici)  o  da  un
fulmine. 
  f.  'Librerie'  appositamente  progettate  o  modificate  per   uso
militare  con  sistemi,  apparecchiature  o  componenti   contemplati
dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE; 
  g.  Apparecchiature  nucleari  per  la  generazione  di  energia  o
apparecchiature per la propulsione, compresi i  "reattori  nucleari",
appositamente  progettate  per  uso  militare   e   loro   componenti
appositamente progettati o 'modificati' per uso militare; 
    Nota La Cat.17.g. comprende i "reattori nucleari". 
  h.  apparecchiature  e  materiali,  rivestiti  o  trattati  per  la
soppressione  della  segnatura,  appositamente  progettati  per   uso
militare, diversi da quelli di cui ad altre voci  dell'elenco  comune
delle attrezzature militari dell'UE; 
  i. Simulatori appositamente progettati per  i  "reattori  nucleari"
militari; 
  j. Officine mobili appositamente progettate o 'modificate'  per  la
manutenzione di apparecchiature militari; 
  k. Generatori da campo appositamente progettati o 'modificati'  per
uso militare; 
  l. containers intermodali ISO o carrozzerie amovibili (ossia  casse
mobili) appositamente progettati o modificati per uso militare; 
  m. traghetti  non  contemplati  altrove  nell'elenco  comune  delle
attrezzature  militari  dell'UE,  ponti  e   pontoni,   appositamente
progettati per uso militare; 
  n. n. modelli di collaudo appositamente progettati per lo  sviluppo
dei prodotti di cui alle Cat.4, Cat.6, Cat.9 o Cat.10; 
  o. apparecchiature di protezione "laser"  (ad  esempio,  protezione
degli occhi o dei sensori) appositamente progettate per uso militare; 
  p. "celle a combustibile" diverse da quelle di cui  ad  altre  voci
dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, appositamente
progettate o modificate per uso militare. 
  Note tecniche 
  1. Non utilizzato dal 2014. 
  2. Ai fini della Cat.17,  per  'modificato'  si  intende  qualsiasi
cambiamento strutturale, elettrico, meccanico o di altro  genere  che
conferisce a un prodotto non militare capacita' equivalenti a  quelle
di un prodotto appositamente progettato per uso militare. 
 
  Categoria 18 
  Apparecchiature di 'produzione', impianti per  prove  ambientali  e
relativi componenti, come segue: 
  a.  apparecchiature  di  'produzione'  appositamente  progettate  o
modificate per la 'produzione' dei prodotti di cui al presente elenco
e loro componenti appositamente progettati; 
  b. impianti appositamente progettati per prove ambientali,  e  loro
apparecchiature appositamente progettate, per la  certificazione,  la
qualificazione o il collaudo di prodotti di cui al presente elenco. 
    Nota tecnica 
    Ai fini della Cat.18 il termine 'produzione' comprende  sviluppo,
valutazione, lavorazione, controllo e collaudo. 
    Nota   Le   Cat.18.a.   e   Cat.18.b.comprendono   le    seguenti
apparecchiature: 
      a. nitratori di tipo continuo; 
      b. apparati o apparecchiature di collaudo utilizzanti la  forza
centrifuga, aventi una delle caratteristiche seguenti: 
        1. azionati da uno o piu' motori di potenza  nominale  totale
superiore a 298 kW (400 hp); 
        2. in grado di sopportare un carico utile uguale o  superiore
a 113 kg; o 
        3. in grado di esercitare un'accelerazione centrifuga  uguale
o superiore a 8 g su un carico utile uguale o superiore a 91 kg; 
      c. presse per disidratazione; 
      d. estrusori a vite appositamente progettati o  modificati  per
l'estrusione di esplosivi militari; 
      e. macchine per il taglio a misura di propellenti estrusi; 
      f. barilatrici di diametro uguale o superiore a 1,85 m e aventi
una capacita' di prodotto superiore a 227 kg; 
      g. miscelatori ad azione continua per propellenti solidi; 
      h. mole idrauliche per frantumare o  macinare  gli  ingredienti
degli "esplosivi" militari; 
      i.  apparecchiature  per  ottenere  sia   la   sfericita'   che
l'uniformita' delle particelle della polvere metallica  di  cui  alla
Cat.8.c.8.; 
      j. convertitori di corrente di convezione  per  la  conversione
delle sostanze di cui alla Cat.8.c.3. 
 
  Categoria 19 
  Sistemi d'arma a energia diretta, apparecchiature  associate  o  di
contromisura e modelli di collaudo, come  segue,  e  loro  componenti
appositamente progettati: 
  a. Sistemi a "laser" appositamente progettati  per  distruggere  un
bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
  b. Sistemi a fascio  di  particelle  in  grado  di  distruggere  un
bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
  c. Sistemi a  radio  frequenza  ad  elevata  potenza  in  grado  di
distruggere un bersaglio o far fallire la missione del medesimo; 
  d. Apparecchiature appositamente progettate per l'individuazione  o
l'identificazione dei sistemi dalla Cat.19.a. alla Cat.19.c.,  o  per
la difesa contro tali sistemi; 
  e. Modelli di collaudo fisico per i sistemi, le apparecchiature e i
componenti di cui alla Cat.19; 
  f. sistemi "laser" appositamente  progettati  per  causare  cecita'
permanente alla visione non corretta, cioe'  alla  visione  a  occhio
nudo o alla visione con dispositivi di correzione visiva. 
  Nota  1  I  sistemi  d'arma  ad  energia  diretta   sottoposti   ad
autorizzazione dalla Cat.19 includono i sistemi le  cui  possibilita'
derivano dall'applicazione controllata di: 
    a. "laser" di potenza sufficiente per effettuare una  distruzione
simile a quella ottenuta con munizioni convenzionali; 
    b.  acceleratori  di  particelle  che  proiettano  un  fascio  di
particelle cariche o neutre con potenza distruttiva; 
    c. trasmettitori a fascio di onde  a  radiofrequenza  di  elevata
potenza impulsiva o di elevata potenza media, in  grado  di  produrre
campi sufficientemente intensi da rendere inutilizzabili  i  circuiti
elettronici di un bersaglio distante. 
  Nota 2 La Cat.19 include quanto segue se  appositamente  progettato
per sistemi d'arma a energia diretta: 
    a.  apparecchiature  di  produzione  di  potenza   immediatamente
disponibile, di immagazzinamento o di  commutazione  di  energia,  di
condizionamento di potenza o di manipolazione di combustibile; 
    b. sistemi di acquisizione o di inseguimento del bersaglio; 
    c. sistemi in grado di valutare i danni causati al bersaglio,  la
distruzione o il fallimento della missione del medesimo; 
    d.  apparecchiature  di  manipolazione,  di  propagazione  o   di
puntamento del fascio; 
    e.  apparecchiature  a  scansione  rapida  del  fascio   per   le
operazioni rapide contro bersagli multipli; 
    f. apparecchiature ottico-adattive e dispositivi di  coniugazione
di fase; 
    g. iniettori di corrente per fasci di ioni negativi di idrogeno; 
    h. componenti di acceleratore "qualificati per impiego spaziale"; 
    i. apparecchiature di focalizzazione di fasci di ioni negativi; 
    j. apparecchiature per il controllo e la scansione di  un  fascio
di ioni ad alta energia; 
    k.   nastri   "qualificati   per   impiego   spaziale"   per   la
neutralizzazione di fasci di isotopi di idrogeno negativi. 
 
  Categoria 20 
  Apparecchiature criogeniche e a "superconduttori",  come  segue,  e
loro componenti e accessori appositamente progettati: 
  a.  apparecchiature  appositamente  progettate  o  configurate  per
essere installate  a  bordo  di  veicoli  per  applicazioni  militari
terrestri, navali, aeronautiche o spaziali, in  grado  di  funzionare
durante il moto e di produrre o mantenere temperature inferiori a 103
K (- 170°C); 
    Nota  La  Cat.20.a  include  i  sistemi   mobili   contenenti   o
utilizzanti accessori  o  componenti  fabbricati  con  materiali  non
metallici o non conduttori di elettricita', come le materie plastiche
o i materiali impregnati di resine epossidiche. 
  b. Apparecchiature elettriche a "superconduttori" (macchine rotanti
o trasformatori), appositamente progettate o configurate  per  essere
installate a bordo di veicoli per  applicazioni  militari  terrestri,
navali, aeronautiche o spaziali, e in grado di funzionare durante  il
moto. 
    Nota La Cat.20.b. non si applica ai generatori  omopolari  ibridi
di corrente continua con armature metalliche normali ad un solo  polo
ruotante   in   un   campo   magnetico    prodotto    dalle    bobine
superconduttrici, a condizione che  queste  bobine  rappresentino  il
solo elemento superconduttore del generatore. 
 
  Categoria 21 
  # "Software", come segue: 
  a. "Software" appositamente progettato o  modificato  per  uno  dei
seguenti fini: 
    1. "sviluppo",  "produzione",  funzionamento  o  manutenzione  di
apparecchiature contemplate  dall'elenco  comune  delle  attrezzature
militari dell'UE; 
    2.  "sviluppo"  o  "produzione"  di  materiali  contemplati   dal
presente allegato; o 
    3. "sviluppo",  "produzione",  funzionamento  o  manutenzione  di
"software" contemplato dal presente elenco; 
  b. "Software" specifico, diverso da quello di  cui  alla  Cat.21.a,
come segue: 
    1.  "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare   e
appositamente progettato per modellare, simulare o  valutare  sistemi
d'arma militari; 
    2.  "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare   e
appositamente progettato per modellare o simulare  scenari  operativi
militari; 
    3. "software" per determinare gli effetti di armi  convenzionali,
nucleari, chimiche o biologiche; 
    4.  "software"  appositamente  progettato  per  uso  militare   e
appositamente progettato per applicazioni di Comando,  Comunicazioni,
Controllo  e  Intelligence   (C3I)   o   applicazioni   di   Comando,
Comunicazioni, Controllo, Computer e Intelligence (C4I); 
    5.  "software"  appositamente  progettato  o  modificato  per  la
condotta di operazioni militari cibernetiche offensive; 
      Nota 1  La  Cat.21.b.5.  comprende  "software"  progettato  per
distruggere,   danneggiare,   indebolire   o   perturbare    sistemi,
apparecchiature  o  "software"  contemplati  dal  presente  allegato,
nonche'  "software"  di  ricognizione  cibernetica  e  "software"  di
Comando e Controllo per le operazioni cibernetiche. 
      Nota 2 La Cat.21.b.5. non  si  applica  alla  "divulgazione  di
vulnerabilita'" o alla "risposta a  un  ciberincidente"  quando  tali
concetti riguardano esclusivamente la prontezza  o  la  risposta  non
militare nell'ambito della cibersicurezza difensiva. 
  c.  "Software",  non   indicato   nelle   Cat.21.a.   o   Cat.21.b.
appositamente   progettato   o   modificato   per   consentire   alle
apparecchiature non contemplate dal presente allegato di espletare le
funzioni militari delle apparecchiature di cui al presente elenco. 
    N.B.  :  cfr.  i  sistemi,  le  apparecchiature  o  i  componenti
contemplati dal presente allegato per i "calcolatori numerici" di uso
generale su cui e' installato il  "software"  contemplato  alla  Cat.
21.c. . 
 
  Categoria 22 
  "Tecnologia", come segue: 
  a. "tecnologia", diversa dalla tecnologia di  cui  alla  Cat.22.b.,
"necessaria" allo "sviluppo", alla  "produzione",  al  funzionamento,
all'installazione, alla manutenzione  (verifica),  alla  riparazione,
alla revisione o alla rimessa a nuovo dei prodotti di cui al presente
elenco; 
  b. "Tecnologia", come segue: 
    1. "tecnologia" "necessaria" per  la  progettazione  di  impianti
completi di produzione, per  l'assemblaggio  di  componenti  in  tali
impianti e per il funzionamento, la manutenzione e la riparazione  di
detti impianti per i  prodotti  contemplati  dal  presente  allegato,
anche se i componenti medesimi non sono contemplati; 
    2. "tecnologia" "necessaria" allo "sviluppo" e alla  "produzione"
di armi portatili, anche se utilizzata per la  riproduzione  di  armi
portatili antiche; 
    3. non utilizzato dal 2013; 
      N.B. Cfr.  la  Cat.22.a.  per  la  "tecnologia"  in  precedenza
contemplata alla Cat.22.b.3. 
    4. non utilizzato dal 2013; 
      N.B. Cfr.  la  Cat.22.a.  per  la  "tecnologia"  in  precedenza
contemplata alla cat.22.b.4.. 
    5. "tecnologia" "necessaria" esclusivamente per  l'incorporazione
dei "biocatalizzatori", di cui alla cat.7.i.1., in  sostanze  vettori
militari o materiali militari. 
    Nota  1  La  "tecnologia"  "necessaria"  allo  "sviluppo",   alla
"produzione", al funzionamento, all'installazione, alla  manutenzione
(verifica), alla riparazione, alla revisione o alla rimessa  a  nuovo
dei prodotti di cui all'elenco  comune  delle  attrezzature  militari
dell'UE rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile
per prodotti non contemplati dal presente elenco. 
    Nota 2 La Cat.22 non si applica: 
      a. alla "tecnologia" minima necessaria per l'installazione,  il
funzionamento, la manutenzione (verifica) o la riparazione,  di  quei
prodotti  che  non  sono  sottoposti  ad  autorizzazione  o  la   cui
esportazione sia stata autorizzata; 
      b. alla  "tecnologia"  di  "pubblico  dominio",  alla  "ricerca
scientifica di base" e alle informazioni  minime  necessarie  per  la
richiesta di brevetti; 
      c.  alla  "tecnologia"  per  l'induzione   magnetica   per   la
propulsione continua di dispositivi di trasporto civile. 
 
          DEFINIZIONI DEI TERMINI USATI NEL PRESENTE ELENCO 
  Le definizioni dei termini usati nel  presente  elenco,  in  ordine
alfabetico, sono le seguenti: 
  Nota 1 Le definizioni si applicano a tutto l'elenco. I  riferimenti
sono puramente  indicativi  e  non  hanno  effetto  sull'applicazione
universale dei termini definiti nell'elenco. 
  Nota 2 Le espressioni e i termini contenuti nel presente elenco  di
definizioni  assumono  il  significato  definito  solo  quando   sono
riportati "tra virgolette doppie".  Le  definizioni  di  termini  tra
'virgolette singole' saranno riportate in una Nota tecnica che  segue
la pertinente voce. Negli altri casi le espressioni e i termini hanno
il significato comunemente accettato (dizionario). 
  CAT. 8 "Additivi" 
    Sostanze  impiegate  nella  formulazione  di  un  esplosivo   per
migliorarne la qualita'. 
  CAT. 4, 10 "Aeromobile civile" 
    Gli "aeromobili" elencati per designazione nelle liste  pubbliche
di certificazione di aeronavigabilita' stilate  dalle  autorita'  per
l'aviazione civile di uno o piu' Stati membri dell'UE o di uno o piu'
Stati partecipanti all'intesa  di  Wassenaar  per  rotte  commerciali
civili nazionali  ed  internazionali  o  per  legittimo  uso  civile,
privato o di affari. 
  CAT. 8, 10, 14 "Aeromobile" 
    Veicolo aereo ad  ala  fissa,  ala  a  geometria  variabile,  ala
rotante (elicottero), rotore basculante o ala basculante. 
  CAT. 7 "Agenti antisommossa" 
    Sostanze  che,  nelle  condizioni   d'uso   previste   per   fini
antisommossa,  provocano   rapidamente   temporanea   irritazione   o
incapacita'  fisica  che  scompare  in  alcuni  minuti  dal   termine
dell'esposizione  alle  medesime.  (i   gas   lacrimogeni   sono   un
sottogruppo degli "agenti antisommossa"). 
  CAT. 7 "Agenti biologici" 
    Patogeni o tossine, selezionati o modificati (in modo da alterare
la purezza, la durata di inutilizzo, la virulenza, le caratteristiche
di disseminazione o la resistenza ai raggi UV)  al  fine  di  causare
vittime tra la popolazione o gli animali, degradare le  attrezzature,
o danneggiare i raccolti o l'ambiente. 
  CAT. 1 "Arma da fuoco disattivata" 
    Arma da fuoco resa inerte (non in grado  di  sparare  proiettili)
mediante processi definiti  dalle  autorita'  nazionali  degli  Stati
membri dell'UE o degli Stati partecipanti  all'intesa  di  Wassenaar.
Tali processi modificano  in  modo  permanente  le  parti  essenziali
dell'arma  da  fuoco.   Ai   sensi   delle   legislazioni   e   delle
regolamentazioni nazionali, la disattivazione dell'arma da fuoco puo'
essere  attestata  da  un  certificato  rilasciato  da   un'autorita'
competente e puo' essere indicata mediante  marcatura  su  una  parte
essenziale dell'arma. 
  CAT. 7, 22 "Biocatalizzatori" 
    'Enzimi' per specifiche reazioni chimiche o biochimiche  o  altri
composti biologici che si legano agli agenti per la guerra chimica  e
ne accelerano la degradazione. 
    Nota tecnica 
    Per 'enzimi' si intendono  i  "biocatalizzatori"  per  specifiche
reazioni chimiche o biochimiche. 
  CAT. 7 "Biopolimeri" 
    Macromolecole biologiche come segue: 
    a. enzimi per specifiche reazioni chimiche o biochimiche; 
    b. 'anticorpi' 'monoclonali', 'policlonali' o 'anti-idiotipici'; 
    c. 'recettori' appositamente progettati o trattati. 
    Note tecniche 
    1. Per 'anticorpi anti-idiotipici' si intendono gli anticorpi che
si fissano agli specifici siti del legame antigene specifico di altri
anticorpi. 
    2. Per 'anticorpi monoclonali' si intendono le  proteine  che  si
fissano al sito antigenico e sono prodotte da  un  singolo  clone  di
cellule. 
    3. Per 'anticorpi policlonali' si intende un insieme di  proteine
che si fissa ad un antigene specifico e e' prodotto  da  piu'  di  un
clone di cellule. 
    4. Per 'recettori'  si  intendono  le  strutture  macromolecolari
biologiche in grado di unire legamenti il cui collegamento ha effetto
sulle funzioni fisiologiche. 
  Cat. 21 "Calcolatore numerico" 
    Apparecchiatura in grado, sotto forma di  una  o  piu'  variabili
discrete, di: 
    a. accettare i dati; 
    b. immagazzinare dati o  istruzioni  in  dispositivi  di  memoria
fissi o modificabili (con riscrittura); 
    c.  trattare  dati  mediante  una   sequenza   immagazzinata   di
istruzioni modificabili; e 
    d. fornire l'uscita di dati. 
    Nota tecnica 
    Le  modifiche  della   sequenza   immagazzinata   di   istruzioni
comprendono la sostituzione di dispositivi di memoria fissi,  ma  non
la modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni. 
  CAT. 17 "Cella a combustibile" 
    Un dispositivo  elettrochimico  che  converte  l'energia  chimica
direttamente in elettricita' a corrente  continua  (c.c.)  consumando
combustibile da una fonte esterna. 
  CAT. 22 "Di pubblico dominio" 
    Si applica al presente elenco e qualifica la  "tecnologia"  o  il
"software" disponibile senza restrizioni per un'ulteriore diffusione. 
    Nota: Le restrizioni conseguenti ad un copyright non  impediscono
ad una "tecnologia"  o  "software"  di  essere  considerati  come  di
"pubblico dominio". 
  CAT. 10 "Dirigibile" 
    Veicolo aereo a motore mantenuto in  aria  da  gas  piu'  leggeri
dell'aria, in genere l'elio ma in precedenza anche l'idrogeno. 
  CAT. 17 "Dispositivi di estremita'" 
    Pinze, 'unita' attive di  lavorazione'  ed  ogni  altro  attrezzo
collegato alla piastra terminale del  braccio  di  manipolazione  del
"robot". 
    Nota tecnica 
    'Unita' attiva di lavorazione': dispositivo per l'applicazione di
potenza motrice, di energia di lavorazione o di sensibilita' al pezzo
da lavorare. 
  CAT. 21 "Divulgazione di vulnerabilita'" 
    Il processo di individuazione, notifica o  comunicazione  di  una
vulnerabilita' - o di analisi di una vulnerabilita'  -  a  persone  o
organizzazioni  responsabili  di  svolgere  o  coordinare  misure  di
riparazione allo scopo di risolvere tale vulnerabilita'. 
  CAT. 8, 18 "Esplosivi" 
    Sostanze o miscele di sostanze solide,  liquide  o  gassose  che,
utilizzate come cariche di innesco, di booster o  cariche  principali
in teste esplosive, dispositivi di demolizione ed altre applicazioni,
servono per la detonazione. 
  CAT. 9, 19 "Laser" 
    Materiale che produce nel tempo  e  nello  spazio  luce  coerente
mediante l'amplificazione per emissione stimolata di radiazione. 
  CAT. 17 "Libreria" (banca dati tecnica parametrica) 
    Una raccolta  di  informazioni  tecniche,  la  cui  consultazione
potrebbe incrementare le prestazioni di  sistemi,  apparecchiature  o
componenti pertinenti. 
  CAT. 8 "Materiali energetici" 
    Sostanze  o  miscele  che  reagiscono   chimicamente   producendo
l'energia  necessaria  per  l'applicazione   prevista.   "Esplosivi",
"materiali  pirotecnici"  e  "propellenti"   sono   sottoclassi   dei
materiali energetici. 
  CAT. 13 "Materiali fibrosi o filamentosi" 
    Comprendono: 
    a. monofilamenti continui; 
    b. filati e fasci di fibre continui; 
    c. nastri, tessuti e stuoie irregolari e trecce; 
    d. coperture in fibre tagliate, filati e fibre agglomerate; 
    e.  materiali  filiformi  monocristallini  o  policristallini  di
qualsiasi lunghezza; 
    f. pasta di poliammide aromatica. 
  CAT. 21 "Microprogramma" 
    Sequenza di  istruzioni  elementari,  contenuta  in  una  memoria
speciale, la cui esecuzione e' comandata dall'introduzione della  sua
istruzione di riferimento in un registro di istruzioni. 
  CAT. 22 "Necessaria" 
    Nel modo in cui e'  applicato  alla  "tecnologia",  si  riferisce
soltanto  a   quella   porzione   di   "tecnologia"   particolarmente
responsabile del raggiungimento  o  del  superamento  di  livelli  di
prestazione, caratteristiche o funzioni sottoposti ad autorizzazione.
Tale "tecnologia" "necessaria"  puo'  essere  condivisa  da  prodotti
differenti. 
  CAT. 6, 13 "Norme equivalenti" 
    Norme nazionali o internazionali comparabili riconosciute da  uno
o piu' Stati  membri  dell'UE  o  Stati  partecipanti  all'intesa  di
Wassenaar e applicabili alla relativa voce. 
  CAT. 4, 8 "Pirotecnici" 
    Miscele di combustibili e di  ossidanti  solidi  o  liquidi  che,
quando  innescati,  subiscono  una  reazione  chimica   a   velocita'
controllata  generatrice  di  energia  con  l'intento   di   produrre
determinati ritardi pirici o quantita' di calore, di rumore, di fumo,
di luce visibile o di radiazioni infrarosse. I  materiali  piroforici
sono un sottogruppo di materiali  "pirotecnici"  che  non  contengono
ossidanti ma che si infiammano spontaneamente al contatto dell'aria. 
  CAT. 8 "Precursori" 
    Specialita' chimiche impiegate nella fabbricazione di esplosivi. 
  CAT. 21, 22 "Produzione" 
    Comprende tutti gli stadi di produzione quali:  ingegneria  della
produzione, fabbricazione,  integrazione,  assemblaggio  (montaggio),
ispezione, collaudo, assicurazione qualita'. 
  CAT. 21 "Programma" 
    Sequenza di istruzioni per la messa in atto di un procedimento in
forma eseguibile da un calcolatore elettronico o convertibile in tale
forma. 
  CAT. 8 "Propellenti" 
    Sostanze o  miscele  che  reagiscono  chimicamente  per  produrre
ingenti quantita' di gas caldi a velocita' controllate per effettuare
un lavoro meccanico. 
  CAT. 19 "Qualificato per impiego spaziale" 
    Progettato, fabbricato o qualificato attraverso prove  con  esito
positivo, per funzionare ad  altitudini  superiori  a  100  km  dalla
superficie terrestre. 
    Nota 
    La determinazione di "qualificato per impiego  spaziale"  di  uno
specifico prodotto mediante prove  non  implica  che  altri  prodotti
della stessa serie o dello  stesso  modello  di  fabbricazione  siano
"qualificati per impiego spaziale" se non  sono  stati  sottoposti  a
prove individuali. 
  CAT. 17 "Reattore nucleare" 
    Comprende i materiali che si trovano nel contenitore del reattore
o a questo direttamente fissati, le  apparecchiature  di  regolazione
della potenza del nocciolo ed i componenti che normalmente contengono
il fluido  refrigerante  primario  del  nocciolo  del  reattore,  che
entrano in contatto diretto con questo  fluido  o  ne  permettono  la
regolazione. 
  CAT. 22 "Ricerca scientifica di base" 
    Lavori  sperimentali  o  teorici  intrapresi  essenzialmente  per
acquisire nuove conoscenze dei principi fondamentali di fenomeni o di
fatti osservabili, non principalmente  orientati  verso  obiettivi  o
scopi specifici pratici. 
  CAT. 21 "Risposta ad un ciberincidente" 
    Il processo che prevede lo scambio delle necessarie  informazioni
- relative  ad  un  incidente  di  cibersicurezza  -  tra  persone  o
organizzazioni responsabili di svolgere o coordinare misure  volte  a
risolvere tale incidente di cibersicurezza. 
  CAT. 17 "Robot" 
    Meccanismo di manipolazione del tipo  a  traiettoria  continua  o
punto a  punto  che  puo'  utilizzare  sensori  ed  avente  tutte  le
caratteristiche seguenti: 
    a. in grado di eseguire piu' funzioni; 
    b.  in  grado  di  posizionare  od  orientare  materiali,  pezzi,
utensili o dispositivi speciali  tramite  movimenti  variabili  nello
spazio tridimensionale; 
    c. avente tre o piu' dispositivi di asservimenti ad anello chiuso
od aperto (compresi i motori passo- passo); e 
    d. dotato di "programmabilita' accessibile all'utente" usando  il
metodo di apprendimento (impara  e  ripeti)  o  mediante  calcolatore
elettronico che puo'  essere  un  controllore  logico  programmabile,
ossia senza intervento meccanico. 
    Per  "programmabilita'  accessibile  all'utente"  si  intende  la
possibilita'  per  l'utente  di  inserire,  modificare  o  sostituire
"programmi" con mezzi diversi da: 
    a. una modifica materiale del cablaggio o delle interconnessioni;
o 
    b.  la  messa  a  punto  di   comandi   di   funzioni,   compresa
l'introduzione di parametri. 
    Nota 
    La  definizione  sopra  riportata  non  comprende  i  dispositivi
seguenti: 
    1. meccanismi di manipolazione a comando esclusivamente manuale o
controllabili tramite telecomando; 
    2.  meccanismi  di  manipolazione   a   sequenza   fissa,   cioe'
dispositivi che si muovono in modo automatizzato funzionanti  secondo
movimenti  programmati  con  limitazione   meccanica.   I   movimenti
programmati sono limitati meccanicamente da fermi fissi quali spine o
camme. La sequenza dei movimenti e  la  scelta  delle  traiettorie  o
degli angoli non sono variabili o modificabili con  mezzi  meccanici,
elettronici o elettrici; 
    3.  meccanismi  di  manipolazione  a  sequenza  variabile  ed   a
regolazione meccanica, cioe' dispositivi mobili automatizzati  i  cui
movimenti sono programmati e delimitati tramite  mezzi  meccanici.  I
movimenti programmati sono delimitati meccanicamente da  fermi  fissi
ma regolabili quali spine o camme. La sequenza  dei  movimenti  e  la
scelta delle traiettorie o degli angoli  sono  variabili  nel  quadro
della configurazione programmata. Le variazioni o le modifiche  della
configurazione programmata (ad esempio cambi di  spine  o  scambi  di
camme) su uno o piu' assi di movimento sono realizzate esclusivamente
con operazioni meccaniche; 
    4.  meccanismi  di  manipolazione  a   sequenza   variabile   non
servoassistiti,  cioe'   dispositivi   che   si   muovono   in   modo
automatizzato,  funzionanti  secondo  movimenti  programmati  fissati
meccanicamente. Il programma e' variabile, ma la sequenza e' attivata
solo dal segnale binario proveniente dai dispositivi elettrici binari
o dai fermi regolabili fissati meccanicamente; 
    5.  carrelli  gru  a  piattaforma  definiti   come   sistemi   di
manipolazione funzionanti a  coordinate  cartesiane,  costruiti  come
parte integrante  di  una  cortina  verticale  di  scompartimenti  di
immagazzinamento  e  progettati  per  accedere  al  contenuto   degli
scompartimenti per immagazzinare o prelevare. 
  CAT. 11 "Sistema di navigazione satellitare" 
    Sistema costituito da stazioni di terra, da una costellazione  di
satelliti e da ricevitori, che consente di calcolare la posizione  di
questi  ultimi  sulla  base  dei  segnali  ricevuti  dai   satelliti.
Comprende i sistemi globali di navigazione satellitare  e  i  sistemi
regionali di navigazione via satellite. 
  CAT. 11 "Sistemi automatizzati di comando e di controllo" 
    Sistemi elettronici mediante i quali sono introdotte, elaborate e
trasmesse informazioni essenziali per il l'efficienza  operativa  del
gruppo,  della  formazione  principale,  della  formazione   tattica,
dell'unita', della nave, della sottounita' o delle armi  soggette  al
comando. Cio' si  realizza  tramite  l'uso  di  calcolatori  o  altro
hardware specializzato  progettato  per  sostenere  un'organizzazione
militare di comando e controllo nelle  sue  funzioni.  Le  principali
funzioni di un sistema automatizzato di comando e di  controllo  sono
le seguenti: raccolta, accumulazione, memorizzazione ed  elaborazione
automatizzate  efficaci  delle  informazioni;  visualizzazione  della
situazione e delle circostanze che influiscono sulla  preparazione  e
sulla condotta di operazioni di combattimento;  calcoli  operativi  e
tattici per l'assegnazione di risorse tra i gruppi della forza o  gli
elementi dell'ordine operativo di battaglia o  dello  spiegamento  di
battaglia in funzione della missione o  della  fase  dell'operazione;
preparazione di dati per la valutazione della situazione e  la  presa
di decisioni in qualsiasi momento dell'operazione o della  battaglia;
simulazione delle operazioni tramite calcolatore. 
  CAT. 4, 11, 21 "Software" 
    Raccolta di uno o piu' "programmi" o "microprogrammi" fissati  su
qualsiasi supporto tangibile di espressione. 
  CAT. 20 "Superconduttori" 
    Materiali, cioe' metalli, leghe o composti  che  possono  perdere
tutta la resistenza elettrica  (cioe'  che  possono  raggiungere  una
conduttivita' elettrica infinita e trasportare  grandissime  correnti
elettriche senza produrre calore per effetto Joule). La  "temperatura
critica" (a volte denominata temperatura di transizione)  di  un  uno
specifico materiale "superconduttore" e' la temperatura alla quale il
materiale perde ogni resistenza al flusso di una  corrente  elettrica
continua. 
    Nota tecnica 
    Lo stato "superconduttore" di  un  materiale  e'  individualmente
caratterizzato da  una  "temperatura  critica",  un  campo  magnetico
critico, che  e'  funzione  della  temperatura,  e  una  densita'  di
corrente critica, che e' funzione sia del campo magnetico  sia  della
temperatura. 
  CAT. 17, 21, 22 "Sviluppo" 
    E' relativo a tutti gli stadi  che  precedono  la  produzione  di
serie,  quali:  progettazione,  ricerca  di  progetto,   analisi   di
progetto,  metodologia  di  progetto,  assemblaggio  e  collaudo   di
prototipi,  piani  di  produzione  pilota,  dati  di   progettazione,
processo di trasformazione dei  dati  di  progetto  in  un  prodotto,
progettazione  di  configurazione,  progettazione  di   integrazione,
rappresentazioni grafiche. 
  CAT. 22 "Tecnologia" 
    Informazioni specifiche necessarie allo "sviluppo",  "produzione"
o utilizzazione di un  prodotto.  L'informazione  puo'  rivestire  la
forma  sia  di  'dati  tecnici'  che  di  'assistenza  tecnica'.   La
"tecnologia" specifica per il presente allegato figura alla Cat.22. 
    Note tecniche 
    1. I 'dati tecnici' possono  presentarsi  sotto  forma  di  copie
cianografiche,  piani,  diagrammi,   modelli,   formule,   schemi   e
specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o  registrate
su supporti o  dispositivi  quali  dischi,  nastri,  memorie  a  sola
lettura. 
    2. La 'assistenza  tecnica'  puo'  rivestire  varie  forme  quali
istruzione,   trasferimento   di   specializzazioni,   addestramento,
organizzazione del lavoro e servizi  di  consulenza.  La  'assistenza
tecnica' puo' comportare il trasferimento di 'dati tecnici'. 
  CAT. 15 "Tubi intensificatori di immagine di prima generazione" 
    Tubi  focalizzati  elettrostaticamente,  che   utilizzano   fibre
ottiche o piastre  vetrificate  in  ingresso  ed  uscita,  fotocatodi
multi-alcalini (S-20 o S-25), ma non con amplificatori di  piastra  a
microcanali. 
  CAT. 10 "Veicoli piu' leggeri dell'aria" 
    Palloni e "dirigibili" che, per innalzarsi, utilizzano aria calda
o altri gas piu' leggeri dell'aria, quali l'elio o l'idrogeno. 
  CAT. 11 "Veicoli spaziali" 
    Satelliti attivi e passivi e sonde spaziali. 
  CAT. 10 "Velivoli senza pilota" (#"UAV") 
    Qualsiasi "aeromobile" capace di alzarsi in volo e di eseguire il
volo controllato e la navigazione senza presenza umana a bordo. 
  CAT. 7 "Vettori di espressione" 
    Portatori (cioe' plasmidi  o  virus)  utilizzati  per  introdurre
materiale genetico in cellule ospiti.